Autore: sergio

02 – PPN – PROTOCOLLO PRODUTTIVO NAZIONALE

SEZIONE 17 – ARTICOLO 02
(Definizione e adozione del Protocollo Produttivo Nazionale – PPN)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) dispone che, entro il mese di gennaio di ogni anno, sia adottato il Protocollo Produttivo Nazionale (PPN).

Il PPN costituisce l’atto di indirizzo generale sull’orientamento economico e produttivo della Nazione Veneta, da determinarsi dal Dipartimento del Lavoro, in raccordo con il Sindacato dei Lavoratori de la Venethia (SLV) e con ogni altra Istituzione o rappresentanza che il GVP riterrà opportuno convocare.

Il PPN definisce le priorità produttive, i settori strategici, i criteri di sostenibilità, le modalità di cooperazione tra attività economiche venete (AEV), imprese estere (AEE) e quelle in regime cooperativo, nonché i principi ispiratori dei contratti collettivi nazionali sul lavoro.


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06 – ATTIVITA’ D’IMPRESE ESTERE

SEZ. 17 – ART. 06

(Attività Economiche Estere – AEE)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) riconosce e legittima come Attività Economiche Estere (AEE) tutte le imprese con sede o origine giuridica estera, regolarmente protocollate presso il PRAP, a condizione che rispettino i requisiti richiesti per la figura dell’Inprenditore, il quale deve necessariamente possedere la Cittadinanza Veneta.

Le AEE sono di natura societaria e devono essere formalmente costituite da un Inprenditore responsabile, il quale fa riferimento ai Soci esclusivamente in quanto esseri umani viventi, riconosciuti come titolari di diritti naturali.

Ogni AEE deve essere coerente con gli scopi della propria attività, convergere con gli interessi superiori della Nazione Veneta e uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN), emanato annualmente dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.

Sono espressamente vietate le AEE che configurino:

  • pericolo per la collettività;
  • attività speculativa fraudolenta;
  • lesione dei principi etici e fondativi dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

Le AEE rispondono in via esclusiva in termini legali, patrimoniali e fiscali attraverso il proprio Codice Unico Aziendale, e non direttamente tramite i codici personali dell’Inprenditore o dei Soci.


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05 – ATTIVITA’ ECONOMICHE VENETE (AEV)

SEZ. 17 – ART. 05

(Attività Economiche Venete – AEV)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) identifica e legittima come Attività Economiche Venete (AEV) tutte le imprese regolarmente protocollate nel Pubblico Registro delle Attività Produttive (PRAP), in conformità ai requisiti previsti per la figura dell’Inprenditore, secondo quanto stabilito dal presente Ordinamento.

Le AEV sono di pubblico dominio e sono rese accessibili tramite pubblicazione ufficiale nella GAXETA UFICIALE.

Le AEV si distinguono in due categorie:

  1. Attività Economica Individuale (AEI): esercitata da un singolo Inprenditore, alla quale è assegnato un Codice Unico Aziendale, collegato direttamente al Codice Unico Personale (CUP) dell’Inprenditore stesso.
  2. Attività Economica Sociale (AES): esercitata da più soggetti associati, alla quale è assegnato un Codice Unico Aziendale, collegato al CUP dell’Inprenditore e a quelli di tutti i Soci.

Ogni AEV deve essere coerente con gli scopi dichiarati, rispettare gli interessi strategici della Nazione e uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) adottato dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.

È espressamente vietata ogni AEV che costituisca:

  • pericolo per la collettività,
  • attività illecita o speculativa,
  • concorrenza fraudolenta,
  • violazione dei principi etici e fondativi del presente Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

La responsabilità legale, anche in ambito fiscale e patrimoniale, delle AEV ricade sul Codice Unico Aziendale e non direttamente sui Codici Personali degli Inprenditori o dei Soci.


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04 – PRAP – ANAGRAFE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SEZIONE 17 – ARTICOLO 04
(Istituzione del Pubblico Registro delle Attività Produttive – PRAP)

Il Governo Veneto Provisorio (GVP) istituisce il Pubblico Registro delle Attività Produttive (PRAP), nel quale sono iscritte tutte le attività economiche aventi personalità giuridica “semplice”, ovvero orientate al profitto onesto finalizzato alla prosperità individuale e collettiva.

Il termine “semplice” qualifica l’attività produttiva come mezzo di creazione di benessere e ricchezza, nel rispetto dei principi fondamentali dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

Ogni Inprenditore che intende avviare un’attività produttiva è tenuto a registrarla presso il PRAP utilizzando l’apposito modulo disponibile allo Sportelo del Xitadino, sempre che sussistano i requisiti previsti dall’articolo 9 della presente Sezione 17.

Ad ogni attività produttiva viene assegnato un Codice Unico Identificativo, utilizzato per tutti i fini amministrativi, fiscali e regolamentari.

Il PRAP è reso pubblico mediante pubblicazione continuativa sulla GAXETA UFICIALE, unitamente al Certificato di Registrazione, che deve essere esposto in modo visibile presso la sede dell’attività a garanzia dell’utenza.


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03 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

SEZIONE 17 – ARTICOLO 03
(Attività Complementari)

Sono definite Attività Complementari tutte quelle attività, di natura fisica o intellettuale, svolte su base volontaria o per dovere civico dal Buon Cittadino, finalizzate alla produzione di beni e servizi in risposta a una giusta causa determinata da uno stato di necessità urgente e di carattere pubblico.

Tali attività, pur potendo svolgersi senza garanzia di un compenso concordato o adeguato, sono soggette agli adempimenti previsti dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro, in particolare in materia di prevenzione, sicurezza e prosperità individuale e sociale.

089 – IMPRENDITORI (anche DATORI DI LAVORO)

SEZIONE 17 – ARTICOLO 09
(L’Imprenditore – Requisiti e responsabilità)

È definito Imprenditore, sotto il profilo giuridico, l’essere umano vivente che, mediante l’impiego di propri mezzi, ricchezze e capacità organizzative, crea e gestisce una attività d’impresa, finalizzata alla realizzazione di un progetto e/o alla produzione di profitto, anche in collaborazione con Prestatori d’Opera o Soci, conservando tuttavia la proprietà dei risultati produttivi, in tutto o in parte.

L’Imprenditore, pur essendo titolare di personalità giuridica originaria, opera in un ambito – quello dell’attività d’impresa – che assume personalità giuridica “semplice”, in quanto orientata alla produzione di ricchezza e benessere attraverso il Codice Unico Aziendale attribuito all’attività.

L’Imprenditore è identificato come iniziatore, titolare e responsabile legale dell’attività d’impresa, sia essa individuale o societaria, e deve possedere i requisiti legali del Buon Cittadino, ivi incluso l’assenza di condanne che comportino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Alla direzione dell’impresa possono collaborare, in configurazioni subordinate, altre figure apicali con funzioni gestionali, che non modificano la centralità giuridica e operativa dell’Imprenditore.

La professionalità dell’Imprenditore si manifesta nella competenza e nell’eccellenza produttiva, conseguite attraverso l’impegno e una concorrenza sincera e leale, mai fraudolenta o speculativa.

Ogni Imprenditore è soggetto, per quanto di propria competenza:

  • al Contratto Nazionale dei Lavoratori,
  • ai relativi Protocolli Integrativi eventualmente previsti,
  • e al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) emanato dal GVP tramite il Dipartimento del Lavoro.

08 – PRESTATORI D’OPERA – LAVORATORI

SEZIONE 17 – ARTICOLO 08
(Il Prestatore d’Opera – Lavoratore)

Sotto il profilo giuridico, il Prestatore d’Opera è l’essere umano vivente che, nell’ambito di un’organizzazione pubblica o privata, si impegna mediante contratto di collaborazione a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali.

Riconosciuto come soggetto dotato di personalità giuridica originaria, il Prestatore d’Opera non può essere sottoposto ad alcuna forma di attività lavorativa in contrasto con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti Internazionali sui Diritti Civili, Economici e Sociali, e i principi fondativi dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).

Il lavoratore ha il dovere di operare con responsabilità, mantenendo riservatezza, correttezza e dedizione nell’attività esercitata, secondo quanto stabilito dal Contratto Nazionale dei Lavoratori e da eventuali Protocolli Integrativi approvati, concordati e sottoscritti.

Ogni prestazione d’opera è vincolata al rispetto delle normative in materia di sicurezza, equità, dignità professionale e prosperità sociale, in conformità con il Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) e gli indirizzi del Dipartimento del Lavoro.

01 – LAVORO – PRINCIPI GENERALI

SEZ. 17 – ART. 01
(Principi generali sul lavoro)
Il lavoro, sia esso di natura fisica o intellettuale, rappresenta l’attività svolta dall’essere umano per la creazione di beni e servizi efficaci, utili alla collettività, alla sua prosperità e al suo miglioramento.

Esso costituisce altresì espressione della personalità individuale, mediante la quale ogni persona, in quanto membro della collettività, contribuisce, secondo libera scelta e possibilità, al progresso e al benessere comune, in cambio di un compenso equo, concordato e proporzionato.

Ogni accordo di prestazione lavorativa è di natura privata tra le parti (Prestatore d’opera e Inprenditore), ma resta soggetto agli adempimenti stabiliti dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro, che ne definisce le prerogative comuni e fondamentali.

Tutte le prestazioni lavorative devono conformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN), stabilito dal Governo Veneto Provvisorio per il tramite del Dipartimento del Lavoro.

Il lavoro è l’attività fisica o intellettuale impiegata dall’essere umano per la creazione di beni e servizi efficaci e utili per la collettività, per la sua prosperità e per il suo miglioramento.

Il lavoro è anche espressione della propria personalità per cui ogni essere umano, ancorché cittadino della collettività di cui fa parte, concorre, secondo la propria scelta e possibilità, al progresso e al benessere comune, in cambio di un concordato e adeguato compenso.

Ogni accordo di prestazione lavorativa è di natura privata fra le parti (Prestatore d’opera e Imprenditore) ma non può sottrarsi agli adempimenti fissati dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro che ne stabilisce le comuni e fondamentali prerogative.

Ogni accordo di prestazione lavorativa deve uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.


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SEDICENTE

sedicènte (ant. ‘sé dicènte’) agg. [comp. di  e dicente (part. pres. di dire); propr. «che si dice, che dice sé stesso», calco del fr. soi-disant]. – Che dice di essere, che si spaccia per qualcuno, che si attribuisce cioè titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono o che si sospettano non essere rispondenti a quelle reali: il s. dottore è stato smascheratohanno accertato le vere generalità del s. consoleun s. ispettore ha truffato varî commercianti; anche in senso più obiettivo, che si afferma tale: l’attentato è stato rivendicato da un s. gruppo di separatisti baschi. ◆ La parola sembra essersi diffusa in Italia nella 2a metà del Settecento, trovando fortuna dapprima nella libellistica antigesuitica d’influenza francese, in frasi quali la sedicente Società o Compagnia di Gesùi sedicenti gesuiti.
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sedicente /sedi’tʃɛnte/ agg. [comp. di  e dicente (part. pres. di dire), calco del fr. soi-disant]. – [che si attribuisce titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono quelle reali: un s. dottore] ≈ soi-disant. ‖ falso, presunto. ↔ ‖ autentico, vero.
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Aggettivo
sedicente m e f (plurale: sedicenti)

  1. che dice di essere; che afferma di possedere qualificazioni, meriti, titoli, generalità, qualità e sim.
  2. Lautore del libro, sedicente esperto di chimica, ha dimostrato di essere un ottimo oratore”
  3. impiegato negativamente, quando non si vuol riconoscere le qualità che alcuno dice se di avere, cioè attribuisce a se stesso

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SIGNIFICATO
Chi dice di essere, chi si spaccia per qualcuno che in realtà non è

ETIMOLOGIA dal latino:
se sé dicere dire.

PAROLA DELLE ORIGINI
Anche se esprime una sfiducia palese e affilata sulla sincerità di una persona nel parlare di sé, questa parola spinge la propria lineare raffinatezza a mantenere un dubbio sulla punta del suo fioretto: il sedicente, se pure si presume che menta, formalmente non è ancor detto che lo faccia.
In ogni caso è una parola che, al fin della ripresa, tocca.

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