« Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339. »
Ma come si configura la violenza ?
La violenza è un’azione compiuta mediante l’abuso della forza di una o più persone che operano con lo scopo di costringere altri ad agire o a piegarsi contro la propria volontà.
L’abuso della forza può essere non solo fisico (con o senza armi), ma anche espressione di violenza solo verbale, o psicologica (ricatti, intimidazioni, minacce).
La violenza non necessariamente implica un danno fisico.
Essa può anche avere lo scopo di indurre a un certo comportamento.
Alcuni esempi di violenza non fisica:
– la minaccia;
– il plagio;
– l’imposizione d’autorità contro la volontà del soggetto.
La vasta tipologia di azioni del tipo sopra indicato si esprime in un’attività chiamata coercizione o coartazione, in termini immediati, a lunga scadenza, subdolamente, con secondi fini.
In tutti questi casi la violenza ha lo scopo di indurre nell’altro comportamenti che altrimenti non avrebbe.