SEZIONE 11 – ARTICOLO 20
Per lavoro deve intendersi l'attività svolta per realizzare e produrre qualcosa.
L'esercizio di un'attività lavorativa comporta l'uso di energie, l'impegno e la fatica per conseguire un risultato.
Ogni lavoro ha dunque come proposito la produzione di un "prodotto o servizio", spesso materiale ma anche intellettuale, artistico o spirituale.
L'esercizio di una professione o di un'arte è il frutto del patrimonio individuale di conoscenze, competenze e idoneità di ogni persona.
Nel loro insieme, le attività produttive, partecipano, condividono e si manifestano come un patrimonio collettivo di capacità e di esperienza che traslate sul piano sociale consentono anche di stimare il livello di civiltà di un Popolo.
Ogni attività esercitata, pur essendo espressione della capacità individuale di ciascuno, concorre al progresso collettivo della Nazione che eguaglia ogni membro del proprio Popolo alle usanze, tradizioni, credenze e cultura ad esso appartenenti.
Nel suo insieme le attività esercitate costituiscono un fenomeno sociale che necessita di essere regolato da rapporti economici e giuridici che ne disciplinino e favoriscano lo sviluppo per la produzione di beni e servizi collettivamente condivisi.
Non può essere favorita alcuna attività che produca beni inutili, dannosi o che non siano connaturati al bene comune universale.
Ogni professione implica inevitabilmente il rapporto tra due protagonisti principali il "produttore" e il "beneficiario" del bene o del servizio.
Lo stato, quale espressione dell'amministrazione collettiva, interviene solamente per regolare, nel comune interesse, i rapporti fra i due soggetti, al fine di scongiurare ogni forma di fraudolenta speculazione e per stabilirne il giusto concorso al mantenimento di servizi e beni comuni.
Il prodotto di un lavoro o di un'arte non può dunque essere gravato alla fonte ma, in equa misura, solo al beneficiario, (ecco l'imposta al 10% sui consumi, quale unico contributo previsto).
L'offerta e la domanda di un determinato prodotto o servizio devono essere la sola naturale conseguenza l'una dell'altra.
I criteri di uniformità delle norme, previste dal nostro ordinamento giuridico, ( SEZ.01 – ART.02) impongono anche in questo caso che esse siano solo di carattere generale, fra loro coerenti e armonizzate, equilibrate con la tipicità culturale e le nostre tradizioni e che siano comprensibili, sintetiche e semplici.
E' questo il solo modo per realizzare e salvaguardare il principio fondamentale per cui in ogni professione non è la posizione che assicura la competenza, ma è quest'ultima ad avvalorare la posizione.
Ogni attività lavorativa è fondamentale per determinare il progresso tecnologico e scientifico, è vitale per una migliore organizzazione sociale, è indispensabile anche per creare un' appropriata alternativa economica.
Ecco perché lavoro e sviluppo devono essere ispirati dai valori che stanno alla base della convivenza civile e che devono essere un riferimento incondizionato.
—
DECRETO NR.06 DEL 23 GENNAIO 2019
DISCIPLINA FISCALE E FATTURAZIONE
Questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949,
VISTO
L'Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
DISPONE
che tutte le attività economiche siano assoggettate alla disciplina fiscale prevista e così decisa al 10%dell'importo complessivo del costo di compravendita del bene e/o servizio.
La percentuale di tale imposta è da applicarsi in regime extra CEE e destinata alla Cassa Nazionale Veneta quale imposta unica su i consumi.
Tale regime d'imposta non è applicabile alla vendita con importi inferiori a dieci SCH (10 schei) (equivalenti per ora ad € 10,00).
Per tutte quelle attività destinate alla produzione di beni e servizi acquistabili per importi fino ai dieci SCH (10 schei) verrà negoziato e concordato un regime di contributo d'imposta forfettario, tuttavia non superiore al 10% del ricavo complessivo stimato per il mese in corso.
Nell'ambito di ogni tipo di attività, se applicabile il regime d'imposta predetto, ogni titolare avrà cura di emettere una ricevuta pari all'importo percepito e distinto dalla maggiorazione del 10% di imposta a carico dell'acquirente.
In questa fase di transizione e fino a nuove disposizioni è di onorevole competenza del Titolare dell'attività economica provvedere ad essere pagato dei beni e/o servizi venduti maggiorati del costo dell'imposta prevista, da versarsi alla fine di ogni mese alla Cassa Nasionale Veneta.
WSM
Co onor e rispeto
Venetia 23 genaio 2019
Sergio Bortotto Presidente de el MLNV-GVP