SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 13 – PROFUGHI
È considerato profugo ogni individuo costretto ad abbandonare il proprio luogo di origine a causa di eventi bellici, calamità naturali, persecuzioni politiche o religiose, collasso istituzionale o gravi emergenze umanitarie, senza ancora beneficiare dello status di rifugiato ai sensi delle convenzioni internazionali.
Il Governo Veneto Provvisorio può concedere protezione temporanea e soggiorno umanitario ai profughi che si trovino in condizione di vulnerabilità e che richiedano asilo nei territori della Serenissima Repubblica Veneta.
Tale protezione comporta:
- la registrazione provvisoria presso l’Anagrafe della Popolazione Straniera;
- l’accesso ai servizi sanitari di base e all’accoglienza temporanea;
- l’impegno a rispettare le norme dell’OGVP e a cooperare con le autorità competenti.
Il soggiorno con status di profugo ha durata limitata, rinnovabile in base alla persistenza delle condizioni di emergenza e alla disponibilità del territorio.
La revoca dello status avviene in caso di:
- cessazione della causa di fuga;
- comportamento ostile o incompatibile con l’ordine pubblico;
- ottenimento dello status di rifugiato o altra cittadinanza.