09/05 – CASSA NAZIONALE VENETA (CNV)

SEZIONE 09 – ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
ARTICOLO 05 – CASSA NASIONALE VENETA E RAPPORTI ECONOMICI

La Cassa Nazionale Veneta è l’organo economico-finanziario provvisorio incaricato della gestione dei fondi, delle entrate e delle spese del GVP.
Ha la funzione di:

  • garantire la sostenibilità economica delle attività del Governo Veneto Provvisorio;
  • promuovere la contribuzione volontaria dei Cittadini autodeterminati;
  • mantenere la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse;
  • impostare una politica economica autonoma e solidale.

Tutti i rapporti economici e patrimoniali sono regolati secondo i principi del diritto veneto e in discontinuità rispetto al sistema italiano.

La CASSA NAZIONALE VENETA (CNV) è un istituto di diritto pubblico come stabilito dal presente OGVP.
La CNV è un’istituzione con funzioni di intermediazione finanziaria che esercita essenzialmente le seguenti funzioni:
  • deposito: consiste nella possibilità resa dalla Cassa Nazionale ai singoli Cittadini (soci di diritto) di depositare i propri risparmi per motivi di praticità e con il vantaggio di un interesse da corrispondere a questi sotto forma di tasso di interesse passivo;
  • creditizia: questa consiste nella tradizionale attività di erogazione dei prestiti (es. mutui) ad un tasso di interesse attivo, attraverso la quale avviene l’allocazione del risparmio dei Cittadini depositanti verso quei soggetti richiedenti (privati o aziende) ritenuti meritevoli ovvero con opportune coperture finanziarie.
  • tesoreria: per l’acquisizione delle imposte;
Le sedi decentrate a livello municipale della CNV svolgono anche le funzioni di Tesoreria Locale dello Stato, mentre la funzione di Tesoreria centrale  è istituita presso il Dipartimento Economico.

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