SEZIONE 06

PROFUGO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 13
 
L'OGVP riconosce la condizione di profugo a chiunque sia scappato dal Paese di origine per motivi di calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra presente nel suo Paese.
Con il riconoscimento di tale provvisoria condizione il profugo può accedere allo status di rifugiato.
 

L’AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 05
 
L'autorizzazione  al soggiorno è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio a carico del cittadino straniero che ne ha fatto richiesta.
Ogni autorizzazione al soggiorno ha diversa validità temporale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale e attribuisce diversificate facoltà giuridiche all'avente diritto.
La mancanza, l'improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell'autorizzazione al soggiorno costituisce per lo straniero condizione di clandestinità con tutte le conseguenze derivanti sotto il profilo penale e amministrativo.
Le autorizzazioni al soggiorno sono così diversificate:
  1. diplomatico
  2. turismo
  3. studio
  4. lavoro
  5. salute
  6. profugo o esule
  7. rifugiato politico

 

 

LA RICHIESTA DI SOGGIORNO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 04
 
La richiesta di soggiorno è l'atto mediante il quale lo straniero domanda di poter soggiornare, per un prescritto periodo di tempo, nei territori della Serenissima Repubblica Veneta (SRV) e per i motivi previsti dalla legge.
La richiesta deve essere presentata agli uffici diplomatici della SRV accreditati presso il Paese di provenienza o attraverso il modulo online del Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provvisorio.
Alla richiesta segue il visto di ingresso da utilizzarsi entro e non oltre un mese dalla sua emissione, salvo se diversamente previsto dall'autorità emittente.
 

POPOLAZIONE RESIDENTE

SEZIONE 06 – ARTICOLO 02
 
L'OGVP identifica la popolazione come l'insieme degli esseri viventi (umani e animali), stanzianti, viaggianti e/o comunque presenti sui territori della Serenissima Repubblica Veneta al momento presente.
 
commento
L'elevata concentrazione di popolazione (sia umana che di animali) rispetto ai limitati spazi che il territorio offre costituisce una condizione di sovrappopolazione che si configura anche rispetto all’insufficienza delle indispensabili risorse territoriali (cibo e acqua) di cui la popolazione ha bisogno normalmente per vivere.
 

IUS SOLI (DIRITTO DEL SUOLO)

SEZIONE 06 – ARTICOLO 01

L'OGVP non prevede, quale automatismo giuridico di attuazione, lo “Ius soli”.
La nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e la successiva cittadinanza al nascituro.

commento
Ius soli (in latino «diritto del suolo») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
In considerazione del fatto che l'OGVP prevede l'attribuzione della cittadinanza veneta a richiesta del membro emancipato della società e di nazionalità veneta e per richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero residente secondo i requisiti richiesti, non c'è alcuna necessità di contrapposizione giuridica al concetto di "ius sanguini" non dovendo l'OGVP oscillare fra i due istituti.
Vedi anche richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero.