08 – ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

SEZIONE 17 – ARTICOLO 08

(Associazioni Riconosciute)

Le Associazioni Riconosciute sono formazioni collettive di cittadini veneti che perseguono scopi non lucrativi nei settori dell’istruzione, cultura, assistenza, ambiente, protezione civile, solidarietà sociale o promozione del lavoro.

Per essere riconosciuta, un’associazione deve:

  1. essere costituita da almeno tre Cittadini autodeterminati;
  2. avere un atto costitutivo e uno statuto in linea con l’OGVP;
  3. essere registrata presso il PRAP e pubblicata nella Gaxeta Uficiale;
  4. rispettare i diritti umani, i principi etici e le norme sul lavoro previste dal presente Ordinamento.

Le Associazioni Riconosciute possono collaborare con gli organi del GVP, ricevere incarichi pubblici, accedere a bandi o convenzioni e contribuire attivamente allo sviluppo della Nazione Veneta.


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