Fonte di diritto costituita dalla ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della generalità dei soggetti, accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica.
Nelle materie riservate alla legge e ai regolamenti la consuetudine vale solo se espressamente richiamata.
Nel diritto romano classico la consuetudine ebbe un posto di preminenza; nel diritto germanico fu a lungo unica fonte del diritto.
In seguito la legge scritta ha teso a prevalere.
Nel processo evolutivo del diritto, quando la legge non più adatta alle condizioni sociali viene meno, la consuetudine riprende il sopravvento, per lasciare più tardi il posto a una nuova legge più rispondente alle nuove esigenze.