DIRITTO CONSUETUDINARIO

Fonte di diritto costituita dalla ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della generalità dei soggetti, accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica.
Nelle materie riservate alla legge e ai regolamenti la consuetudine vale solo se espressamente richiamata.
Nel diritto romano classico la consuetudine ebbe un posto di preminenza; nel diritto germanico fu a lungo unica fonte del diritto.
In seguito la legge scritta ha teso a prevalere.
Nel processo evolutivo del diritto, quando la legge non più adatta alle condizioni sociali viene meno, la consuetudine riprende il sopravvento, per lasciare più tardi il posto a una nuova legge più rispondente alle nuove esigenze.

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