SEZ. 17 – ART. 07
(Attività d’Impresa in Cooperazione)
Sono definite Attività d’Impresa in Cooperazione tutte le forme produttive costituite da più Inprenditori e/o Prestatori d’Opera associati volontariamente allo scopo di perseguire finalità comuni di utilità economica, sociale o mutualistica.
Le imprese cooperative si distinguono per:
- la condivisione dei mezzi di produzione;
- la ripartizione etica dei profitti proporzionalmente al contributo;
- la partecipazione paritaria ai processi decisionali;
- il rispetto del Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) e dei principi dell’OGVP.
Ogni impresa in cooperazione deve essere iscritta nel PRAP e ricevere un Codice Unico Aziendale, con indicazione chiara della natura cooperativa e dei CUP degli associati.
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SOMMARIO
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