Tale principio sancisce l’assenza del reato in mancanza di una volontà criminosa che si materializzi in un comportamento esterno.
Vi è una massima che lo esprime “cogitationis poenam nemo patitur”, il senso è che può considerarsi reato solo un comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore, quindi che si possa percepire con i sensi.
La conseguenza è che non si possono considerare reati:
- gli atteggiamenti volontari semplicemente interni;
- quelle intenzioni meramente dichiarative (ad es. un proposito omicida che non si tradurrà mai in atti idonei ad uccidere);
- i modi di essere della persona (tratti caratteriali).
Non si può, quindi, essere puniti per aver pensato o elaborato mentalmente un reato ma, invece, è necessaria l’estrinsecazione di tale “pensieri” o “elaborazione” in un reale comportamento fattuale.