PERSECUZIONE

Si intende per persecuzione l’insieme delle azioni di forza e di atti ostili, diretti contro una o più persone.
Di solito le persecuzioni sono rivolte a comprimere un movimento politico o religioso o a eliminare un gruppo etnico o sociale.
Una definizione di ciò che s’intende come persecuzione è indicato dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (17 luglio 1998) che all’articolo 7, riguardante i crimini contro l’umanità, recita che per: «”persecuzione” s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività».
Nello stesso Statuto viene indicata una casistica di ciò che rientra nel crimine di persecuzione: «Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte»
COMMENTO
Che strana somiglianza esiste anche in questo caso con taluni comportamenti posti in essere dalle autorità d’occupazione straniere italiane contro i Cittadini del Popolo Veneto.

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