Autore: sergio

SICUREZZA NAZIONALE

SEZIONE 10 – ARTICOLO 04
 
Per sicurezza nazionale deve intendersi la tranquilla, ordinata e serena condizione sociale che, tramite la garanzia di una trasparente e leale attività politico/amministrativa assicuri:
  1. al Popolo
    – il perseguimento di una pacifica e serena convivenza civile;
    – la sicurezza individuale;
    – il perseguimento della giustizia;
    – il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
    – il perseguimento delle giuste libertà individuali e sociali;
    – il perseguimento della libertà religiosa.
  2. l'integrità e la salvaguardia territoriale della Nazione
  3. la sovranità delle istituzioni a qualsiasi livello.
La sicurezza nazionale costituisce un'imprescindibile interesse sociale a cui deve tendere l'intero sistema politico/amministrativo dello stato, tramite la conoscenza, la comprensione e la padronanza del complesso di scelte e azioni politiche, anche nell'ambito del contesto internazionale e tese a salvaguardare una sempre migliore qualità di vita per il Popolo Veneto, l'integrità della Nazione e la sovranità delle sue istituzioni.
 
Commento:
La sicurezza (dal latino "sine cura": senza preoccupazione) può essere definita come la "conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati".
In altri termini è l'essere consapevoli che una certa azione non provocherà dei danni futuri.
Il presupposto della conoscenza è fondamentale da un punto di vista epistemologico, poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro.
Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza.
La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli.
 

LIBERAZIONE ED EMANCIPAZIONE

SEZIONE 10 – ARTICOLO 03
 
Non può esserci libertà senza affrancamento dall' oppressione politica italiana, dalla sua invasione e occupazione delle nostre terre, dal suo regime colonialista e razzista nei confronti del Popolo Veneto.
Il Popolo Veneto è libero se avrà riconquistato la sua concreta capacità di autodeterminarsi e di essere incondizionatamente sovrano sulle proprie terre d'origine.
Non può esserci libertà se non c'è un concreto e reale disfacimento di ogni asservimento al dominio del regime italiano.
La liberazione è una condizione necessaria per poter consentire al Popolo Veneto di emanciparsi, ovvero di evolversi responsabilmente come tale, di identificarsi nella propria Nazione e nelle proprie Terre d'origine, di poter esercitare la sovranità secondo i propri usi e costumi, le proprie tradizioni, la propria lingua e la propria cultura.
 

SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

SEZION 10 – ARTICOLO 02

Il principio di separazione tra responsabilità politica e responsabilità di amministrazione della “cosa pubblica” è fondamentale per evitare inefficaci ingerenze e rischi di collusioni fraudolente;   chi decide cosa conseguire non deve poi essere chi lo realizza.
L’attività di indirizzo politico individua gli interessi della collettività e ne stabilisce la priorità nell’ambito dell’applicazione amministrativa designata alle preposte Istituzioni.
 

INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO

SEZIONE 10 – ARTICOLO 01
 
Il GVP è finalizzato al conseguimento dell’incondizionato ripristino di sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre di origine e per tal ragione si configura allo scopo di realizzare quanto segue:
  1. la liberazione dalla sudditanza dello stato straniero italiano;
  2. la sicurezza della Nazione;
  3. la pacifica e serena convivenza sociale;
  4. l’emancipazione del Popolo Veneto attraverso il risveglio del sentimento e dell’identità nazionale (cultura, storia, tradizioni);
  5. l’acquisizione, la valorizzazione, il potenziamento e il consolidamento di tutte le risorse e i servizi nazionali disponibili;
  6. la sovranità monetaria;
  7. le condizioni e i requisiti essenziali per il ripristino dell’economia nazionale;
  8. un’obbligazione tributaria moderata, a pari aliquota fiscale e municipalizzata;
  9. un equiparato sistema di previdenza sociale;
  10. l’applicazione del principio di sussidiarietà politico/amministrativo (l’autorità dello Stato è distribuita a ripartizione territoriale con competenze suddivise e poste su piani paralleli a reciproca integrazione);
Con il ripristino di sovranità del Popolo Veneto e della Serenissima Repubblica l’indirizzo politico (o di governo) individuerà i fini che lo stato intenderà perseguire e che dovranno poi essere implementati dalla pubblica amministrazione che avrà la responsabilità tecnico/operativa.
L’attività di indirizzo politico sarà in sé libera e vincolata dalla volontà popolare che la determinerà con scelte in modo diretto e attraverso i propri “delegati” (democrazia diretta e a rappresentatività limitata).
 

09/09 – ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 09 – ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA
L’APP agisce sostanzialmente attraverso:
  • attività giuridica, che si estrinseca in provvedimenti d’autorità (decreti e/o ordinanze), vale a dire potestà pubbliche (iure imperii), come anche in atti di gestione amministrativa (iure gestionis) adottati in ragione dell’autonomia di cui godono le Istituzioni, quali soggetti giuridici primari;
  • attività consultiva, destinata al supporto, provvedendo alla regolamentazione, ad indicazioni e istruzioni a chi esercita l’attività nell’APP;
  • attività di convenzione o concordato, che relativamente all’esercizio di predeterminate funzioni loro attribuite, consente all’organo istituzionale di far uso di atti concordati, sia ad integrazione o alternativi ai provvedimenti d’autorità;
  • attività ispettiva, destinata ad assicurare che la funzione attiva sia esercitata in conformità alle norme giuridiche e all’interesse pubblico.

09/08 – PUBBLICA AUTORITÀ

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 08 –
PUBBLICA AUTORITA’

La Pubblica Autorità è la struttura giurisdizionale, disciplinare e operativa che agisce in nome del Popolo Veneto per l’applicazione del diritto veneto durante la fase provvisoria.
Comprende:

  • la Polisia Nasionale Veneta;
  • i referenti delle Cernide;
  • le autorità disciplinari locali e territoriali.

Essa garantisce l’osservanza delle norme venete e tutela la sovranità individuale e collettiva.

L’OGVP  conferisce alle Istituzioni “pubblica autorità” ma sempre e solo limitatamente all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o l’estinzione dei rapporti giuridici.
Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in ragione dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse.

09/07 – L’ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 07 –
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)

L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è l’insieme degli organi e degli uffici operativi del GVP incaricati della gestione quotidiana delle attività pubbliche, dei servizi e del coordinamento con i Cittadini autodeterminati.
Opera secondo criteri di trasparenza, sussidiarietà, merito e funzione sociale, sotto la direzione del GVP e in armonia con il presente OGVP.

L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è pertanto costituita dalle Istituzioni la cui attività è riservata a curare gli interessi della collettività e che sono preordinati in sede di indirizzo politico a livello federale, statale e municipale.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che esercitano tale funzione.

PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ

SEZIONE 09 – ARTICOLO 11
 
L’OGVP prescrive che il principio di sussidiarietà, in ragione del quale i Cittadini esercitano la propria sovranità, si estrinseca nel perseguimento del comune interesse generale, con la loro diretta partecipazione a livello politico e istituzionale, avvalendosi degli Organi e delle Istituzioni di Municipalità e di Contea integrando quelle dello Stato Federale.
Contee e Municipalità godono ed esercitano la propria sovranità nell’ambito della Federazione Nazionale poiché sono forniti, per i loro territori, della diretta responsabilità politica e istituzionale di determinate e specifiche funzioni.
Ogni Organo politico e ogni Istituzione, deve disporre di adeguata capacità funzionale avendo cura del progresso del proprio ufficio.
Nell’interesse generale della Nazione, quando e dove se ne concreta la necessità, ogni Organo politico e ogni Istituzione deve sempre operare, per il livello di propria competenza, a reciproca integrazione con tutte le altre.
Ogni funzione istituzionale, pertanto, deve equamente essere appropriata alla capacità operativa del livello in cui opera e disporre e garantire dell’adeguata integrazione del servizio nel contesto generale.
 
COMMENTO:
Per il principio di sussidiarietà un'autorità di livello federale si sostituisce ad una di livello statale o municipale solo ed esclusivamente quando quest'ultima non sia in grado di compiere gli atti di sua competenza.
 

09/10 – DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 10 – DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO

Il GVP adotta un assetto decentrato e partecipativo dell’amministrazione pubblica, fondato sullo Stato Federale, sulle Contee e sulle Municipalità.
Ogni assetto del decentramento istituzionale gode di autonomia organizzativa e operativa nel rispetto dell’OGVP, contribuendo attivamente al funzionamento dell’apparato provvisorio.
Il decentramento è strumento per l’efficacia, la prossimità e il controllo popolare sulle funzioni pubbliche.

L’OGVP stabilisce che vi sia una sola Istituzione ad assolvere le funzioni per le quali è costituita e che la sua amministrazione sia ridistribuita a “livello orizzontale” (e non piramidale) con responsabilità e competenze a livello Federale, Statale (Contee) e Municipale.
In applicazione del principio di sussidiarietà ogni Istituzione pubblica, attraverso la propria amministrazione, attribuisce pari diritti e doveri nell’esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio di propria competenza.
Ogni Istituzione si avvale di uno specifico regolamento per definire la conformità della propria amministrazione alle funzioni ridistribuite a livello territoriale.
Per esempio la Polisia (impropriamente detta Nasionale) è l’unica Istituzione delegata alla sicurezza interna della Nazione;   l’amministrazione della Polisia è suddivisa con responsabilità e competenze che si esercitano attraverso specifici reparti e servizi territorialmente definiti.
Il decentramento amministrativo di tutte le Istituzioni dello Stato (uffici pubblici, cernide, forze armate e polisia) è il seguente:
  1. FEDERALE (Provveditorato Generale)
  2. STATALE o CONTEA (Provveditorato)
  3. MUNIUCIPALE (Direzione)
UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICI
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO
– MUINICIPALITA’ si avvale della DIREZIONE
CERNIDE
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO
– MUINICIPALITA’ si avvale della DIREZIONE
FORZE ARMATE
– FEDERALE si avvale del COMANDO GENERALE
– CONTEE si avvale del COMANDO TERRITORIALE
– MUNICIPALITA’ si avvale del COMANDO DI ZONA
MAGISTRATURA
– ALTA CORTE DI GIUSTIZIA (competenze specifiche, anche consultive)
– CORTE FEDERALE DI GIUSTIZIA (reati contro il Popolo Veneto, la Nazione e lo Stato)
– CORTE STATALE DI GIUSTIZIA (reati contro la persona)
– CORTE MUNICIPALE DI GIUSTIZIA (reati contro il patrimonio)
POLISIA
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE (Autorità federale di Polisia)
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO (Autorità statale di Polisia)
– MUNICIPALITA’ si avvale del COMMISSARIATO (Autorità locale di Polisia)

 

 

SIMBOLI, VESSILLI E SIGILLO DELLO STATO VENETO

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 06 –
SIMBOLI, VESSILLI E SIGILLO DELLO STATO VENETO

Il Popolo Veneto, attraverso il GVP, adotta simboli, vessilli, insegne e sigilli che rappresentano la continuità storica, culturale e giuridica della Serenissima Repubblica di Venezia.
Tali simboli sono protetti da ogni uso improprio, strumentalizzazione o contraffazione.
L’uso ufficiale dei simboli è riservato alle istituzioni del GVP, ai Cittadini regolarmente registrati e alle iniziative riconosciute come conformi ai principi dell’OGVP.

Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione.
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, anche in ambito privato.
Sarà dato mandato ad un’apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e ogni altra peculiarità ascrivibile alla simbologia istituzionale.


Logo de la Republica

IL LOGO DE LA REPUBLICA
Ecco il logo de la Republica Veneta ridisegnato da Marco Rigato e messo a disposizione di tutti i Veneti, compresi i gruppi indipendentisti.
Ricordo anche: SEZIONE 09 – ARTICOLO 06 dell’ Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine sono riconducibili alla

Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.


Gonfalone Nasionale

LA BANDIERA NAZIONALE – IL GONFALONE DI SAN MARCO
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione.
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, anche in ambito privato.
Sarà dato mandato ad una apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e ogni altra peculiarità ascrivibile alla simbologia istituzionale.

Bandiera del MLNV

Logo del MLNV


IL LOGO E IL FREGIO DEL MLNV
Il logo e il fregio del MLNV è rappresentato dal leone di San Marco o leone marciano o leone alato “in moeca”, tratto dal simbolo di San Marco Evangelista e secolare simbolo della Repubblica di Venezia.
Nell’icona tradizionale “in moeca” della Repubblica Veneta il leone di San Marco è diversamente raffigurato con spada e/o con il Vangelo aperto e l’iscrizione “PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS”.
Richiamandosi alla tradizionale raffigurazione storica della Repubblica e ai doveri che il MLNV si è dato nei confronti della Serenissima Patria il logo antepone uno scudo a difesa del simbolo della Nazione.
Nello scudo è raffigurato San Michele Arcangelo, Patrono del MLNV e della futura Polizia Nazionale Veneta.


Logo del GVP

LO STEMMA DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
Lo stemma del Governo Veneto Provvisorio (GVP)  è rappresentato dal simbolo del MLNV (sopra) sormontato dalle scritte “MOVIMENTO DE LIBERASION NASIONALE” (in alto), e “GOVERNO VENETO PROVISORIO” (in basso).
Il simbolo del MLNV è circondato dai sestieri del Gonfalone (la nostra bandiera nazionale) e racchiusi a loro volta da una corda marinara simbolo della storica e tradizionale vocazione della nostra Patria.
Sullo sfondo del logo vi è il simbolo del “fiore della vita” che unisce in sé una delle più potenti simbiosi dell’Universo.
L’energia cosmica con il simbolo della creazione della vita.
Ogni molecola , ogni cellula nel nostro corpo, conosce questo schema.
È lo schema della creazione e della vita in ogni luogo.
Tutte le frequenze della luce, del suono e della musica, si ritrovano in questa struttura geometrica, che esiste come uno schema olografico, definito nelle forme sia degli atomi che delle galassie.