ART. 51 – CARTA DELLE NAZIONI UNITE

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.


Legittima difesa. Diritto internazionale
Nel diritto internazionale, la legittima difesa – quale diritto di uno Stato di opporre una reazione armata, anche con l’assistenza di Stati terzi, a difesa della propria integrità territoriale e indipendenza politica – è contemplata da una norma consuetudinaria che trova conferma nell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. La legittima difesa si configura, infatti, come un’eccezione al divieto dell’uso della forza previsto nell’art. 2, par. 4, della Carta (Uso della forza. Diritto internazionale).
L’art. 51 citato ribadisce il «diritto naturale» alla legittima difesa individuale o collettiva, nel caso in cui si verifichi un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Le misure adottate dagli Stati membri nell’esercizio della legittima difesa devono essere immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza e possono essere mantenute soltanto finché il Consiglio non prenda le decisioni necessarie per ristabilire la pace.


Condizioni per l’esercizio della legittima difesa.
La legittima difesa può esercitarsi solo in caso di attacco armato in atto, sferrato da forze regolari attraverso una frontiera internazionale o attraverso l’invio di bande armate sul territorio di un altro Stato, quando tale operazione, per la sua ampiezza, configuri un’aggressione armata (Aggressione. Diritto internazionale).
L’azione militare deve inoltre rispettare i parametri della necessità e della proporzionalità.
L’art. 51 della Carta dell’ONU e la corrispondente norma di diritto consuetudinario vietano pertanto un’occupazione militare prolungata e l’annessione del territorio dello Stato autore dell’attacco.


La legittima difesa ‘preventiva’.
La nozione di legittima difesa è stata a volte interpretata in modo estensivo, facendovi rientrare anche azioni armate dirette a respingere un attacco militare certo e imminente, ma non ancora sferrato (cosiddetta legittima difesa preventiva).
Secondo gli Stati che l’hanno proposta (Stati Uniti e Israele, in diverse occasioni), tale accezione estesa è ammessa nel diritto internazionale generale, come ritiene anche una parte della dottrina.
Sono invece da considerarsi privi di fondamento nel diritto internazionale ulteriori ampliamenti della nozione, collegati alla lotta contro il terrorismo e finalizzati a legittimare azioni armate condotte contro entità non statali (come Al Qaida o altre organizzazioni terroristiche) anche in territorio estero e senza il previo consenso del sovrano territoriale (cosiddetta ‘azione preventiva’).


Voci correlate
Autotutela. Diritto internazionale
Uso della forza. Diritto internazionale

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