Tale principio è un elemento essenziale della concezione liberal-democratiaca del reato, insieme al principio di materialità, e al principio di colpevolezza.
Escluderebbe la punibilità di fatti in cui manca una effettiva lesione del bene giuridico protetto.
Lo stesso principio si contrappone all'esigenza che a volte sussiste di prevenire anticipatamente la lesione di un bene giuridico, punendo anche la sola condotta del soggetto.
es.: casi di tipicità apparente, quali il furto di un acino d'uva o di un chiodo, i falsi grossolani o innocui.
Il brocardo di riferimento è nullum crimen sine iniuria il reato deve quindi caratterizzarsi nell'offesa ad un bene giuridico, il principio di offensivita si desume dall'art. 49 comma 2, che esclude la punibilità del reato impossibile, e dagli art. 25 e 27 Cost.
Si è quindi in base a ciò affermato che la nozione di reato tipico ricomprende, insieme con altri requisiti, l'offesa del bene tutelato.