Autore: sergio

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 16 – ART.05

Nell'ambito dell'OGVP svolge funzioni di:
– consulenza giuridica per l'attività del GVP
– azione di controllo sulla legalità e legittimità dell'attività del GVP
ha competenza istruttoria e di giudizio:
– sulle accuse promosse contri i membri del GVP
– sulle controversie relative alla legittimità delle leggi
– sui conflitti di attribuzione e di competenza tra i servizi dello Stato Federale le Contee e le Municipalità.

I membri designati a presiedere l'Alta Corte di Giustizia sono designati:
– dall'Assemblea Costituente (nr.01 membro)
– dal Consiglio di Stato (nr.01 membro)
– dal GVP (nr.01 membro)
– dai Governatori di Contea (nr.1 per ogni Contea)  16 membri

Il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia è eletto fra i membri del supremo Collegio a scrutigno segreto.

10 – AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 10 – SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI

Il soggiorno per motivi sanitari è riconosciuto a cittadini stranieri che necessitano di cure mediche, trattamenti terapeutici o interventi sanitari specifici non disponibili nel proprio Paese di origine, e che si rivolgono a strutture sanitarie pubbliche o private presenti nei territori della Serenissima Repubblica Veneta.
La richiesta deve essere accompagnata da:

  • certificazione medica che attesti la necessità e l’urgenza del trattamento;
  • indicazione della struttura sanitaria ospitante;
  • documentazione attestante la disponibilità economica o la copertura dei costi previsti.

Il soggiorno ha durata limitata al periodo di trattamento, eventualmente prorogabile per comprovata esigenza terapeutica.
Il cittadino straniero ammesso a soggiorno sanitario è tenuto a:

  • rispettare le prescrizioni mediche e le normative sanitarie vigenti;
  • non svolgere alcuna attività lavorativa o diversa da quella strettamente connessa alla cura.

In caso di guarigione anticipata, interruzione volontaria o impossibilità a proseguire la terapia, l’autorizzazione viene revocata e il soggetto ha l’obbligo di lasciare il territorio.

L’autorizzazione  al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall’attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di novanta (90) giorni dal momento dell’ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del Dipartimento della Salute.

L’attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) giorni prima del previsto ingresso nel territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità diplomatiche Venete presenti nel territorio di provenienza del richiedente.

Anche i familiari previsti (al massimo tre parenti) per l’accompagnamento del cittadino straniero che ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere analogo documento.

Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.

Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo familiare, che ha necessità di rinnovare per motivi sanitari il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.

09 – AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 09 – SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Il soggiorno per motivi di lavoro è concesso a cittadini stranieri che intendano svolgere attività lavorativa autorizzata nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, su richiesta di un datore di lavoro veneto o in forma autonoma, purché nel rispetto delle normative vigenti.
La concessione del soggiorno per lavoro è subordinata a:

  • esistenza di un contratto o proposta di impiego conforme alla legge veneta;

  • verifica dell’assenza di lavoratori veneti idonei a ricoprire quella posizione;

  • disponibilità del lavoratore a rispettare l’Ordinamento, la cultura e le leggi della Repubblica.

L’autorizzazione ha validità pari alla durata del contratto, ed è prorogabile in caso di rinnovo dell’attività lavorativa.
Il lavoratore straniero ha diritto a:

  • parità di trattamento in materia di condizioni lavorative, sicurezza, tutela sanitaria e dignità professionale;

  • accesso ai servizi pubblici essenziali nel periodo autorizzato.

Ogni forma di sfruttamento, lavoro nero o falsa dichiarazione comporta la revoca immediata dell’autorizzazione e l’allontanamento dal territorio.

08 – AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 08 – SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

Il soggiorno per motivo di studio è autorizzato a cittadini stranieri regolarmente iscritti presso istituzioni educative, accademiche o formative riconosciute dal Governo Veneto Provvisorio.
La durata dell’autorizzazione corrisponde al periodo di formazione previsto, con eventuale proroga subordinata al superamento degli esami o alla continuità didattica documentata.
Lo studente straniero deve:

  • dimostrare di possedere mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento;
  • sottoscrivere un impegno formale al rispetto delle norme venete;
  • fornire la documentazione rilasciata dall’ente formativo ospitante.

Durante il soggiorno per studio non è consentito lo svolgimento di attività lavorative retribuite, salvo autorizzazione straordinaria rilasciata dal Governo Veneto Provvisorio per finalità connesse al percorso formativo.
Lo status di studente decade:

  • al termine del corso autorizzato;
  • in caso di rinuncia o interruzione degli studi;
  • in caso di violazione delle condizioni di soggiorno.
L’autorizzazione  al soggiorno per motivi di studio è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall’attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell’ingresso nel territorio nazionale.
L’attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di studio il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.

07 – AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER TURISMO

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 07 – SOGGIORNO PER TURISMO

Il soggiorno per turismo è concesso a cittadini stranieri che intendano visitare i territori della Serenissima Repubblica Veneta per finalità esclusivamente culturali, ricreative, paesaggistiche o spirituali, senza intento lavorativo o residenziale.
La durata massima del soggiorno turistico è di 30 giorni consecutivi, salvo eventuali proroghe concesse per giustificati motivi e autorizzazione formale.
Il turista deve:

  • dimostrare disponibilità economica sufficiente per il periodo di permanenza;
  • fornire un recapito ospitante o una struttura ricettiva autorizzata;
  • dichiarare l’itinerario e gli spostamenti principali, se richiesti.

Non è ammesso il soggiorno turistico per chi:

  • è già stato destinatario di provvedimenti di espulsione o revoca di precedenti autorizzazioni;
  • ha pendenti procedimenti o misure restrittive nei territori veneti.

Il turista ha il dovere di rispettare l’ambiente, le consuetudini locali, i beni storici e i principi fondamentali dell’OGVP.

06 – SOGGIORNO SPECIALE DIPLOMATICO

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 06 – SORRGIONO SPECIALE DIPLOMATICO

Il soggiorno speciale diplomatico è una forma particolare di autorizzazione concessa a funzionari stranieri, delegazioni ufficiali, rappresentanti di Stati sovrani o di organismi internazionali, presenti nei territori della Serenissima Repubblica Veneta per motivi istituzionali, negoziali, di rappresentanza o cooperazione.
Tale soggiorno è regolato da norme speciali che garantiscono:

  • il riconoscimento delle prerogative diplomatiche;
  • la protezione e l’assistenza da parte del Governo Veneto Provvisorio;
  • l’immunità nei limiti previsti dal diritto consuetudinario internazionale e dagli accordi bilaterali o multilaterali eventualmente in vigore.

L’ingresso, la durata e le modalità del soggiorno diplomatico devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal Governo Veneto Provvisorio attraverso gli organi di rappresentanza estera.
Ogni abuso, uso distorto o finalità incompatibile con la funzione diplomatica dichiarata comporta la revoca immediata dello status e l’espulsione dal territorio.

OFFENSIVITÀ – PRINCIPIO DI …

Tale principio è un elemento essenziale della concezione liberal-democratiaca del reato, insieme al principio di materialità, e al principio di colpevolezza.
Escluderebbe la punibilità di fatti in cui manca una effettiva lesione del bene giuridico protetto.
Lo stesso principio si contrappone all'esigenza che a volte sussiste di prevenire anticipatamente la lesione di un bene giuridico, punendo anche la sola condotta del soggetto.
es.: casi di tipicità apparente, quali il furto di un acino d'uva o di un chiodo, i falsi grossolani o innocui.
Il brocardo di riferimento è nullum crimen sine iniuria il reato deve quindi caratterizzarsi nell'offesa ad un bene giuridico, il principio di offensivita si desume dall'art. 49 comma 2, che esclude la punibilità del reato impossibile, e dagli art. 25 e 27 Cost.
Si è quindi in base a ciò affermato che la nozione di reato tipico ricomprende, insieme con altri requisiti, l'offesa del bene tutelato.
 

MATERIALITA’ – DEL REATO

Il principio di materialità ha la sua fonte nella Costituzione Italiana e precisamente all'art. 25, il quale articolo parla di punibilità per un "… fatto commesso". 
Tale principio sancisce l'assenza del reato in mancanza di una volontà criminosa che si materializzi in un comportamento esterno.
Vi è una massima che lo esprime "cogitationis poenam nemo patitur", il senso è che può considerarsi reato solo un comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore, quindi che si possa percepire con i sensi.
La conseguenza è che non si possono considerare reati:

  1. gli atteggiamenti volontari semplicemente interni;
  2. quelle intenzioni meramente dichiarative (ad es. un proposito omicida che non si tradurrà mai in atti idonei ad uccidere);
  3. i modi di essere della persona (tratti caratteriali).

Non si può, quindi, essere puniti per aver pensato o elaborato mentalmente un reato ma, invece, è necessaria l'estrinsecazione di tale "pensieri" o "elaborazione" in un reale comportamento fattuale.
 

COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR

La locuzione latina cogitationis poenam nemo patitur (Trad. nessuno può subire una pena per i suoi pensieri) esprime il cd. principio di materialità del Diritto Penale. 
Secondo tale principio non può mai esservi reato, né di conseguenza pena, se la volontà criminosa non si materializza in un comportamento esterno. (Es. non è reato di omicidio il pensare di uccidere qualcuno).
Si tratta della concretizzazione del principio di materialità di cui all'art. 1 del codice penale che, per l'applicabilità di una sanzione penale, fa esplicito riferimento a "un fatto" espressamente preveduto dalla legge come reato. 
Può trattarsi di un'azione direttamente posta in essere dall'agente ovvero, come previsto dal secondo comma dell'art. 40 c.p., di una omissione che essa stessa ha comportato il verificarsi del fatto che l'agente aveva, invece, l'obbligo giuridico di impedire che si realizzasse.
Il codice penale italiano ha accolto il principio in esame anche in altre disposizioni:
all'art. 115 laddove esclude la punibilità per le ipotesi di accordi o istigazioni che non siano seguite dal reato. 
La norma ribadisce che ai fini della sanzione penale non è sufficiente un'intenzione criminale ma sia necessaria una reale offesa del bene protetto.

 

COSPIRAZIONE

Una cospirazione (anche complotto o congiura) è un'azione condotta da più persone, mediante un accordo segreto, mirante ad alterare o sovvertire una situazione sociale consolidata.
Benché nella storia dell'umanità siano ricordate anche cospirazioni di tipo economico ovvero congiure interne a formazioni sociali non statuali, la cospirazione politica è foriera degli sviluppi più dirompenti o potenzialmente duraturi: essa è instaurata per modificare, sovvertire, cambiare radicalmente, a volte con uso di mezzi violenti e coercitivi, un regime, uno stato, una forma di governo, una situazione politica o di altro tipo.
Molte delle caratteristiche dell'attività di cospirazione ovvero:
  1. segretezza;
  2. numero chiuso o controllato di partecipanti;
  3. pianificazione di azioni dimostrative o insurrezionali.
Ad esse fanno ricorso anche i movimenti patriottici insurrezionali o di liberazione nazionale.
Tutti i partecipanti alle attività di cospirazione volte al cambiamento di situazioni insostenibili o alla liberazione degli stati nazionali hanno subito, a volte anche eroicamente resistito, alle iniziative di contrasto di stati totalitari e dispotici subendone personalmente e coscientemente le conseguenze fino al dono della propria vita in difesa degli ideali comuni nei quali credevano.
Gli stati temono le cospirazioni e cercano di difendersi con attività investigative e con leggi più o meno restrittive.
Per proteggersi dalle cospirazioni gli stati attivano servizi di polizia politica che opera con mezzi quali:
  1. l'indagine personale
  2. l'infiltrazione di falsi adepti
  3. gli arresti
Per contrastare le cospirazioni, vere o presunte, le polizie politiche a ciò incaricate, con l'intento di prevenirne la diffusione e nella difficoltà di applicare norme di legge ordinarie, a volte sono tentate o spinte ad usare metodi illegittimi o, addirittura, criminali.
Si opera in modo che gli infiltrati diventino agenti provocatori, le indagini personali siano trasformate in vessazioni continue o in informative costruite ad arte.
Si pongono in essere altri strumenti quali:
  1. la corruzione (con fondi occulti o segreti),
  2. il finanziamento di gruppi di contrasto interni o alternativi,
  3. l'arresto preventivo.
La cospirazione, per la sua natura inizialmente di mera pianificazione, è di difficile definizione alla luce del principio Cogitationis poenam nemo patitur; in questa fase la perseguibilità delle ideologie, anche se contrarie all'ordine costituito, è assai difficoltosa attraverso leggi ordinarie in uno Stato attento alla tutela delle libertà personali. 
Diversamente, sono maggiormente perseguibili le azioni che potrebbero avere origine dall'attività di cospirazione; in ogni caso, la difesa dello Stato – anche in alcuni ordinamenti democratici – autorizza un arretramento del momento iniziale della persecuzione penale, mediante i reati di attentato e quelli associativi. 
Quando le esigenze della persecuzione giudiziaria registra una distonia tra gli ordinamenti di diversi Stati, la qualificazione del fatto come reato politico può aiutare l'imputato ad evitare l'estradizione (come avvenne nel caso della dottrina Mitterrand).
Resta, però, nei fatti, più aleatoria la persecuzione dei mandanti di azioni penalmente rilevanti originatesi da attività di cospirazione quando la segretezza, che ne è una caratteristica peculiare, non riesce ad essere penetrata dalle attività di investigazione.
In alcuni casi si assiste ad un crescendo di iniziative di contrasto fino alla promulgazione di leggi speciali e alla istituzione anche di tribunali speciali.
Questo sottrae ai probabili partecipanti alle attività di cospirazione la possibilità di difendersi adeguatamente e autorizza l'impiego di metodi che possono diventare cruenti.
In questi casi si assiste, quasi sempre, al diffondersi di:
  1. arresti senza adeguate motivazioni
  2. interrogatori senza garanzie
  3. detenzione in luoghi di confino
  4. pressioni psicologiche, fisiche
  5. torture.
Facilmente si cade, in queste situazioni, negli incidenti con ferimenti e decessi, negli omicidi per eccesso di utilizzo di metodi e di elementi violenti, o negli omicidi pianificati. Ultima e tragica fase è la repressione fisica selettiva o generalizzata di tutti gli oppositori.