Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari.
Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto.
È un soggetto processuale che, all’interno della dinamica del processo riveste, rispetto agli altri soggetti, una posizione di terzietà e imparzialità, mentre, rispetto agli altri poteri dello Stato, si caratterizza per l’autonomia e l’indipendenza in quanto sottoposto soltanto alla legge.
Si suole distinguere tra g. ordinari e g. speciali.
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Autonomia del giudice
Il G. si trova in una posizione di effettiva terzietà dagli altri poteri dello Stato.
La libertà di giudizio del g. viene assicurata anche attraverso la sua indipendenza interna dagli altri magistrati che sono «inamovibili» e che si distinguono solo per «diversità di funzioni», non sussistendo tra loro un rapporto di tipo gerarchico.
Il G. amministra la giustizia «in nome del popolo» ed è soggetti soltanto alla legge;
Diretti a garantire la posizione di equidistanza del g. rispetto alle parti e l’imparzialità del giudizio sono gli istituti dell’astensione e della ricusazione.
Parimenti tendente a garantire l’imparzialità del g. è la disciplina della responsabilità dei g. secondo la quale:
ha diritto al risarcimento del danno il cittadino, che ha subito un danno ingiusto in conseguenza di un comportamento commesso con dolo o colpa grave del g., o per diniego di giustizia (rifiuto, omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio).
L’azione relativa alla responsabilità del g. (esperibile solo dopo l’infruttuoso esaurimento dei mezzi ordinari di impugnazione dell’atto lesivo) è diretta contro lo Stato, il quale potrà successivamente esercitare un’azione di rivalsa contro il magistrato responsabile dell’illecito.