SEZIONE 08 – ARTICOLO 02
L’OGVP riconosce la “capacità di agire” come la facoltà di compiere atti e azioni destinati all’esercizio dei diritti spettanti o per l’adempimento dei doveri cui si è tenuti.
La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione che è attribuita in via generale al compimento del diciottesimo (18) anno di età.
La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione che è attribuita in via generale al compimento del diciottesimo (18) anno di età.