SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 18 – STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
Il popolo straniero residente o soggiornante nei territori della Serenissima Repubblica Veneta è soggetto allo Stato giuridico e civile definito dall’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio, che ne regola diritti, doveri e limiti.
Lo stato giuridico include:
- la tipologia e durata dell’autorizzazione di soggiorno;
- la posizione rispetto alle leggi venete (lavorativa, fiscale, sanitaria);
- eventuali limitazioni o condizioni specifiche imposte dalle autorità.
Lo stato civile riguarda:
- la registrazione anagrafica e familiare (nascita, matrimonio, convivenza, decesso);
- il riconoscimento limitato di atti civili compiuti all’estero, previa convalida;
- le relazioni personali e familiari eventualmente protette da norme internazionali.
Lo stato giuridico e civile non determina cittadinanza né appartenenza nazionale, ma è presupposto per l’esercizio legittimo della presenza straniera sul territorio.
Ogni variazione significativa nello stato giuridico o civile deve essere comunicata alle autorità preposte entro 15 giorni dall’evento, pena la revoca dell’autorizzazione o l’applicazione di sanzioni.