PERCHE’ UN ORDINAMENTO GIURIDICO

L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) rappresenta lo strumento legale fondamentale adottato dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) per gestire e regolamentare la delicata fase di transizione verso il pieno ripristino della sovranità dello Stato Veneto.

L’OGVP non è solo un insieme di norme giuridiche provvisorie, ma un pilastro che garantisce stabilità e legittimità al processo di transizione, assicurando la protezione dei diritti dei Cittadini e la continuità istituzionale.

Esso si basa su principi di legalità internazionale e autodeterminazione dei Popoli, sanciti dall’art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, che riconosce il diritto dei popoli sotto occupazione di costituire organi di governo legittimi per preservare e riaffermare la loro sovranità.

Ogni Cittadino del Popolo Veneto ha il diritto e il dovere di riconoscere e delegare l’amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV).

Questo riconoscimento identifica il GVP come l’unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta.

L’OGVP è dunque il simbolo della volontà del Popolo Veneto di recuperare pienamente la propria libertà, dignità e autodeterminazione, riaffermando i valori che da secoli contraddistinguono la Serenissima Repubblica Veneta.

 

Noi siamo ciò che abbiamo deciso di essere
e liberamente abbiamo deciso di essere ciò che siamo
da sempre un Popolo e una Nazione

Il MLNV ritiene che l’esercizio di sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e giudiziaria) debba essere subordinata al Popolo ed esercitata con competenze attribuite a livello federale, contea e municipale, non in maniera subordinata l’una all’altra ma a reciproca integrazione.
La sovranità popolare è garantita dalla diretta partecipazione dei cittadini che nelle forme e termini che si andranno a stabilire avranno competenza sulle attività delegate ai vari organi e a tutti i livelli, sia con facoltà ispettive e di controllo, abrogative e di revoca di mandati conferenti autorità e funzioni rappresentative.
Tale facoltà esercitata dai cittadini non può essere soggetta al controllo e al vincolo del potere esecutivo, legislativo e giudiziario dello Stato se non nei limiti e nei termini che si andranno a stabilire.
In tal modo non possono esistere organismi di Stato, a qualsiasi livello e funzione, svincolati o non soggetti al controllo e alla volontà popolare.

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