SEZIONE 07

01 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 01– LA PERSONALITA’ GIURIDICA

L’OGVP definisce la personalità giuridica come la qualità di un soggetto, naturale o non naturale, riconosciuto capace di essere titolare di diritti e doveri giuridici all’interno dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
La personalità giuridica costituisce la base della soggettività legale e si articola in varie forme e livelli, in relazione alla natura dell’essere vivente, al suo stato di coscienza, alla volontà autodeterminata, nonché alla funzione che lo stesso svolge nell’ambito sociale, economico e istituzionale del Popolo Veneto.


L’OGVP riconosce e disciplina i seguenti tipi di personalità giuridica:

  1. Personalità Giuridica Originaria
    La personalità originaria è intrinseca alla natura del soggetto e non è assoggettabile ad alcun riconoscimento formale.
    Essa si fonda su principi naturali e universali, che precedono e trascendono l’autorità dello Stato.
  2. Personalità Giuridica Primaria
    È attribuita allo Stato in quanto tale e alle sue istituzioni ufficialmente riconosciute.
    Tale personalità conferisce al soggetto la massima capacità giuridica, prevalendo su tutte le altre personalità giuridiche.
  3. Personalità Giuridica Accessoria
    È riconosciuta agli esseri biologicamente viventi, in quanto parte integrante della natura.
    Questo tipo di personalità garantisce diritti fondamentali legati alla loro esistenza e al rispetto della loro dignità.
  4. Personalità Giuridica Semplice
    È attribuibile agli enti, associazioni o altre organizzazioni formalmente riconosciute dallo Stato.
    Essa consente l’esercizio di diritti e doveri nell’ambito delle attività per cui sono state costituite.

L’attribuzione del tipo di personalità giuridica definisce il grado di capacità giuridica del soggetto e determina:

  • La prevalenza o la soggezione rispetto agli altri soggetti di diritto.
  • L’ambito specifico di diritti e doveri attribuiti, in conformità ai principi sanciti dall’OGVP.

In generale, la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa rispetto a quella attribuita all’essere umano in quanto soggetto di diritto, ovvero alla persona fisica.
Questo avviene perché la persona giuridica non può partecipare a quei rapporti giuridici che, per loro natura, sono esclusivamente riservati alle persone fisiche.
Un esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari.
Ogni persona umana (come definito nella SEZIONE 02 – ARTICOLO 02) è titolare di personalità giuridica in quanto esiste come tale, indipendentemente da ulteriori riconoscimenti.
Il Popolo Veneto è riconosciuto come soggetto dotato di personalità giuridica originaria, derivante dalla sua esistenza storica, culturale e politica.
In conformità e per gli effetti dell’articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) garantisce a ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della propria personalità giuridica.
Essere titolari di personalità giuridica significa esistere legalmente con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ne derivano, sia nei confronti delle altre persone sia rispetto allo stesso OGVP.
Questo principio assicura che ogni individuo e ogni soggetto di diritto possano partecipare pienamente alla vita giuridica, sociale e istituzionale dei Territori della Serenissima Repubblica Veneta.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 02 – PERSONALITA’ GIURIDICA ORIGINARIA

L’OGVP riconosce come personalità giuridica originaria l’Essere Umano in quanto tale, dotato di autocoscienza, libero arbitrio e volontà.
Tale personalità preesiste a qualsiasi ordinamento statuale o giuridico e deriva direttamente dalla condizione ontologica dell’Essere Umano quale soggetto di diritto naturale, portatore di sovranità personale inalienabile.
Il riconoscimento della personalità giuridica originaria implica che l’Essere Umano, autodeterminatosi secondo diritto naturale e consuetudinario, è titolare primario e inviolabile dei propri diritti fondamentali, che non possono essere subordinati o annullati da norme o poteri esterni.


L’originarietà della personalità giuridica di ogni Essere Umano e del Popolo Veneto è definita dalle seguenti caratteristiche fondamentali:

  • Naturale: generatrice e insita nella loro stessa esistenza.
  • Esclusiva: unica e non replicabile.
  • Inalienabile: intoccabile e non soggetta a cessione.
  • Irrinunciabile: indispensabile e non abdicabile.
  • Incedibile: non trasferibile per incompatibilità naturale.
  • Imprescrittibile: inestinguibile nel tempo e immune a prescrizioni legali.

Sebbene l’OGVP contempli e riconosca la personalità giuridica originaria, la sua attribuzione non è assoggettata né vincolata ad alcun riconoscimento formale, poiché essa è antecedente e superiore allo stesso OGVP.

L’OGVP riconosce l’originarietà della sovranità del Popolo, superiore a quella dello Stato, poiché essa deriva direttamente dal diritto all’autodeterminazione.
La sovranità popolare è il principio cardine da cui si origina la sovranità dello Stato, inteso come espressione del mutuo consenso del Popolo e come strumento delegato per l’esercizio del potere, ossia la capacità di “imperio”.

Gli Organi dotati di personalità giuridica originaria godono di una posizione giuridicamente rilevante rispetto a ogni altro soggetto o organo giuridico, pubblico o privato, formalmente riconosciuto.
Tuttavia, la loro esistenza è intrinsecamente legata al Popolo Veneto, dalla cui volontà e necessità di autodeterminazione derivano.
Per loro natura, tali Organi:

  • Sono assoggettati unicamente al Popolo Veneto.
  • Non possono essere sciolti o deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.

L’OGVP identifica e riconosce il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) come organo dotato di personalità giuridica originaria.

03 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA PRIMARIA – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 03 – PERSONALITA’ GIURIDICA PRIMARIA

È definita personalità giuridica primaria quella che sorge dal riconoscimento formale e volontario dell’Essere Umano come Cittadino del Popolo Veneto, all’interno del sistema giuridico del GVP.
Essa si fonda sull’autodeterminazione individuale, liberamente dichiarata, ed è registrata presso l’Anagrafe del Popolo Veneto. Tale personalità consente la piena partecipazione alla vita giuridica, politica, economica e sociale del Popolo Veneto.
La personalità giuridica primaria è in armonia con quella originaria e la completa nell’ambito dell’ordinamento territoriale e comunitario, senza mai contraddirla o limitarla.

Principi Fondamentali della Personalità Giuridica Primaria

  1. Finalità Pubblica
    La personalità giuridica primaria è destinata esclusivamente all’esercizio delle funzioni attribuite alle istituzioni della Pubblica Amministrazione, che devono operare unicamente nell’interesse del Popolo Veneto.
  2. Divieto di Natura Privata
    Gli Organi dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata né perseguire interessi di carattere privato. La loro struttura e il loro operato devono essere orientati al bene comune.
  3. Subordinazione agli Organi Originari
    Gli Organi della Pubblica Amministrazione sono subordinati agli Organi dotati di personalità giuridica originaria, in quanto questi ultimi rappresentano la fonte stessa della loro legittimità e della loro esistenza.

L’OGVP identifica i seguenti Organi della Pubblica Amministrazione come dotati di personalità giuridica primaria:

  • Governo Veneto Provvisorio (GVP): l’organo esecutivo incaricato di amministrare lo Stato Veneto nella fase di transizione.
  • Assemblea Costituente (AC): l’organo rappresentativo responsabile dell’elaborazione e dell’adozione della Costituzione definitiva dello Stato Veneto.
  • Alta Corte di Giustizia (ACG): l’organo giudiziario supremo, incaricato di garantire la giustizia e l’interpretazione delle leggi in conformità ai principi dell’OGVP e del diritto internazionale.
Questa formulazione mette in risalto il ruolo e i principi della Pubblica Amministrazione nel contesto dell’OGVP, assicurando che sia chiara la relazione tra gli Organi con personalità giuridica primaria e gli Organi originari.

04 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 04 – PERSONALITÀ GIURIDICA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)

L’OGVP riconosce una personalità giuridica accessoria a ogni essere biologico vivente in natura, umano o non umano, in quanto parte integrante dell’ecosistema e soggetto a tutela.

Tale personalità, pur non costituendo soggettività giuridica piena nel senso umano, attribuisce a tali esseri un valore giuridico e un diritto alla protezione, alla vita, al rispetto e alla non violazione del proprio habitat.

Ogni danno arrecato a tali esseri viventi è da considerarsi, secondo l’OGVP, come un’offesa al bene comune, alla biodiversità e al principio di armonia tra il Popolo Veneto e il Creato.


PRINCIPI FONDAMENTALI:

  1. Tutela dell’Ecosistema
    L’OGVP si impegna a proteggere l’ecosistema nazionale e mondiale, salvaguardando l’ambiente in tutti i suoi aspetti fondamentali: luce, aria, acqua e terra.
  2. Diritto all’Esistenza Naturale
    Ogni essere biologicamente vivente in natura è titolare di una personalità giuridica accessoria che lo rende destinatario del diritto all’esistenza, nel rispetto del processo naturale della propria specie.
  3. Limitazioni alle Interferenze Umane
    Il diritto a un’esistenza naturale implica il divieto di interrompere volontariamente la vita di un organismo vivente o di determinarne un innaturale svolgimento.
    Qualsiasi interferenza deve essere giustificata esclusivamente da motivazioni legittime e rigorosamente regolamentate.

La personalità giuridica orignaria riconosciuta all’essere umano prevale sulla personalità giuridica accessoria degli organismi viventi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e quando sussiste uno stato di reale necessità.

05 – LA PERSONALITÀ GIURIDICA (SEMPLICE)

SEZIONE 07 – PERSONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 05 – PERSONALITA’ GIURIDICA SEMPLICE

L’OGVP può conferire personalità giuridica semplice a soggetti non umani, a entità collettive, associazioni, organizzazioni, strumenti giuridici e strutture di natura tecnica, economica o funzionale, che operano nel territorio o con il Popolo Veneto.
Tale personalità giuridica è concessa in via secondaria e subordinata, sempre nel rispetto dei principi dell’OGVP e sotto condizione di non ledere l’autodeterminazione individuale né la sovranità del Popolo Veneto.
La personalità giuridica semplice consente a tali entità di operare legalmente, stipulare contratti, assumere obbligazioni e godere di diritti, sempre nei limiti e nei vincoli stabiliti dal diritto vigente del Popolo Veneto.
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) riconosce come persona giuridica semplice ogni complesso organizzato di persone e beni cui viene attribuita una capacità giuridica al fine di perseguire fini economici legittimi, trasformandolo così in un soggetto di diritto.


CARATTERISTICHE

  1. Natura Privata
    Le persone giuridiche semplici possono essere esclusivamente di natura privata e hanno come finalità il perseguimento di interessi privati, senza interferire con le funzioni pubbliche o di interesse collettivo.
  2. Subordinazione ai Diritti Prevalenti
    Nessuna persona giuridica semplice può esercitare facoltà prevalenti rispetto ai diritti e ai doveri riconosciuti ai titolari di personalità giuridica originaria o primaria.
  3. Riconoscimento e Registrazione
    Un’organizzazione può acquisire la personalità giuridica semplice esclusivamente attraverso il riconoscimento formale dello Stato e la sua regolare registrazione presso l’apposito registro anagrafico istituito dall’OGVP.

LIMITI E OBBLIGHI
Ogni persona giuridica semplice è vincolata al rispetto delle leggi vigenti e non può in alcun modo compromettere o interferire con i principi fondamentali sanciti dall’OGVP.

Questa versione mantiene la chiarezza e rafforza i limiti e gli obblighi delle persone giuridiche semplici, garantendo coerenza con il resto dell’Ordinamento.