Autore: sergio

09/05 – CASSA NAZIONALE VENETA (CNV)

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 05 – CASSA NASIONALE VENETA E RAPPORTI ECONOMICI

La Cassa Nazionale Veneta è l’organo economico-finanziario provvisorio incaricato della gestione dei fondi, delle entrate e delle spese del GVP.
Ha la funzione di:

  • garantire la sostenibilità economica delle attività del Governo Veneto Provvisorio;
  • promuovere la contribuzione volontaria dei Cittadini autodeterminati;
  • mantenere la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse;
  • impostare una politica economica autonoma e solidale.

Tutti i rapporti economici e patrimoniali sono regolati secondo i principi del diritto veneto e in discontinuità rispetto al sistema italiano.

La CASSA NAZIONALE VENETA (CNV) è un istituto di diritto pubblico come stabilito dal presente OGVP.
La CNV è un’istituzione con funzioni di intermediazione finanziaria che esercita essenzialmente le seguenti funzioni:
  • deposito: consiste nella possibilità resa dalla Cassa Nazionale ai singoli Cittadini (soci di diritto) di depositare i propri risparmi per motivi di praticità e con il vantaggio di un interesse da corrispondere a questi sotto forma di tasso di interesse passivo;
  • creditizia: questa consiste nella tradizionale attività di erogazione dei prestiti (es. mutui) ad un tasso di interesse attivo, attraverso la quale avviene l’allocazione del risparmio dei Cittadini depositanti verso quei soggetti richiedenti (privati o aziende) ritenuti meritevoli ovvero con opportune coperture finanziarie.
  • tesoreria: per l’acquisizione delle imposte;
Le sedi decentrate a livello municipale della CNV svolgono anche le funzioni di Tesoreria Locale dello Stato, mentre la funzione di Tesoreria centrale  è istituita presso il Dipartimento Economico.

09/04 – ASSEMBLEA COSTITUENTE

SEZIONE 09 – ARTICOLO 04
L’OGVP prevede l’istituzione dell’Assemblea Costituente (AC).
Nei confronti dell’AC il GVP agisce al fine di:
  • assicurare la sua istituzione;
  • salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
  • assicurare i lavori dell’AC;
  • garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
Possono chiedere di partecipare all’AC i Delegati che non abbiano mai concorso o ricoperto cariche istituzionali e o rappresentative di partiti e/o organizzazioni politiche e/o amministrative di qualsivoglia ragione e/o colore politico in ambito straniero italiano e che non ricoprano cariche istituzionali nell’ambito del GVP.
Appena insediata l’Assemblea Costituente deve provvedere alla nomina di un Presidente di Assemblea scelto a maggioranza assoluta fra tutti i Delegati e provvedere alla stesura e all’approvazione di un proprio e autonomo “regolamento” (RAC) che ne disciplini il funzionamento e che diverrà parte integrante dello stesso OGVP.
L’AC fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituita.

09/03 – ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 03 – ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

L’Alta Corte di Giustizia è l’organo giurisdizionale di massima istanza del GVP durante la fase provvisoria.
Essa ha competenza su:

  • controversie tra Cittadini autodeterminati e autorità italiane;
  • violazioni dei diritti fondamentali;
  • conflitti istituzionali interni al GVP;
  • riconoscimento della legittimità degli atti pubblici veneti.

Le sue sentenze sono vincolanti all’interno dell’ordinamento provvisorio veneto e hanno valore documentale per il diritto internazionale.

L’OGVP prevede l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia (ACG) nei confronti della quale il GVP ha il dovere:
  • assicurare la sua istituzione;
  • salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
  • assicurare i lavori dell’AC;
  • garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
L’ACG svolge funzioni di:
  • consulenza giuridica per l’attività del GVP;
  • consulenza giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente;
L’ACG ha competenza, relaziona e giudica riguardo:
  • i membri del GVP, i Governatori di Contea e i Reggenti Distrettuali limitatamente ai crimini commessi nell’esercizio delle loro funzioni contro il Popolo Veneto e la Nazione;
  • i conflitti di attribuzione e competenza tra le norme, gli Organi e le Istituzioni di ogni ordine e grado a livello federale, di contea e distrettuale.
L’ACG è composta dai seguenti membri:
  • un (1) membro nominato dall’Assemblea Costituente;
  • un (1) membro nominato dal Governo Veneto Provvisorio;
  • un (1) membro nominato da ogni Contea (Nazione Federata).
Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia è nominato a rotazione annuale fra tutti i membri del supremo Collegio.
L’ACG fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è costituita.

02 – IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 02 – IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO

l Governo Veneto Provvisorio (GVP) è l’organo esecutivo, rappresentativo e amministrativo provvisorio della Nazione Veneta.

Il GVP è istituito dal MLNV e agisce in nome e per conto del Popolo Veneto, in forza del diritto internazionale (art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra) e della legittimità originaria del Popolo sovrano.

Esso ha il compito di:

  1. esercitare la rappresentanza politica della Nazione Veneta;
  2. garantire i diritti fondamentali degli Esseri Umani e dei Cittadini autodeterminati;
  3. predisporre la transizione verso le istituzioni definitive;
  4. organizzare l’amministrazione pubblica e i servizi essenziali.
La creazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP), avvenuta il 4 febbraio 2012, è stata giustificata con il Primo Protocollo di Ginevra del 1977, articolo 96.3, che disciplina il riconoscimento delle autorità rappresentative di movimenti di liberazione nazionale nei conflitti armati internazionali. Tuttavia, il GVP non si configura come un soggetto bellico, bensì come un’entità istituzionale provvisoria che si fonda sul diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.

  1. Principio di Legalità e Autodeterminazione
    1. Il Movimento di Liberazione Nazionale del Veneto (MLNV) riconosce che il diritto di autodeterminazione è applicabile al Popolo Veneto, secondo il diritto internazionale.
    2. Il GVP non nasce da un consenso popolare espresso con elezioni, ma dalla necessità di dare attuazione a tale diritto nei modi consentiti dalle norme internazionali.
    3. L’obiettivo è la costruzione di uno Stato sovrano, attraverso un percorso diplomatico e non mediante un conflitto armato.
  2. Personalità Giuridica del GVP
    • Il GVP è riconosciuto come un Organo con personalità giuridica originaria, ossia non derivata dallo Stato italiano, ma basata sul diritto internazionale e sull’autodeterminazione.
    • La sua esistenza non è subordinata a riconoscimenti esterni, ma si fonda su principi di sovranità popolare e diritto internazionale.
  3. Esercizio della Sovranità e Struttura Istituzionale
  • Il GVP esercita temporaneamente le funzioni sovrane dello Stato Veneto (esecutiva, legislativa e giudiziaria) fino al raggiungimento di una condizione in cui il Popolo Veneto possa esprimersi liberamente.
  • L’Amministrazione Pubblica Provvisoria si struttura in livelli federali e territoriali paralleli, senza gerarchie rigide:
  • Istituzioni Federali – Provveditorati Generali
  • Istituzioni Statali di Contea (Stati federati) – Provveditorati
  • Istituzioni Municipali (Municipalità) – Direzioni
  • Questa suddivisione segue il principio di sussidiarietà e il modello federale, favorendo la gestione decentralizzata e autonoma dei territori.
  1. Funzione Transitoria del GVP
    • Il GVP è un organo di transizione destinato a operare fino alla proclamazione dell’indipendenza della Serenissima Repubblica Veneta.
    • L’indipendenza potrebbe essere unilateralmente dichiarata, lasciando poi spazio a un governo legittimato dal suffragio popolare.

 Commento e Riflessioni

  • Governo Provvisorio e Assenza di Libere Elezioni
    Il GVP è provvisorio perché, secondo la sua stessa dottrina, il Popolo Veneto non ha ancora le condizioni per esprimersi liberamente.
    Questo punto è fondamentale per comprendere perché il GVP non sia frutto di elezioni dirette, ma di una necessità strategica e giuridica.
  • Il Rifiuto della Guerra di Liberazione.
    A differenza di altri movimenti di autodeterminazione, il MLNV ha scelto la via diplomatica e legale, evitando azioni armate.
    Questo posizionamento è coerente con i principi del diritto internazionale e rafforza la legittimità del GVP sul piano giuridico.
  • L’adesione alle norme internazionali
    Il GVP si richiama espressamente ai Trattati di Ginevra e al diritto internazionale, per garantire la piena legalità delle proprie azioni.
    Questo approccio è fondamentale per costruire relazioni diplomatiche e ottenere eventuali riconoscimenti esterni.

01 – ORDINAMENTO DELLO STATO

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 01 – ORDINAMENTO DELLO STATO

L’Ordinamento dello Stato Veneto, in fase provvisoria, è fondato sui principi della sovranità del Popolo Veneto, dell’autodeterminazione, della legalità naturale e dell’organizzazione comunitaria su base territoriale, funzionale e rappresentativa.
La fase provvisoria è regolata dal presente OGVP e ha validità fino al pieno ripristino della Nazione Veneta, mediante insediamento delle istituzioni definitive e l’approvazione della futura Costituzione nazionale veneta da parte dell’Assemblea Costituente.

La Serenissima Repubblica de Venethia (SRV) è una Repubblica Federale Presidenziale con una struttura basata su una democrazia diretta a limitata rappresentatività
  1. Struttura Federale
    1. Lo Stato è composto da Stati federati (Contee), che a loro volta sono suddivisi in Municipalità, Distretti e Comunità Locali.
    2. Questa organizzazione richiama il modello di stati federali come la Svizzera o gli Stati Uniti, con una forte autonomia locale.
    3. I Distretti (1651) e le Comunità Locali servono per l’elezione dei Delegati, il che implica una forte partecipazione dal basso.
  2. Sistema Politico e Rappresentatività
    1. Il Doge, ovvero il Presidente dello Stato e del Governo, viene eletto ogni sei anni dai Delegati riuniti in seduta plenaria (Camera dei Comuni).
    2. L’elezione avviene indirettamente, attraverso i Delegati, piuttosto che con il suffragio universale diretto.
    3. Il sistema viene definito democrazia diretta a limitata rappresentatività”, suggerendo un bilanciamento tra partecipazione popolare e delega di potere.
  3. Principio di Sussidiarietà Orizzontale
    1. Questo principio stabilisce che le funzioni dello Stato devono essere decentrate e affidate al livello più vicino ai cittadini.
    2. L’idea è che ogni livello di governo sia autonomo ma coordinato, senza un’eccessiva centralizzazione.
    3. Questo modello è opposto al centralismo statale tipico di molti sistemi nazionali moderni.
  4. I Tre Elementi Fondamentali della Nazione
    1. Popolo Veneto: Riconoscimento di un’identità collettiva con diritti e doveri.
    2. Territorio della Nazione: L’idea che la terra sia un elemento costitutivo dello Stato.
    3. Sovranità delle Istituzioni: Il governo deve essere effettivamente espressione della volontà del Popolo e non un’entità separata.
  5. Dovere di Lealtà e Diligenza dello Stato
    • Il commento sottolinea che lo Stato deve garantire un’armoniosa integrazione tra Popolo, Territorio e Sovranità.
    • Questo concetto richiama i principi di buona amministrazione, trasparenza e giustizia sociale.
Commento:
Lo Stato, qualunque sia il suo assetto, non può essere avulso dal dovere di lealtà e diligenza riguardo al prestabilito, armonico e uniforme progresso dei tre elementi fondamentali.

01 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 01– LA PERSONALITA’ GIURIDICA

L’OGVP definisce la personalità giuridica come la qualità di un soggetto, naturale o non naturale, riconosciuto capace di essere titolare di diritti e doveri giuridici all’interno dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
La personalità giuridica costituisce la base della soggettività legale e si articola in varie forme e livelli, in relazione alla natura dell’essere vivente, al suo stato di coscienza, alla volontà autodeterminata, nonché alla funzione che lo stesso svolge nell’ambito sociale, economico e istituzionale del Popolo Veneto.


L’OGVP riconosce e disciplina i seguenti tipi di personalità giuridica:

  1. Personalità Giuridica Originaria
    La personalità originaria è intrinseca alla natura del soggetto e non è assoggettabile ad alcun riconoscimento formale.
    Essa si fonda su principi naturali e universali, che precedono e trascendono l’autorità dello Stato.
  2. Personalità Giuridica Primaria
    È attribuita allo Stato in quanto tale e alle sue istituzioni ufficialmente riconosciute.
    Tale personalità conferisce al soggetto la massima capacità giuridica, prevalendo su tutte le altre personalità giuridiche.
  3. Personalità Giuridica Accessoria
    È riconosciuta agli esseri biologicamente viventi, in quanto parte integrante della natura.
    Questo tipo di personalità garantisce diritti fondamentali legati alla loro esistenza e al rispetto della loro dignità.
  4. Personalità Giuridica Semplice
    È attribuibile agli enti, associazioni o altre organizzazioni formalmente riconosciute dallo Stato.
    Essa consente l’esercizio di diritti e doveri nell’ambito delle attività per cui sono state costituite.

L’attribuzione del tipo di personalità giuridica definisce il grado di capacità giuridica del soggetto e determina:

  • La prevalenza o la soggezione rispetto agli altri soggetti di diritto.
  • L’ambito specifico di diritti e doveri attribuiti, in conformità ai principi sanciti dall’OGVP.

In generale, la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa rispetto a quella attribuita all’essere umano in quanto soggetto di diritto, ovvero alla persona fisica.
Questo avviene perché la persona giuridica non può partecipare a quei rapporti giuridici che, per loro natura, sono esclusivamente riservati alle persone fisiche.
Un esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari.
Ogni persona umana (come definito nella SEZIONE 02 – ARTICOLO 02) è titolare di personalità giuridica in quanto esiste come tale, indipendentemente da ulteriori riconoscimenti.
Il Popolo Veneto è riconosciuto come soggetto dotato di personalità giuridica originaria, derivante dalla sua esistenza storica, culturale e politica.
In conformità e per gli effetti dell’articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) garantisce a ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della propria personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa esistere legalmente con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano, sia nei confronti delle altre persone sia rispetto allo stesso OGVP.
Questo principio assicura che ogni individuo e ogni soggetto di diritto possano partecipare pienamente alla vita giuridica, sociale e istituzionale dei Territori della Serenissima Repubblica Veneta.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 02 – PERSONALITA’ GIURIDICA ORIGINARIA

L’OGVP riconosce come personalità giuridica originaria l’Essere Umano in quanto tale, dotato di autocoscienza, libero arbitrio e volontà.
Tale personalità preesiste a qualsiasi ordinamento statuale o giuridico e deriva direttamente dalla condizione ontologica dell’Essere Umano quale soggetto di diritto naturale, portatore di sovranità personale inalienabile.
Il riconoscimento della personalità giuridica originaria implica che l’Essere Umano, autodeterminatosi secondo diritto naturale e consuetudinario, è titolare primario e inviolabile dei propri diritti fondamentali, che non possono essere subordinati o annullati da norme o poteri esterni.


L’originarietà della personalità giuridica di ogni Essere Umano e del Popolo Veneto è definita dalle seguenti caratteristiche fondamentali:

  • Naturale: generatrice e insita nella loro stessa esistenza.
  • Esclusiva: unica e non replicabile.
  • Inalienabile: intoccabile e non soggetta a cessione.
  • Irrinunciabile: indispensabile e non abdicabile.
  • Incedibile: non trasferibile per incompatibilità naturale.
  • Imprescrittibile: inestinguibile nel tempo e immune a prescrizioni legali.

Sebbene l’OGVP contempli e riconosca la personalità giuridica originaria, la sua attribuzione non è assoggettata né vincolata ad alcun riconoscimento formale, poiché essa è antecedente e superiore allo stesso OGVP.

L’OGVP riconosce l’originarietà della sovranità del Popolo, superiore a quella dello Stato, poiché essa deriva direttamente dal diritto all’autodeterminazione.
La sovranità popolare è il principio cardine da cui si origina la sovranità dello Stato, inteso come espressione del mutuo consenso del Popolo e come strumento delegato per l’esercizio del potere, ossia la capacità di “imperio”.

Gli Organi dotati di personalità giuridica originaria godono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto a ogni altro soggetto o organo giuridico, pubblico o privato, formalmente riconosciuto.
Tuttavia, la loro esistenza è intrinsecamente legata al Popolo Veneto, dalla cui volontà e necessità di autodeterminazione derivano.
Per loro natura, tali Organi:

  • Sono assoggettati unicamente al Popolo Veneto.
  • Non possono essere sciolti o deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.

L’OGVP identifica e riconosce il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) come organo dotato di personalità giuridica originaria.

03 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA PRIMARIA – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 03 – PERSONALITA’ GIURIDICA PRIMARIA

È definita personalità giuridica primaria quella che sorge dal riconoscimento formale e volontario dell’Essere Umano come Cittadino del Popolo Veneto, all’interno del sistema giuridico del GVP.
Essa si fonda sull’autodeterminazione individuale, liberamente dichiarata, ed è registrata presso l’Anagrafe del Popolo Veneto. Tale personalità consente la piena partecipazione alla vita giuridica, politica, economica e sociale del Popolo Veneto.
La personalità giuridica primaria è in armonia con quella originaria e la completa nell’ambito dell’ordinamento territoriale e comunitario, senza mai contraddirla o limitarla.

Principi Fondamentali della Personalità Giuridica Primaria

  1. Finalità Pubblica
    La personalità giuridica primaria è destinata esclusivamente all’esercizio delle funzioni attribuite alle istituzioni della Pubblica Amministrazione, che devono operare unicamente nell’interesse del Popolo Veneto.
  2. Divieto di Natura Privata
    Gli Organi dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata né perseguire interessi di carattere privato. La loro struttura e il loro operato devono essere orientati al bene comune.
  3. Subordinazione agli Organi Originari
    Gli Organi della Pubblica Amministrazione sono subordinati agli Organi dotati di personalità giuridica originaria, in quanto questi ultimi rappresentano la fonte stessa della loro legittimità e della loro esistenza.

L’OGVP identifica i seguenti Organi della Pubblica Amministrazione come dotati di personalità giuridica primaria:

  • Governo Veneto Provvisorio (GVP): l’organo esecutivo incaricato di amministrare lo Stato Veneto nella fase di transizione.
  • Assemblea Costituente (AC): l’organo rappresentativo responsabile dell’elaborazione e dell’adozione della Costituzione definitiva dello Stato Veneto.
  • Alta Corte di Giustizia (ACG): l’organo giudiziario supremo, incaricato di garantire la giustizia e l’interpretazione delle leggi in conformità ai principi dell’OGVP e del diritto internazionale.
Questa formulazione mette in risalto il ruolo e i principi della Pubblica Amministrazione nel contesto dell’OGVP, assicurando che sia chiara la relazione tra gli Organi con personalità giuridica primaria e gli Organi originari.

04 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 04 – PERSONALITÀ GIURIDICA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)

L’OGVP riconosce una personalità giuridica accessoria a ogni essere biologico vivente in natura, umano o non umano, in quanto parte integrante dell’ecosistema e soggetto a tutela.

Tale personalità, pur non costituendo soggettività giuridica piena nel senso umano, attribuisce a tali esseri un valore giuridico e un diritto alla protezione, alla vita, al rispetto e alla non violazione del proprio habitat.

Ogni danno arrecato a tali esseri viventi è da considerarsi, secondo l’OGVP, come un’offesa al bene comune, alla biodiversità e al principio di armonia tra il Popolo Veneto e il Creato.


PRINCIPI FONDAMENTALI:

  1. Tutela dell’Ecosistema
    L’OGVP si impegna a proteggere l’ecosistema nazionale e mondiale, salvaguardando l’ambiente in tutti i suoi aspetti fondamentali: luce, aria, acqua e terra.
  2. Diritto all’Esistenza Naturale
    Ogni essere biologicamente vivente in natura è titolare di una personalità giuridica accessoria che lo rende destinatario del diritto all’esistenza, nel rispetto del processo naturale della propria specie.
  3. Limitazioni alle Interferenze Umane
    Il diritto a un’esistenza naturale implica il divieto di interrompere volontariamente la vita di un organismo vivente o di determinarne un innaturale svolgimento.
    Qualsiasi interferenza deve essere giustificata esclusivamente da motivazioni legittime e rigorosamente regolamentate.

La personalità giuridica orignaria riconosciuta all’essere umano prevale sulla personalità giuridica accessoria degli organismi viventi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e quando sussiste uno stato di reale necessità.

05 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA (SEMPLICE)

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 05 – PERSONALITA’ GIURIDICA SEMPLICE

L’OGVP può conferire personalità giuridica semplice a soggetti non umani, a entità collettive, associazioni, organizzazioni, strumenti giuridici e strutture di natura tecnica, economica o funzionale, che operano nel territorio o con il Popolo Veneto.
Tale personalità giuridica è concessa in via secondaria e subordinata, sempre nel rispetto dei principi dell’OGVP e sotto condizione di non ledere l’autodeterminazione individuale né la sovranità del Popolo Veneto.
La personalità giuridica semplice consente a tali entità di operare legalmente, stipulare contratti, assumere obbligazioni e godere di diritti, sempre nei limiti e nei vincoli stabiliti dal diritto vigente del Popolo Veneto.
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce come persona giuridica semplice ogni complesso organizzato di persone e beni cui viene attribuita una capacità giuridica al fine di perseguire fini economici legittimi, trasformandolo così in un soggetto di diritto.


CARATTERISTICHE

  1. Natura Privata
    Le persone giuridiche semplici possono essere esclusivamente di natura privata e hanno come finalità il perseguimento di interessi privati, senza interferire con le funzioni pubbliche o di interesse collettivo.
  2. Subordinazione ai Diritti Prevalenti
    Nessuna persona giuridica semplice può esercitare facoltà prevalenti rispetto ai diritti e ai doveri riconosciuti ai titolari di personalità giuridica originaria o primaria.
  3. Riconoscimento e Registrazione
    Un’organizzazione può acquisire la personalità giuridica semplice esclusivamente attraverso il riconoscimento formale dello Stato e la sua regolare registrazione presso l’apposito registro anagrafico istituito dall’OGVP.

LIMITI E OBBLIGHI
Ogni persona giuridica semplice è vincolata al rispetto delle leggi vigenti e non può in alcun modo compromettere o interferire con i principi fondamentali sanciti dall’OGVP.

Questa versione mantiene la chiarezza e rafforza i limiti e gli obblighi delle persone giuridiche semplici, garantendo coerenza con il resto dell’Ordinamento.