Autore: sergio

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 09 – ARTICOLO 03

L’OGVP prevede l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia (ACG) nei confronti della quale il GVP ha il dovere:
  • assicurare la sua istituzione;
  • salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
  • assicurare i lavori dell’AC;
  • garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
L’ACG svolge funzioni di:
  • consulenza giuridica per l’attività del GVP;
  • consulenza giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente;
L’ACG ha competenza, relaziona e giudica riguardo:
  • i membri del GVP, i Governatori di Contea e i Reggenti Distrettuali limitatamente ai crimini commessi nell’esercizio delle loro funzioni contro il Popolo Veneto e la Nazione;
  • i conflitti di attribuzione e competenza tra le norme, gli Organi e le Istituzioni di ogni ordine e grado a livello federale, di contea e distrettuale.
L’ACG è composta dai seguenti membri:
  • un (1) membro nominato dall’Assemblea Costituente;
  • un (1) membro nominato dal Governo Veneto Provvisorio;
  • un (1) membro nominato da ogni Contea (Nazione Federata).
Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia è nominato a rotazione annuale fra tutti i membri del supremo Collegio.
L’ACG fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituita.
 

IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO

SEZIONE 09 – ARTICOLO 02
 
In data 4 febbraio 2012 è stato istituito il GOVERNO VENETO PROVVISORIO ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.
L’OGVP, riconosce che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere per il Popolo Veneto di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati.
Il Governo Veneto Provvisorio (GVP) è istituito dal MLNV allo scopo di dar seguito ai propri doveri assunti nei confronti della Serenissima Patria, attenendosi con rigorosa conformità alle norme del diritto internazionale.
Il GVP, pur non essendo istituito sulla base del consenso popolare, agisce in nome dell’intero Popolo Veneto nell’applicazione del suo naturale diritto all’autodeterminazione e come tale è un Organo che dispone di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituito.
L’esercizio di sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e giudiziaria) è sempre subordinata all’interesse della Nazione e quindi del Popolo Veneto.
La sovranità dello Stato si esercita attraverso l’Amministrazione Pubblica Provvisoria mediante Istituzioni a cui sono attribuite competenze non subordinate l’una all’altra ma a reciproca integrazione perché suddivise a livello territoriale ma coordinate e poste su piani paralleli:
  • Istituzioni Federali – Provveditorati Generali
  • Istituzioni Statali di Contea (Stati federati) – Provveditorati
  • Istituzioni Municipali (Municipalità) – Direzioni
Le funzioni del GVP sono limitate al periodo di transizione.
Il Governo Provvisorio istituito darà seguito alla proclamazione (anche unilaterale) di indipendenza della Serenissima Repubblica Veneta nei tempi e modi che si andranno a stabilire.
 
COMMENTO:
Il GOVERNO è autorità nazionale ma esercita le sue funzioni provvisoriamente perché il Popolo Veneto non può esprimere liberamente il proprio voto e/o consenso non potendo ancora esserci libere elezioni.
La struttura e o l'organizzazzione di cui si dota il Movimento di Liberazione Nazionale non agisce sulla base del consenso popolare ma sul suo diritto di autodeterminazione sancito per legge.
Atteso pertanto che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto, tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati.
Il MLNV  ha quindi scelto di intraprendere il percorso diplomatico e non quello della c.d. "guerra di liberazione" e nel dar seguito all'adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell'alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, ha costituito lo specifico Dipartimento per le Relazioni Internazionali e un Governo Veneto Provvisorio.
 

ORDINAMENTO DELLO STATO

SEZIONE 09 – ARTICOLO 01
 
ORDINAMENTO DELLO STATO
La SRV è una Repubblica federale costituita da Stati federati (detti anche Contee), suddivisi a loro volta in Municipalità, Distretti (attualmente sono 1651) e Comunità Locali (che costituiscono i collegi uninominali per l'elezione dei Delegati).
Il sistema politico è improntato ad una "democrazia diretta a limitata rappresentatività" nella forma di Repubblica Federale Presidenziale.
Il Presidente del Governo (potere esecutivo) è anche Presidente dello Stato (Doge) ed è nominato ogni sei (6) anni da tutti i Delegati riuniti in seduta plenaria, (per ora detta anche Camera dei Comuni).
L'OGVP recepisce l'ordinamento dello stato come l'espressione dell'indispensabile, armonica e reciproca integrazione dei tre elementi fondamentali che sono il Popolo Veneto, il territorio della Nazione e la sovranità delle sue Istituzioni.
L'OGVP prevede la ripartizione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) esercitati attraverso il principio di "sussidiarietà orizzontale" a cui tutti i servizi dello Stato sono subordinati a reciproca integrazione.
Commento:
Lo Stato, qualunque sia il suo assetto, non può essere avulso dal dovere di lealtà e diligenza riguardo al prestabilito, armonico e uniforme progresso dei tre elementi fondamentali.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 01
 
La personalità giuridica è la capacità legale di essere titolari di diritti e doveri.
L'OGVP prevede i seguenti tipi di personalità giuridica:
  1. originaria (la cui attribuzione non è assoggetta per sua natura ad alcun suo riconoscimento)
  2. primaria (attribuibile allo stato in quanto tale e a tutte le sue istituzioni)
  3. accessoria (attribuibile agli esseri biologicamente viventi in natura)
  4. semplice (attribuibile agli enti e/o associazioni riconosciute dallo stato)
L'attribuzione del tipo di personalità giuridica determina la prevalenza o la soggezione della capacità giuridica rispetto agli altri soggetti di diritto.
 
COMMENTO
In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).
Ogni persona umana (vedi SEZIONE 02 – ARTICOLO 02) è titolare di personalità giuridica perché esiste in quanto tale.
Il Popolo Veneto è dunque il soggetto dotato di personalità giuridica originaria 
Con riferimento e per gli effetti dell'art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani l'OGVP assicura ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa “esistere”  con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano rispetto alle altre persone e allo stesso OGVP.

 

 

LA PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 02
 
L’OGVP identifica in ogni Essere Umano e nel POPOLO VENETO il Soggetto dotato di personalità giuridica originaria perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.
L'originarietà della personalità giuridica di ogni essere umano e del Popolo Veneto è:
  1. naturale (generatrice)
  2. esclusiva (unica)
  3. inalienabile (intoccabile)
  4. irrinunciabile (perché necessaria)
  5. incedibile (non trasferibile per incompatibilità naturale)
  6. imprescrittibile (inestinguibile)
Anche se l'OGVP prevede la personalità giuridica originaria la sua attribuzione non è assoggettata e/o vincolata, per sua natura, ad alcun suo riconoscimento perché antecedente allo stesso OGVP.
L'OGVP riconosce l'originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.
L'OGVP riconosce l'originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso il mutuo consenso.
 
GLI ORGANI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA
Gli Organi con personalità giuridica originaria usufruiscono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto ad ogni altro soggetto o organo giuridico pubblico e/o privato riconosciuto ma esistono perché generati dal Popolo Veneto e dal suo dovere e necessità di autodeterminarsi.
Per loro natura essi sono assoggettabili unicamente al Popolo Veneto e non possono essere sciolti e deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.
L’OGVP identifica e riconosce gli Organi dotati di personalità giuridica originaria in:
  1. Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV)

Vedi anche:
SEZIONE 03 – ARTICOLO 04
SEZIONE 04 – ARTICOLO 08

SEZIONE 07 – ARTICOLO 03

 

 


 

LA PERSONALITÀ GIURIDICA PRIMARIA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 03
 
L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone, di servizi e di beni al quale il Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi.
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e perseguire interessi privati.
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’OGVP identifica gli Organi dotati di personalità giuridica primaria in:
  1. Governo Veneto Provvisorio (GVP)
  2. Assemblea Costituente (AC)
  3. Alta Corte di Giustizia (ACG)

LA PERSONALITÀ GIURIDICA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)

SEZIONE 07 – ARTICOLO 04
 
L’OGVP riconosce ad ogni organismo vivente in natura, così come comunemente riconosciuto per tale, una personalità giuridica accessoria.
Rispettando il principio per cui l’OGVP tutela l’ecosistema nazionale e mondiale con la salvaguardia naturale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, luce, aria, acqua e terra, ad ogni essere biologicamente vivente in natura è riconosciuta una personalità giuridica accessoria e destinataria pertanto del diritto all’esistenza secondo il processo naturale della propria specie.
Il diritto ad un’esistenza naturale preclude la facoltà di interromperne volontariamente la stessa o di determinarne un suo innaturale svolgimento.
La personalità giuridica primaria dell’essere umano è prevalente solo nei casi espressamente indicati dalla legge e per il determinarsi di uno stato di reale necessità.
 

LA PERSONALITÀ GIURIDICA (SEMPLICE)

SEZIONE 07 – ARTICOLO 05

L’OGVP recepisce come persona giuridica (semplice) quel complesso organizzato di persone e di beni al quale attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.
Le persone giuridiche (semplici) possono essere solo di natura privata e perseguono interessi privati.
Nessuna persona giuridica (semplice) ha facoltà prevalenti rispetto ai diritti/doveri esercitati dai titolari di personalità giuridica originaria e primaria.
Ogni soggetto di diritto che si avvale dI PERSONALITà GIURIDICA (SEMPLICE) è tale solo se riconosciuta dallo Stato e regolarmente registrata all'apposito registro anagrafico.
 
 

LA CAPACITÀ D’AGIRE

SEZIONE 08 – ARTICOLO 02
 
L’OGVP riconosce la “capacità di agire” come la facoltà di compiere atti e azioni destinati all’esercizio dei diritti spettanti o per l’adempimento dei doveri cui si è tenuti.
La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione che è attribuita in via generale al compimento del diciottesimo (18) anno di età.
 

 

IL RAPPORTO GIURIDICO – RELAZIONI GIURIDICHE

SEZIONE 08 – ARTICOLO 01

L’OGVP qualifica il “rapporto giuridico” come la relazione che intercorre tra soggetti giuridici (anche con beni giuridici) e disciplinata dall’ordinamento stesso.
I rapporti giuridici definiscono e regolano di fatto la posizione giuridica di ogni soggetto dotato di personalità giuridica che interagisce con le cose o gli altri soggetti di diritto.
Tutte le relazioni giuridiche sono disciplinate dalla legge e dal buon senso.
L’OGVP nel riconoscere l’attribuzione di personalità giuridica a tutti i soggetti titolari del diritto all’esercizio della capacità giuridica, ovvero l’effettuale idoneità ad essere titolare di diritti ne recepisce anche la contestuale, incondizionata idoneità e conformità ad essere titolare di doveri.
Tale peculiarità non può essere avulsa dalla capacità di beneficiare dei diritti e dalla responsabilità derivante dai doveri.