Autore: sergio

11 – ISPETTORATI DISTRETTUALI, SEZIONI NAZIONALI E DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO

SEZ.17 – ART.11

L’OGVP dispone che il Dipartimento del Lavoro preveda l’istituzione di:

  • Ispettorati Distrettuali del Lavoro (ex Comune – Distretto Amministrativo);
  • Sezioni Nazionali del Lavoro presso il Provveditorato del Lavoro (ex Provincia – Stato Federato);
  • Divisione Federale del Lavoro presso il Provveditorato Generale del Lavoro (Stato Federale)

ISPETTORATO DEL LAVORO
È l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di Distretto Amministrativo (ex Comune).Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative nel proprio ambito territoriale allo scopo di agevolare le stesse in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito privato.
L’Ispettorato ha anche il compito di vigilanza e di far rispettare le norme in materia di lavoro, assicurative, salute, sicurezza e collocamento.
COMMISSIONE DISTRETTUALE DEL LAVORO di 1° GRADO.
Presso ogni Ispettorato del Lavoro è istituita la Commissione Distrettuale del Lavoro di 1^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di approdare ad un concordato per la soluzione dei dissidi in ambito lavorativo assicurativo, sicurezza, salute e collocamento.
Le decisioni della Commissione di 1^ Istanza assumono valore legale se vi è accordo fra le parti e esauriscono la loro competenza e successiva procedibilità.
In caso di fallimento del concordato le parti possono ricorrere alla Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza.


SEZIONE NAZIONALE DEL LAVORO
È l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di Contea (ex provincia e attuale Stato Federale).
Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative dei servizi istituzionali statali e periferici, nel proprio ambito territoriale allo scopo di agevolare le stesse in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito statale e relativi uffici periferici.
COMMISSIONE NAZIONALE DEL LAVORO di 2° GRADO.
Presso ogni Sezione Nazionale del Lavoro è istituita la Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di ricorre nel caso non si sia sopraggiunti ad un precedente tentativo di concordato in materia di lavoro, assicurativo, sicurezza, salute e collocamento.
Avverso le decisioni della Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza si può ricorrere alla Commissione di 3^ Istanza del Provveditorato del Lavoro, competente in materia assicurativa, sicurezza e salute a livello di Contea (Stato Federato).


DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO
È l’ufficio del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di federale.
Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative dei servizi istituzionali federali, periferici ed esteri, istituiti nel proprio territorio e all’estero allo scopo di agevolare gli stessi in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito federale,  e relativi uffici periferici ed esteri.
COMMISSIONE FEDERALE DEL LAVORO di 3° GRADO.
Presso ogni Divisione Nazionale del Lavoro è istituita la Commissione Federale del Lavoro di 3^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di ricorre avverso le decisioni della Sezione Nazionale dl Lavoro.
Avverso le decisioni della Commissione Nazionale del Lavoro di 3^ Istanza si può ricorrere al Presidente della Republica Federale di Venethia in via risolutiva.

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02 – PPN – PROTOCOLLO PRODUTTIVO NAZIONALE

SEZ. 17 – ART. 02


Il GVP dispone che il Governo Veneto Provisorio (GVP) disponga entro il mese di Gennaio di ogni anno il Protocollo Produttivo Nazionale (PPN), vale a dire l’orientamento che il Dipartimento del Lavoro individuerà con gli interessi produttivi nazionali, di concerto con il Sindacato dei Lavoratori de la Venethia (SLV) e ogni altra Istituzione o rappresentanza che si riterrà di convocare.


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06 – ATTIVITA’ D’IMPRESE ESTERE

SEZ. 17 – ART. 06

Il GVP identifica e legittima le Attività Economiche Estere  (AEE), regolarmente protocollate, secondo i requisiti richiesti per l’Imprenditore e che necessariamente deve possedere la Cittadinanza Veneta.
Tutte le AEE sono di natura Societaria il cui Imprenditore deve fare riferimento ai Soci solo in qualità di esseri umani viventi.
Qualsiasi AEE, deve convergere con gli scopi e la stessa propria attività, con gli interessi della Nazione avendo riscontro e uniformandosi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.
Ogni AEE, non deve costituire pericolo, fraudolenta attività speculativa o decremento dei principi etici e fondanti del presente OGVP e deve uniformarsi al PPN.
Tutte le AEV rispondono in termini legali per beni e i profitti associati al codice unico aziendale e non personale dell’Imprenditore e dei Soci.

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05 – ATTIVITA’ ECONOMICHE VENETE (AEV)

SEZ. 17 – ART. 05

Il GVP identifica e legittima le Attività Economiche Venete (AEV) regolarmente protocollate, secondo i requisiti richiesti per l’Imprenditore.
Tutte le AEV sono pubblicate nel PRAP della Gaxeta Uficiale perché di pubblico dominio.
Le AEV sono di due tipi:

  1. Attività Economica Individuale (AEI), alla quale viene assegnato un codice unico per la sua identificazione e alla quale viene associato il codice unico personale dell’Imprenditore.
  2. Attività Economica Sociale (AES), alla quale viene assegnato un codice unico per la sua identificazione e alla quale viene associato il codice unico personale dell’Imprenditore e dei Soci.

Ogni AEV deve convergere con gli scopi e la stessa propria attività, con gli interessi della Nazione avendo riscontro e uniformandosi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.
Ogni AEV, non deve costituire pericolo, illecita attività speculativa e fraudolenta concorrenza o decremento dei principi etici e fondanti del presente OGVP, deve inoltre uniformarsi al PPN.
Tutte le AEV rispondono in termini legali per beni e i profitti associati al codice unico aziendale e non personale dell’Imprenditore o dei Soci.


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04 – PRAP – ANAGRAFE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SEZ. 17 – ART. 04

Il GVP istituisce il PUBBLICO REGISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (PRAP), tutte con personalità giuridica “SEMPLICE”, perché finalizzate a scopo di profitto.
Il termine “semplice” deve indicare lo scopo dell’attività produttiva, che è finalizzata a produrre benessere e prosperità, quindi anche ricchezza economica.
L’Imprenditore che intende intraprendere un’attività produttiva deve registrarla al PRAP secondo l’apposito modulo indicato nello Sportelo del Xitadino, sempre che vi siano i requisiti richiesti dall’art.9 della Sez.17 dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provisorio (OGVP).
Ad ogni attività produttiva è assegnato un codice unico che identifica la stessa per ogni registrazione in termini tributari e amministrativi.
Il PRAP è pubblicato nella GAXETA UFICIALE con il relativo certificato da esporre e visibile alla clientela.

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03 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

SEZ. 17 – ART. 03
Sono considerate “attività complementari” tutte le attività fisiche e intellettuali determinate dalla volontarietà e dal dovere civico del Buon Cittadino e destinate alla “produzione” di beni e servizi per giusta causa derivante da “urgente stato di necessità a carattere pubblico” e che non sempre possono prevedere un concordato e adeguato compenso.
Tutte le “Attività Complementari” sono soggette agli adempimenti fissati dal Contratto Nazionale Collettivo sul lavoro in merito a prevenzione, sicurezza e prosperità individuale e sociale.

089 – IMPRENDITORI (anche DATORI DI LAVORO)

SEZ. 17 – ART. 09

Sotto il profilo giuridico è “Imprenditore” l’essere umano che, mediante la propria ricchezza e mezzi, crea e gestisce un’attività d’impresa, con l’obiettivo di realizzare un progetto e/o un profitto, anche in concorso con terze parti, (Prestatori d’opera o Soci) ma conservando la proprietà di tutti o di alcuni risultati produttivi.
L’imprenditore, in quanto essere umano, gode della personalità giuridica originaria, ma nell’ambito dell’attività d’impresa, quest’ultima, dotata di un proprio codice unico, assume la personalità giuridica semplice perché finalizzata al profitto.
L’Imprenditore è l’essere umano, individuato come iniziatore e responsabile legale, in capo ad ogni attività d’impresa, individuale o societaria e pertanto deve detenere i requisiti legali del buon Cittadino e non essere stato condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Possono concorrere alla direzione dell’attività d’impresa, sia individuale che societaria, diverse figure con funzioni apicali in strutture e configurazioni comunque subordinate all’Imprenditore.
La professionalità, la competenza e  la preparazione nell’esercizio dell’attività d’impresa è data dall’idoneità dell’Imprenditore ad eccellere con il risultato del proprio lavoro tramite una sincera e non fraudolenta concorrenza.
Ogni Imprenditore è soggetto, per quanto di propria competenza, al Contratto Nazionale dei Lavoratori e ai vari Protocolli Integrativi se previsti nonchè al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro.

08 – PRESTATORI D’OPERA – LAVORATORI

SEZ. 17 – ART. 08
Sotto il profilo giuridico il “Prestatore d’Opera” è l’essere umano che svolge attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione pubblica o privata e che si impegna, mediante un contratto di collaborazione, a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali.
Considerato che ogni essere umano è dotato di “personalità giuridica originaria”, qualsiasi attività lavorativa, dotata di “personalità giuridica semplice o primaria”, non può compiersi in violazione della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei Patti Internazionali sui diritti umani.
Il lavoratore, in quanto tale, ha il dovere di essere responsabilmente operoso mantenendo impegno e riservatezza nell’attività esercitata con corretta lealtà e dedizione, anche secondo precise, approvate e concordate necessarie disposizioni di un disciplinato protocollo integrativo.
Ogni prestazione d’opera è soggetta al Contratto Nazionale dei Lavoratori e ai vari Protocolli Integrativi se previsti.

01 – LAVORO

SEZ. 17 – ART. 01
Il lavoro è l’attività fisica o intellettuale impiegata dall’essere umano per la creazione di beni e servizi efficaci e utili per la collettività, per la sua prosperità e per il suo miglioramento.
Il lavoro è anche espressione della propria personalità per cui ogni essere umano, ancorché cittadino della collettività di cui fa parte, concorre, secondo la propria scelta e possibilità, al progresso e al benessere comune, in cambio di un concordato e adeguato compenso.
Ogni accordo di prestazione lavorativa è di natura privata fra le parti (Prestatore d’opera e Imprenditore) ma non può sottrarsi agli adempimenti fissati dal Contratto Nazionale Collettivo sul Lavoro che ne stabilisce le comuni e fondamentali prerogative.
Ogni accordo di prestazione lavorativa deve uniformarsi al Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) determinato dal GVP mediante il Dipartimento del Lavoro

SEDICENTE

sedicènte (ant. ‘sé dicènte’) agg. [comp. di  e dicente (part. pres. di dire); propr. «che si dice, che dice sé stesso», calco del fr. soi-disant]. – Che dice di essere, che si spaccia per qualcuno, che si attribuisce cioè titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono o che si sospettano non essere rispondenti a quelle reali: il s. dottore è stato smascheratohanno accertato le vere generalità del s. consoleun s. ispettore ha truffato varî commercianti; anche in senso più obiettivo, che si afferma tale: l’attentato è stato rivendicato da un s. gruppo di separatisti baschi. ◆ La parola sembra essersi diffusa in Italia nella 2a metà del Settecento, trovando fortuna dapprima nella libellistica antigesuitica d’influenza francese, in frasi quali la sedicente Società o Compagnia di Gesùi sedicenti gesuiti.
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sedicente /sedi’tʃɛnte/ agg. [comp. di  e dicente (part. pres. di dire), calco del fr. soi-disant]. – [che si attribuisce titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono quelle reali: un s. dottore] ≈ soi-disant. ‖ falso, presunto. ↔ ‖ autentico, vero.
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Aggettivo
sedicente m e f (plurale: sedicenti)

  1. che dice di essere; che afferma di possedere qualificazioni, meriti, titoli, generalità, qualità e sim.
  2. Lautore del libro, sedicente esperto di chimica, ha dimostrato di essere un ottimo oratore”
  3. impiegato negativamente, quando non si vuol riconoscere le qualità che alcuno dice se di avere, cioè attribuisce a se stesso

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SIGNIFICATO
Chi dice di essere, chi si spaccia per qualcuno che in realtà non è

ETIMOLOGIA dal latino:
se sé dicere dire.

PAROLA DELLE ORIGINI
Anche se esprime una sfiducia palese e affilata sulla sincerità di una persona nel parlare di sé, questa parola spinge la propria lineare raffinatezza a mantenere un dubbio sulla punta del suo fioretto: il sedicente, se pure si presume che menta, formalmente non è ancor detto che lo faccia.
In ogni caso è una parola che, al fin della ripresa, tocca.

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