PERSONE FISICHE
In tutti gli ordinamenti statali la soggettività giuridica è riconosciuta all’essere umano in quanto persona fisica; tuttavia, negli ordinamenti del passato esistevano esseri umani ai quali non era attribuita alcuna soggettività giuridica: gli schiavi.
La soggettività giuridica delle persone fisiche non è, invece, sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nel diritto internazionale sono per definizione soggetti di diritto gli stati e le organizzazioni internazionali ma non le persone fisiche.
Tuttavia, esiste anche un ordinamento giuridico internazionale derivato da quello degli Stati sovrani, del quale il diritto internazionale in senso proprio è soltanto una componente.
Un possibile esempio di soggettività è il ricorso di un gruppo di privati cittadini alla Corte penale internazionale avverso l’autorità statale o un Capo di Stato, di cui fu un precedente storico del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia.
La soggettività della persona fisica di norma ha inizio con la sua nascita e cessa alla sua morte.
Esiste un diritto successorio e il cosiddetto “diritto della vedova” i cui effetti scaturiscono dalla soggettività giuridica della persona fisica, ma si estendono agli eredi e ai discendenti legittimi, oltre la morte del corpo.
Nascita e morte sono entrambi fatti naturali, in quanto eventi biologici, ma l’ordinamento può stabilire il momento esatto in cui si considerano accaduti; la morte, inoltre, può essere presunta in caso di protratta assenza, accertata con le modalità stabilite dall’ordinamento.
L’ordinamento può attribuire la titolarità di alcune situazioni giuridiche soggettive al nascituro o concepito, condizionandole al fatto che nasca, sicché prima della nascita tali situazioni giuridiche sono solo potenziali.
Ciò esclude che si possa parlare, in questi casi, di capacità giuridica del concepito; è invece controverso se si tratti di una forma di soggettività giuridica, seppur imperfetta.