Il principio di materialità ha la sua fonte nella Costituzione Italiana e precisamente all'art. 25, il quale articolo parla di punibilità per un "… fatto commesso".
Tale principio sancisce l'assenza del reato in mancanza di una volontà criminosa che si materializzi in un comportamento esterno.
Vi è una massima che lo esprime "cogitationis poenam nemo patitur", il senso è che può considerarsi reato solo un comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore, quindi che si possa percepire con i sensi.
La conseguenza è che non si possono considerare reati:
- gli atteggiamenti volontari semplicemente interni;
- quelle intenzioni meramente dichiarative (ad es. un proposito omicida che non si tradurrà mai in atti idonei ad uccidere);
- i modi di essere della persona (tratti caratteriali).
Non si può, quindi, essere puniti per aver pensato o elaborato mentalmente un reato ma, invece, è necessaria l'estrinsecazione di tale "pensieri" o "elaborazione" in un reale comportamento fattuale.