SEZIONE 06

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI

SEZIONE 06 – ARTICOLO 10
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di novanta (90) giorni dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del Dipartimento della Salute.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) giorni prima del previsto ingresso nel territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità diplomatiche Venete presenti nel territorio di provenienza del richiedente.
Anche i familiari previsti (al massimo tre parenti) per l'accompagnamento del cittadino straniero che ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere analogo documento.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo familiare, che ha necessità di rinnovare per motivi sanitari il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 09
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi di lavoro è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di lavoro il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 08
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi di studio è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di studio il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER TURISMO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 07
 
L'autorizzazione  al soggiorno per turismo è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di giorni trenta (30) dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno dieci prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Nel caso il cittadino straniero non abbia potuto, per qualsivoglia ragione, formulare nei termini previsti la richiesta di attribuzione del codice unico, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale dovrà presentarsi e farne esplicita richiesta presso il preposto ufficio del Dipartimento Anagrafe e di attenderne il rilascio se nulla osta.
Allo scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende prolungare il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di rinnovare la richiesta on-line che verrà automaticamente rinnovata una sola volta per i successivi trenta (30) giorni, se nulla osta.

 

SOGGIORNO SPECIALE DIPLOMATICO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 06
 
L'autorizzazione  al soggiorno speciale è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe a carico dei diplomatici accreditati presso il Governo Veneto a seguito di nulla-osta del Dipartimento Esteri.
Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta all'accreditamento diplomatico e si esaurisce con esso.
Il Diplomatico accreditato viene munito di un documento con codice unico che ha valore equipollente con quello emesso per i  cittadini Veneti.
 

CLANDESTINITÀ

SEZIONE 06 – ARTICOLO 16
 
L'OGVP attribuisce lo status di "clandestino" allo straniero che si è trasferito e soggiorna illegalmente nei territori della SRV con tutte le conseguenze derivanti sotto il profilo penale e amministrativo.
Anche la mancanza, l'improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell'autorizzazione al soggiorno costituisce per lo straniero condizione di clandestinità.
La condizione di "clandestinità" è reato penale se l'illegale ingresso e permanenza nei territori della SRV  derivano da interessi e motivazioni discordi e incompatibili con lo stato di necessità che hanno costretto lo straniero a scappare dal proprio Paese di origine a causa di una guerra, per calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate.
Sempre che non sussistano le suindicate ragioni è ammessa l'espulsione immediata del clandestino e il divieto di ritorno nella SRV e/o la richiesta di autorizzazione al soggiorno per i successivi anni, così come stabilito dal relativo regolamento di esecuzione.
 
COMMENTO
L'immigrazione illegale
 (o immigrazione clandestina o immigrazione irregolare) è l'ingresso o il soggiorno di stranieri in violazione delle leggi di immigrazione previste da questo OGVP.
 

IMMIGRATI

SEZIONE 06 – ARTICOLO 15
 
L'OGVP riconosce lo status di "immigrato" allo straniero che si è trasferito in modo temporaneo nei territori della SRV in conformità con la regolamentazione e il controllo dei flussi migratori in ingresso.
 

NATURALIZZAZIONE

SEZIONE 06 – ARTICOLO 11
 
La cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di:
  1. figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente matrimonio con cittadino veneto;
  2. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta;
  3. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto;
La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta l'attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte e che si trovi nelle condizioni previste dalla legge.
Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente dei requisiti previsti dalla legge quali:
  • aver vissuto ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni consecutivi;
  • aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni;
  • essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno sei (6) anni con persona di cittadinanza veneta;
  • conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
  • assenza di condanne e precedenti penali;
  • non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel mondo.
 

APOLIDIA

SEZIONE 06 – ARTICOLO 12
 
L'apolidia è la condizione dei soggetti privi di qualunque cittadinanza.
 
COMMENTO
Si diventa apolidi:
– per origine, quando non si è mai goduto di diritti né mai sottoposti ai doveri di alcuno Stato;
– per derivazione a causa di varie ragioni, tutte conseguenti alla perdita di una pregressa cittadinanza e alla mancanza di una contestuale acquisizione di una nuova.
Le ragioni possono essere:
– annullamento della cittadinanza da parte dello Stato, per ragioni politiche, etniche, di sicurezza o altro;
– perdita di privilegi acquisiti in precedenza (per esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio);
– rinuncia volontaria alla cittadinanza.
Circa 10 milioni di persone nel mondo sono apolidi.
Spesso, questa condizione significa che non possono andare a scuola, essere visitati da un medico, avere un lavoro, aprire un conto in banca, comprare una casa e persino sposarsi.
L’apolidia è la condizione di un individuo che nessuno Stato considera come suo cittadino e al quale, di conseguenza, non viene riconosciuto il diritto fondamentale alla nazionalità né assicurato il godimento dei diritti ad essa correlati.
Invisibile è il termine più comunemente usato per descrivere cosa si prova a vivere senza nazionalità. Per i bambini e i giovani che vivono in situazioni di apolidia, essere ‘invisibili’ significa dover rinunciare a un’istruzione, essere emarginati nel parco giochi, non poter ricevere cure mediche, essere privi di opportunità di lavoro e non poter far sentire la propria voce.
Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per rifugiati
Oltre a fornire la definizione di persona apolide, la Convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi delinea i diritti e le misure di protezione che devono essere garantite alle persone prive di cittadinanza.
L’obbligo di proteggere le persone apolidi si traduce quindi in un implicito obbligo di doverle preventivamente identificare, proprio al fine di garantire loro adeguata protezione.
A questo fine, alcuni Paesi si sono dotati di procedure per la determinazione dello status di apolide.
Per garantire il godimento dei diritti elencati dalla Convenzione di cui sono titolari le persone apolidi, l’Italia ha istituito una procedura per il riconoscimento dello status di apolidia esperibile in via amministrativa o giudiziaria.
 
 

RIFUGIATO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 14
 
L'OGVP riconosce lo status di rifugiato e la relativa protezione attraverso l'asilo politico al profugo di cui sia accertata la reale titolarità dei diritti previsti dalle convenzioni internazionali e sempre che ciò non costituisca prevalente rischio per la sicurezza nazionale.