PREMESSA

« Jus naturale est libertas, quam habet unusquisque potentia sua ad naturae suae conservationem suo arbitrio utendi, et per consequens illa omnia, quae eo videbuntur tender, faciendi »
 
COMMENTO
«Il diritto di natura, che gli autori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. »
Gli argomenti affrontati nell’ambito della dottrina del diritto naturale concernono al diritto, perché pongono in discussione la legittimità delle leggi, alla morale, ossia l'intima coscienza dell'uomo, presumendo limiti al potere dello Stato e alla politica.
 
GENESI DEL DIRITTO VENETO (radici autoctone)
Un forte condizionamento ideologico grava sull'analisi storica: l'unitarismo italico ha teso a proiettare su Roma la paternità di qualsivoglia espressione culturale degna di essere studiata.
Un poco d'umiltà, invece, insegnerebbe ad apprezzare la grandezza di altri Popoli europei.
[…] Attratto nell'orbita della romanità, il Popolo Veneto, è stato solo in parte influenzato dai modelli culturali tipici dell'urbs.
[…] restò marginale l'impronta romana nell'assetto politico e giuridico.
Si è ben lontani dal dimostrare che il nostro Popolo abbia fatto propri tutti gli istituti giuridici e tutti i modelli culturali dei Romani e le fonti a disposizione sono comunque sufficienti a dimostrare il contrario.
(vedi "Giustizia Veneta" di Edoardo Rubini – Filippi Editore Venezia)
 
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