SEZIONE 17 – ARTICOLO 08
(Associazioni Riconosciute)
Le Associazioni Riconosciute sono formazioni collettive di cittadini veneti che perseguono scopi non lucrativi nei settori dell’istruzione, cultura, assistenza, ambiente, protezione civile, solidarietà sociale o promozione del lavoro.
Per essere riconosciuta, un’associazione deve:
- essere costituita da almeno tre Cittadini autodeterminati;
- avere un atto costitutivo e uno statuto in linea con l’OGVP;
- essere registrata presso il PRAP e pubblicata nella Gaxeta Uficiale;
- rispettare i diritti umani, i principi etici e le norme sul lavoro previste dal presente Ordinamento.
Le Associazioni Riconosciute possono collaborare con gli organi del GVP, ricevere incarichi pubblici, accedere a bandi o convenzioni e contribuire attivamente allo sviluppo della Nazione Veneta.
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SOMMARIO
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