Deriva direttamente dal carattere esclusivo della sovranità territoriale.
Principio fondamentale dell’ordinamento internazionale, richiamato dall’art. 2, comma 4o, Carta Onu e da numerosi atti internazionali o carte istitutive di organizzazioni internazionali, che sancisce la inviolabilità delle frontiere, nel senso che sono ammissibili modificazioni territoriali unicamente con mezzi pacifici.
Secondo la Dichiarazione dell’Assemblea generale delle N.U. del 1970, sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, ricompresa nell’Atto finale di Helsinki: le frontiere possono essere modificate, conformemente al diritto internazionale, con mezzi pacifici e per via di accordo; gli Stati considerano reciprocamente inviolabili le loro frontiere, si astengono da qualsiasi atto incompatibile con i principi e i fini della Carta delle N.U. contro l’integrità territoriale.
Tali principi sono dotati di un’importanza primordiale e, in conseguenza, si applicano egualmente e senza riserve, ciascuno venendo interpretato alla luce degli altri.