1. Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo.
2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest’ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.
3. L’autorità che rappresenta un popolo impegnato contro un’Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all’articolo 1 paragrafo 4 (vedi sotto), potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avrà, in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti:
a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorità nella sua qualità di Parte in conflitto;
b) la detta autorità eserciterà gli stessi diritti e assolverà gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e
c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.
c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.
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Art. 1 Principi generali e campo di applicazione
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.
3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle situazioni previste nell’articolo 2 comune a dette Convenzioni.
4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell’esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni.
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