07 – ATTIVITA’D’IMPRESA IN COOPERAZIONE

SEZ. 17 – ART. 07

(Attività d’Impresa in Cooperazione)

Sono definite Attività d’Impresa in Cooperazione tutte le forme produttive costituite da più Inprenditori e/o Prestatori d’Opera associati volontariamente allo scopo di perseguire finalità comuni di utilità economica, sociale o mutualistica.

Le imprese cooperative si distinguono per:

  1. la condivisione dei mezzi di produzione;
  2. la ripartizione etica dei profitti proporzionalmente al contributo;
  3. la partecipazione paritaria ai processi decisionali;
  4. il rispetto del Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) e dei principi dell’OGVP.

Ogni impresa in cooperazione deve essere iscritta nel PRAP e ricevere un Codice Unico Aziendale, con indicazione chiara della natura cooperativa e dei CUP degli associati.


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