13 – PROFUGHI

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 13 – PROFUGHI

È considerato profugo ogni individuo costretto ad abbandonare il proprio luogo di origine a causa di eventi bellici, calamità naturali, persecuzioni politiche o religiose, collasso istituzionale o gravi emergenze umanitarie, senza ancora beneficiare dello status di rifugiato ai sensi delle convenzioni internazionali.
Il Governo Veneto Provvisorio può concedere protezione temporanea e soggiorno umanitario ai profughi che si trovino in condizione di vulnerabilità e che richiedano asilo nei territori della Serenissima Repubblica Veneta.
Tale protezione comporta:

  • la registrazione provvisoria presso l’Anagrafe della Popolazione Straniera;
  • l’accesso ai servizi sanitari di base e all’accoglienza temporanea;
  • l’impegno a rispettare le norme dell’OGVP e a cooperare con le autorità competenti.

Il soggiorno con status di profugo ha durata limitata, rinnovabile in base alla persistenza delle condizioni di emergenza e alla disponibilità del territorio.
La revoca dello status avviene in caso di:

  • cessazione della causa di fuga;
  • comportamento ostile o incompatibile con l’ordine pubblico;
  • ottenimento dello status di rifugiato o altra cittadinanza.
L’OGVP riconosce la condizione di profugo a chiunque sia scappato dal Paese di origine per motivi di calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra presente nel suo Paese.
Con il riconoscimento di tale provvisoria condizione il profugo può accedere allo status di rifugiato.

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