SEZIONE 07

LA PERSONALITÀ GIURIDICA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 01
La personalità giuridica è definita come la capacità legale di essere titolari di diritti e doveri.
Essa rappresenta la base fondamentale per l’identificazione e la regolamentazione dei soggetti di diritto nell’ambito dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).

L’OGVP riconosce e disciplina i seguenti tipi di personalità giuridica:

  1. Personalità Giuridica Originaria
    La personalità originaria è intrinseca alla natura del soggetto e non è assoggettabile ad alcun riconoscimento formale.
    Essa si fonda su principi naturali e universali, che precedono e trascendono l’autorità dello Stato.
  2. Personalità Giuridica Primaria
    È attribuita allo Stato in quanto tale e alle sue istituzioni ufficialmente riconosciute.
    Tale personalità conferisce al soggetto la massima capacità giuridica, prevalendo su tutte le altre personalità giuridiche.
  3. Personalità Giuridica Accessoria
    È riconosciuta agli esseri biologicamente viventi, in quanto parte integrante della natura.
    Questo tipo di personalità garantisce diritti fondamentali legati alla loro esistenza e al rispetto della loro dignità.
  4. Personalità Giuridica Semplice
    È attribuibile agli enti, associazioni o altre organizzazioni formalmente riconosciute dallo Stato.
    Essa consente l’esercizio di diritti e doveri nell’ambito delle attività per cui sono state costituite.

L’attribuzione del tipo di personalità giuridica definisce il grado di capacità giuridica del soggetto e determina:

  • La prevalenza o la soggezione rispetto agli altri soggetti di diritto.
  • L’ambito specifico di diritti e doveri attribuiti, in conformità ai principi sanciti dall’OGVP.

In generale, la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa rispetto a quella attribuita all’essere umano in quanto soggetto di diritto, ovvero alla persona fisica.
Questo avviene perché la persona giuridica non può partecipare a quei rapporti giuridici che, per loro natura, sono esclusivamente riservati alle persone fisiche.
Un esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari.
Ogni persona umana (come definito nella SEZIONE 02 – ARTICOLO 02) è titolare di personalità giuridica in quanto esiste come tale, indipendentemente da ulteriori riconoscimenti.
Il Popolo Veneto è riconosciuto come soggetto dotato di personalità giuridica originaria, derivante dalla sua esistenza storica, culturale e politica.
In conformità e per gli effetti dell’articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) garantisce a ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della propria personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa esistere legalmente con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano, sia nei confronti delle altre persone sia rispetto allo stesso OGVP.
Questo principio assicura che ogni individuo e ogni soggetto di diritto possano partecipare pienamente alla vita giuridica, sociale e istituzionale dei Territori della Serenissima Repubblica Veneta.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA

SEZIONE 07 – ARTICOLO 02
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce in ogni Essere Umano e nel Popolo Veneto i soggetti dotati di personalità giuridica originaria, in quanto fonti e archetipi del loro diritto alla sovranità.

L’originarietà della personalità giuridica di ogni Essere Umano e del Popolo Veneto è definita dalle seguenti caratteristiche fondamentali:

  • Naturale: generatrice e insita nella loro stessa esistenza.
  • Esclusiva: unica e non replicabile.
  • Inalienabile: intoccabile e non soggetta a cessione.
  • Irrinunciabile: indispensabile e non abdicabile.
  • Incedibile: non trasferibile per incompatibilità naturale.
  • Imprescrittibile: inestinguibile nel tempo e immune a prescrizioni legali.

Sebbene l’OGVP contempli e riconosca la personalità giuridica originaria, la sua attribuzione non è assoggettata né vincolata ad alcun riconoscimento formale, poiché essa è antecedente e superiore allo stesso OGVP.

L’OGVP riconosce l’originarietà della sovranità del Popolo, superiore a quella dello Stato, poiché essa deriva direttamente dal diritto all’autodeterminazione.
La sovranità popolare è il principio cardine da cui si origina la sovranità dello Stato, inteso come espressione del mutuo consenso del Popolo e come strumento delegato per l’esercizio del potere, ossia la capacità di “imperio”.

Gli Organi dotati di personalità giuridica originaria godono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto a ogni altro soggetto o organo giuridico, pubblico o privato, formalmente riconosciuto.
Tuttavia, la loro esistenza è intrinsecamente legata al Popolo Veneto, dalla cui volontà e necessità di autodeterminazione derivano.
Per loro natura, tali Organi:

  • Sono assoggettati unicamente al Popolo Veneto.
  • Non possono essere sciolti o deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.

L’OGVP identifica e riconosce il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) come organo dotato di personalità giuridica originaria.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA PRIMARIA – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 07 – ARTICOLO 03
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica Amministrazione (PA), definita come il complesso organizzato di persone, servizi e beni cui il Popolo Veneto, attraverso il mutuo consenso, conferisce la capacità giuridica di perseguire fini sociali secondo i comuni interessi.

Principi Fondamentali della Personalità Giuridica Primaria

  1. Finalità Pubblica
    La personalità giuridica primaria è destinata esclusivamente all’esercizio delle funzioni attribuite alle istituzioni della Pubblica Amministrazione, che devono operare unicamente nell’interesse del Popolo Veneto.
  2. Divieto di Natura Privata
    Gli Organi dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata né perseguire interessi di carattere privato. La loro struttura e il loro operato devono essere orientati al bene comune.
  3. Subordinazione agli Organi Originari
    Gli Organi della Pubblica Amministrazione sono subordinati agli Organi dotati di personalità giuridica originaria, in quanto questi ultimi rappresentano la fonte stessa della loro legittimità e della loro esistenza.

L’OGVP identifica i seguenti Organi della Pubblica Amministrazione come dotati di personalità giuridica primaria:

  • Governo Veneto Provvisorio (GVP): l’organo esecutivo incaricato di amministrare lo Stato Veneto nella fase di transizione.
  • Assemblea Costituente (AC): l’organo rappresentativo responsabile dell’elaborazione e dell’adozione della Costituzione definitiva dello Stato Veneto.
  • Alta Corte di Giustizia (ACG): l’organo giudiziario supremo, incaricato di garantire la giustizia e l’interpretazione delle leggi in conformità ai principi dell’OGVP e del diritto internazionale.
Questa formulazione mette in risalto il ruolo e i principi della Pubblica Amministrazione nel contesto dell’OGVP, assicurando che sia chiara la relazione tra gli Organi con personalità giuridica primaria e gli Organi originari.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)

SEZIONE 07 – ARTICOLO 04
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce a ogni organismo vivente in natura, comunemente identificato come tale, una personalità giuridica accessoria.

PRINCIPI FONDAMENTALI:

  1. Tutela dell’Ecosistema
    L’OGVP si impegna a proteggere l’ecosistema nazionale e mondiale, salvaguardando l’ambiente in tutti i suoi aspetti fondamentali: luce, aria, acqua e terra.
  2. Diritto all’Esistenza Naturale
    Ogni essere biologicamente vivente in natura è titolare di una personalità giuridica accessoria che lo rende destinatario del diritto all’esistenza, nel rispetto del processo naturale della propria specie.
  3. Limitazioni alle Interferenze Umane
    Il diritto a un’esistenza naturale implica il divieto di interrompere volontariamente la vita di un organismo vivente o di determinarne un innaturale svolgimento.
    Qualsiasi interferenza deve essere giustificata esclusivamente da motivazioni legittime e rigorosamente regolamentate.

La personalità giuridica orignaria riconosciuta all’essere umano prevale sulla personalità giuridica accessoria degli organismi viventi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e quando sussiste uno stato di reale necessità.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA (SEMPLICE)

SEZIONE 07 – ARTICOLO 05

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce come persona giuridica semplice ogni complesso organizzato di persone e beni cui viene attribuita una capacità giuridica al fine di perseguire fini economici legittimi, trasformandolo così in un soggetto di diritto.


CARATTERISTICHE

  1. Natura Privata
    Le persone giuridiche semplici possono essere esclusivamente di natura privata e hanno come finalità il perseguimento di interessi privati, senza interferire con le funzioni pubbliche o di interesse collettivo.
  2. Subordinazione ai Diritti Prevalenti
    Nessuna persona giuridica semplice può esercitare facoltà prevalenti rispetto ai diritti e ai doveri riconosciuti ai titolari di personalità giuridica originaria o primaria.
  3. Riconoscimento e Registrazione
    Un’organizzazione può acquisire la personalità giuridica semplice esclusivamente attraverso il riconoscimento formale dello Stato e la sua regolare registrazione presso l’apposito registro anagrafico istituito dall’OGVP.

LIMITI E OBBLIGHI
Ogni persona giuridica semplice è vincolata al rispetto delle leggi vigenti e non può in alcun modo compromettere o interferire con i principi fondamentali sanciti dall’OGVP.

Questa versione mantiene la chiarezza e rafforza i limiti e gli obblighi delle persone giuridiche semplici, garantendo coerenza con il resto dell’Ordinamento.