SEZIONE 06

STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – ARTICOLO 18

Lo stato giuridico di ogni individuo straniero presente nei Territori della Serenissima Repubblica Veneta è disciplinato dai principi e dalle normative transitorie previste dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).


Tale stato giuridico si articola come segue:

Condizione di Straniero Regolare

Sono considerati regolari gli individui stranieri che:

  • Risiedono nei Territori della Serenissima Repubblica con un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità competente del Governo Veneto Provvisorio.
  • Dimostrano il rispetto delle normative locali, incluse quelle relative alla residenza, all’attività lavorativa e agli obblighi fiscali.

 Condizione di Straniero Irregolare

Sono considerati irregolari gli individui stranieri che:

  • Non possiedono i documenti richiesti o sono sprovvisti di un titolo valido per la permanenza.
  • Violano le disposizioni dell’OGVP relative alla registrazione, al soggiorno o all’attività nei Territori della Serenissima Repubblica.

Gli stranieri in questa condizione saranno soggetti a procedure di regolarizzazione, ove possibile, o ad altre misure stabilite dall’autorità competente.

 

Diritti e Doveri degli Stranieri

Indipendentemente dalla loro condizione giuridica, ogni straniero presente nei Territori della Serenissima Repubblica gode dei seguenti diritti fondamentali:

  • Diritto alla dignità e al rispetto della persona, senza discriminazioni di alcun tipo.
  • Accesso alle cure sanitarie di base in situazioni di emergenza.
  • Diritto a un equo trattamento durante eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari.

Gli stranieri sono tenuti a:

  • Rispettare le leggi e i regolamenti vigenti.
  • Collaborare con le autorità per garantire la correttezza dei dati anagrafici e giuridici.

 Stato Civile della Popolazione Straniera

Lo stato civile degli stranieri (matrimonio, unione civile, filiazione, ecc.) è riconosciuto nei Territori della Serenissima Repubblica se conforme alle leggi dello Stato di origine, salvo disposizioni contrarie dell’OGVP.

Relazioni con lo Stato di Origine

Il Governo Veneto Provvisorio può stipulare accordi bilaterali con gli Stati d’origine della popolazione straniera per agevolare il riconoscimento reciproco dello stato giuridico e per garantire la protezione dei diritti fondamentali.

ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – ARTICOLO 17

Per garantire una gestione ordinata e conforme ai principi di legalità e trasparenza nei Territori della Serenissima Repubblica, è istituita l’Anagrafe della Popolazione Straniera.


L’Anagrafe della Popolazione Straniera è uno strumento indispensabile per:

  1. Rilevare e registrare la presenza degli individui di cittadinanza straniera residenti o dimoranti nei Territori della Serenissima Repubblica.
  2. Monitorare la regolarità della loro posizione rispetto alle normative vigenti e agli obblighi amministrativi stabiliti dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).
  3. Facilitare l’integrazione e il rispetto reciproco tra le comunità locali e la popolazione straniera, nel pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni individuo.

Tale registro sarà aggiornato periodicamente e conterrà informazioni essenziali, quali:

  • Dati anagrafici di base (nome, cognome, data e luogo di nascita…).
  • Documentazione relativa al titolo di soggiorno o altre autorizzazioni di residenza.
  • Indirizzo di residenza o dimora abituale.
  • Stato di occupazione e, se applicabile, riferimenti all’attività lavorativa.

L’Anagrafe sarà gestita dal Governo Veneto Provvisorio, che garantirà:

  • La sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti.
  • La possibilità per la popolazione straniera di regolarizzare la propria posizione attraverso un percorso chiaro e accessibile.
  • Il rispetto dei diritti sanciti dal diritto internazionale umanitario e dalle normative del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.

Ogni cittadino straniero residente o presente nei Territori della Serenissima Repubblica è tenuto a comunicare tempestivamente la propria presenza, collaborando con le autorità competenti per assicurare la correttezza delle informazioni registrate.

Eventuali omissioni o irregolarità saranno oggetto di verifiche e interventi proporzionati, nel pieno rispetto della dignità umana e delle leggi transitorie dello Stato Veneto.

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI

SEZIONE 06 – ARTICOLO 10
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di novanta (90) giorni dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del Dipartimento della Salute.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) giorni prima del previsto ingresso nel territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità diplomatiche Venete presenti nel territorio di provenienza del richiedente.
Anche i familiari previsti (al massimo tre parenti) per l'accompagnamento del cittadino straniero che ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere analogo documento.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo familiare, che ha necessità di rinnovare per motivi sanitari il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 09
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi di lavoro è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di lavoro il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 08
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi di studio è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di studio il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER TURISMO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 07
 
L'autorizzazione  al soggiorno per turismo è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di giorni trenta (30) dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno dieci prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Nel caso il cittadino straniero non abbia potuto, per qualsivoglia ragione, formulare nei termini previsti la richiesta di attribuzione del codice unico, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale dovrà presentarsi e farne esplicita richiesta presso il preposto ufficio del Dipartimento Anagrafe e di attenderne il rilascio se nulla osta.
Allo scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende prolungare il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di rinnovare la richiesta on-line che verrà automaticamente rinnovata una sola volta per i successivi trenta (30) giorni, se nulla osta.

 

SOGGIORNO SPECIALE DIPLOMATICO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 06
 
L'autorizzazione  al soggiorno speciale è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe a carico dei diplomatici accreditati presso il Governo Veneto a seguito di nulla-osta del Dipartimento Esteri.
Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta all'accreditamento diplomatico e si esaurisce con esso.
Il Diplomatico accreditato viene munito di un documento con codice unico che ha valore equipollente con quello emesso per i  cittadini Veneti.
 

CLANDESTINITÀ

SEZIONE 06 – ARTICOLO 16
 
L'OGVP attribuisce lo status di "clandestino" allo straniero che si è trasferito e soggiorna illegalmente nei territori della SRV con tutte le conseguenze derivanti sotto il profilo penale e amministrativo.
Anche la mancanza, l'improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell'autorizzazione al soggiorno costituisce per lo straniero condizione di clandestinità.
La condizione di "clandestinità" è reato penale se l'illegale ingresso e permanenza nei territori della SRV  derivano da interessi e motivazioni discordi e incompatibili con lo stato di necessità che hanno costretto lo straniero a scappare dal proprio Paese di origine a causa di una guerra, per calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate.
Sempre che non sussistano le suindicate ragioni è ammessa l'espulsione immediata del clandestino e il divieto di ritorno nella SRV e/o la richiesta di autorizzazione al soggiorno per i successivi anni, così come stabilito dal relativo regolamento di esecuzione.
 
COMMENTO
L'immigrazione illegale
 (o immigrazione clandestina o immigrazione irregolare) è l'ingresso o il soggiorno di stranieri in violazione delle leggi di immigrazione previste da questo OGVP.
 

IMMIGRATI

SEZIONE 06 – ARTICOLO 15
 
L'OGVP riconosce lo status di "immigrato" allo straniero che si è trasferito in modo temporaneo nei territori della SRV in conformità con la regolamentazione e il controllo dei flussi migratori in ingresso.
 

NATURALIZZAZIONE

SEZIONE 06 – ARTICOLO 11
 
La cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di:
  1. figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente matrimonio con cittadino veneto;
  2. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta;
  3. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto;
La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta l'attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte e che si trovi nelle condizioni previste dalla legge.
Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente dei requisiti previsti dalla legge quali:
  • aver vissuto ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni consecutivi;
  • aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni;
  • essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno sei (6) anni con persona di cittadinanza veneta;
  • conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
  • assenza di condanne e precedenti penali;
  • non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel mondo.