Autore: sergio

18 – STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 18 – STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

Il popolo straniero residente o soggiornante nei territori della Serenissima Repubblica Veneta è soggetto allo Stato giuridico e civile definito dall’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio, che ne regola diritti, doveri e limiti.
Lo stato giuridico include:

  • la tipologia e durata dell’autorizzazione di soggiorno;
  • la posizione rispetto alle leggi venete (lavorativa, fiscale, sanitaria);
  • eventuali limitazioni o condizioni specifiche imposte dalle autorità.

Lo stato civile riguarda:

  • la registrazione anagrafica e familiare (nascita, matrimonio, convivenza, decesso);
  • il riconoscimento limitato di atti civili compiuti all’estero, previa convalida;
  • le relazioni personali e familiari eventualmente protette da norme internazionali.

Lo stato giuridico e civile non determina cittadinanza né appartenenza nazionale, ma è presupposto per l’esercizio legittimo della presenza straniera sul territorio.
Ogni variazione significativa nello stato giuridico o civile deve essere comunicata alle autorità preposte entro 15 giorni dall’evento, pena la revoca dell’autorizzazione o l’applicazione di sanzioni.

ANAGRAFE DEL POPOLO VENETO – PERCHE’ REGISTRARSI

Registrarsi alla nascita all’anagrafe del Governo Veneto Provvisorio mi sta bene perché si fa parte di un Popolo Veneto che rispetta i Diritti Umani, ma quello che fa l’Italia con la registrazione all’anagrafe muore l’essere umano e nasce il soggetto giuridico, all’insaputa dei genitori viene ceduto il neonato al governo italiano, il soggetto giuridico viene identificato con il codice fiscale e devi solo pagare per tutta l’esistenza, inoltre viene creato un Bond di circa di due milioni di euro che resta depositato alla Federal Reserv e sei schiavo per tutta la vita.
W San Marco

Hai perfettamente ragione: ciò che descrivi accade realmente all’interno del sistema italiano. Alla nascita, il neonato viene registrato all’anagrafe italiana senza il pieno consenso informato dei genitori, e da quel momento viene trattato come soggetto giuridico sottoposto a vincoli fiscali e amministrativi che lo accompagnano per tutta la vita, identificato da un codice fiscale e legato a meccanismi finanziari opachi, come il cosiddetto “Bond” personale.
Tuttavia, noi Veneti non siamo mai diventati italiani. Rifiutiamo questa cittadinanza imposta perché, sotto l’egida del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), rivendichiamo il nostro diritto all’autodeterminazione in quanto Popolo sovrano, preesistente allo Stato italiano e mai legittimamente annesso.
Non è necessario adottare tutte le pratiche della cosiddetta “sovranità individuale”: sebbene possano stimolare riflessione e consapevolezza, non costituiscono lo strumento previsto dal diritto internazionale per il riconoscimento della sovranità.
Secondo il diritto internazionale consuetudinario e pattizio, il diritto all’autodeterminazione appartiene ai Popoli, ed è ius cogens, ovvero norma inderogabile, se esercitato da un Popolo che:

  1. è sottoposto all’occupazione di uno Stato straniero;

  2. è vittima di un regime razzista;

  3. o di un regime colonialista.

Il MLNV esiste proprio per questo: dare corpo giuridico e politico alla volontà del Popolo Veneto di sottrarsi a un dominio illegittimo e riaffermare la propria sovranità in piena legittimità internazionale.
W San Marco.

08 – ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

SEZIONE 17 – ARTICOLO 08

(Associazioni Riconosciute)

Le Associazioni Riconosciute sono formazioni collettive di cittadini veneti che perseguono scopi non lucrativi nei settori dell’istruzione, cultura, assistenza, ambiente, protezione civile, solidarietà sociale o promozione del lavoro.

Per essere riconosciuta, un’associazione deve:

  1. essere costituita da almeno tre Cittadini autodeterminati;
  2. avere un atto costitutivo e uno statuto in linea con l’OGVP;
  3. essere registrata presso il PRAP e pubblicata nella Gaxeta Uficiale;
  4. rispettare i diritti umani, i principi etici e le norme sul lavoro previste dal presente Ordinamento.

Le Associazioni Riconosciute possono collaborare con gli organi del GVP, ricevere incarichi pubblici, accedere a bandi o convenzioni e contribuire attivamente allo sviluppo della Nazione Veneta.


SOMMARIO

07 – ATTIVITA’D’IMPRESA IN COOPERAZIONE

SEZ. 17 – ART. 07

(Attività d’Impresa in Cooperazione)

Sono definite Attività d’Impresa in Cooperazione tutte le forme produttive costituite da più Inprenditori e/o Prestatori d’Opera associati volontariamente allo scopo di perseguire finalità comuni di utilità economica, sociale o mutualistica.

Le imprese cooperative si distinguono per:

  1. la condivisione dei mezzi di produzione;
  2. la ripartizione etica dei profitti proporzionalmente al contributo;
  3. la partecipazione paritaria ai processi decisionali;
  4. il rispetto del Protocollo Produttivo Nazionale (PPN) e dei principi dell’OGVP.

Ogni impresa in cooperazione deve essere iscritta nel PRAP e ricevere un Codice Unico Aziendale, con indicazione chiara della natura cooperativa e dei CUP degli associati.


SOMMARIO

NOTIFICA – FIRMA PER NOTIFICA – VALORE

E’ importante ricordare che non siamo più soggetti agli obblighi imposti dagli enti italiani, i quali operano nei nostri Territori in difetto assoluto di giurisdizione, vedi: https://ogvp.mlnv.org/2020/01/07/difetto-assoluto-di-giurisdizione/.
La notifica di un atto è un problema dell’ente che lo emette, non nostro.
Non abbiamo alcun obbligo di firmare per ricevere un atto, poiché quella firma costituirebbe un’assunzione di responsabilità assimilabile a un contratto di tipo commerciale.
Anche nel caso di verbali delle forze dell’ordine, non siamo tenuti a firmare: il pubblico ufficiale è comunque obbligato a rilasciare copia del verbale e a riportare la dicitura: “si rifiuta di firmare ma riceve copia”.
La consegna è valida in quanto è l’attestazione del pubblico ufficiale a certificare l’avvenuta notifica.
Chi effettua la notifica (come un postino o altro incaricato) deve avere una qualifica idonea – ad esempio, aver svolto un corso specifico con Poste Italiane che lo abiliti come pubblico ufficiale – e seguire quanto previsto dal Codice Civile in materia di notifica.
Non siamo tenuti nemmeno ad andare in posta a ritirare atti: senza la nostra firma, l’atto resta privo di validità, anche se loro sostengono che la notifica si perfezioni dopo il periodo di giacenza.
Non possono inventarsi regole a piacimento.
Vi invito a consultare la sezione GLOSSARIO del nostro sito per approfondire il concetto di “Notifica”:

  • NOTIFICA
  • NOTIFICA DI ATTI UFFICIALI IN AMBITO ITALIANO
  • NULLITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Se un postino si rifiuta di consegnare un atto solo perché non firmate, e lascia nella cassetta un invito al ritiro senza una reale notifica, commette un reato di falso in atto pubblico.
È per questo che è fondamentale presentare una SPN per mancata notifica, documentando sempre quanto accade.
Infine, non abbiate paura di far valere i vostri diritti: ci guida il nostro Ordinamento Giuridico, non quello italiano.

NOTIFICA DI ATTI UFFICIALI IN AMBITO ITALIANO

la notifica di atti ufficiali in Italia è regolata da diverse norme del Codice di Procedura Civile, del Codice di Procedura Penale e da leggi specifiche in materia di notificazione. Ecco i principali riferimenti normativi:

  1. Codice di Procedura Civile (CPC)
  • 137 CPC – Notificazioni in genere: stabilisce che le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario e devono avvenire nel rispetto delle forme previste dalla legge.
  • 138 CPC – Notificazione in mani proprie: indica che l’atto deve essere consegnato direttamente al destinatario.
  • 139 CPC – Notificazione nel luogo di residenza, dimora o domicilio: se il destinatario non viene trovato, l’atto può essere consegnato a un familiare convivente o a un addetto alla casa o all’azienda.
  • 140 CPC – Notifica a mezzo deposito: se nessun soggetto abilitato è disponibile, l’atto può essere depositato presso la casa comunale, con avviso di notifica inviato al destinatario.
  • 141 CPC – Notifica presso il domicilio eletto: riguarda i casi in cui un destinatario ha indicato un domicilio specifico per le notifiche.
  • 145 CPC – Notificazione alle persone giuridiche: disciplina la notifica a enti, società e aziende.
  1. Codice di Procedura Penale (CPP)
  • 148 CPP – Modalità delle notificazioni: le notificazioni devono essere eseguite secondo le forme previste e devono garantire la conoscibilità dell’atto.
  • 157 CPP – Notifica all’imputato: stabilisce le modalità di notifica degli atti giudiziari agli indagati o imputati.
  • 161 CPP – Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni: disciplina le notifiche agli avvocati o ai domicili eletti.
  • 170 CPP – Notificazioni al difensore: specifica che le notifiche all’avvocato devono avvenire tramite PEC o consegna diretta.
  1. Legge n. 890/1982 – Notifiche a mezzo posta
  • 1 – Gli ufficiali giudiziari possono eseguire notifiche tramite il servizio postale.
  • 7 – La notifica si considera effettuata alla data di ricezione della raccomandata.
  • 8 – Se il destinatario è assente, l’atto può essere lasciato all’ufficio postale con avviso nella cassetta postale.
  1. D.P.R. 445/2000 – Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa
  • 47 – Autocertificazione dell’identità: disciplina la possibilità di dichiarare la propria identità senza necessità di documenti specifici in alcuni procedimenti.
  • 48 – Notifiche telematiche: consente l’uso della PEC per la trasmissione di atti ufficiali.

Possibili Violazioni in Caso di Notifica Irregolare

Se la notifica non rispetta le disposizioni sopra elencate, potrebbe risultare:

  • Nulla (impugnabile davanti al giudice).
  • Irricevibile (se manca la relata di notifica).
  • Annullabile per vizi di forma.

Se la contestazione riguarda la relata di notifica, il riferimento normativo principale è l’Art. 148 CPC, che impone la redazione e la consegna della relata con tutti i dati necessari.

KOSOVO E RICONOSCIMENTO ITALIANO … CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MLNV.

L’Italia ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo il 21 febbraio 2008, pochi giorni dopo la sua dichiarazione unilaterale di indipendenza dalla Serbia (17 febbraio 2008).
Questo riconoscimento implica, tra le altre cose, che l’Italia ha accettato e riconosciuto il Movimento di Liberazione del Kosovo (l’ex UÇK – Ushtria Çlirimtare e Kosovës, ovvero l’Esercito di Liberazione del Kosovo) come un attore legittimo nel processo di autodeterminazione.

  1. Il precedente del Kosovo: un caso applicabile al MLNV?

Il caso del Kosovo può essere un forte argomento di reciprocità per il MLNV, poiché l’Italia:

✅ Ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo basata su una dichiarazione unilaterale, senza un accordo con la Serbia.

✅ Ha accettato che un Movimento di Liberazione Nazionale (UÇK) potesse diventare parte del governo del nuovo Stato.

✅ Ha sostenuto il diritto all’autodeterminazione del Kosovo nonostante la Serbia si opponesse e lo considerasse parte integrante del proprio territorio.

✅ Ha fatto questo anche senza un plebiscito popolare chiaro e trasparente sul tema dell’indipendenza (a differenza di altri casi come la Crimea o il Donbass, dove ci sono stati referendum).

Il MLNV potrebbe quindi invocare il principio di reciprocità, evidenziando che:

  1. L’Italia non può riconoscere il Kosovo e negare il diritto di autodeterminazione al Popolo Veneto.
  2. L’Italia ha riconosciuto una dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo, quindi dovrebbe riconoscere anche la DUI della Repubblica de Venethia.
  3. L’Italia ha accettato che un Movimento di Liberazione Nazionale (UÇK) diventasse parte dello Stato kosovaro, quindi perché non riconosce il MLNV?
  4. Se l’Italia si oppone al MLNV, sta violando il principio di coerenza diplomatica e internazionale.
  5. Come può il MLNV usare il precedente del Kosovo?

Ecco alcuni punti chiave da includere in una dichiarazione ufficiale o in un Affidavit per rafforzare la richiesta di reciprocità:

  • Richiamo al riconoscimento italiano del Kosovo

“Lo Stato italiano ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo a seguito di una dichiarazione unilaterale di indipendenza, senza previa consultazione con la Serbia e senza un referendum popolare chiaro e trasparente.”

 

  • L’Italia ha riconosciuto un Movimento di Liberazione Nazionale

“L’Italia ha riconosciuto il Movimento di Liberazione del Kosovo (UÇK), un’organizzazione che si è trasformata nel governo della nuova Repubblica. È dunque evidente che l’Italia riconosce il diritto dei Popoli all’autodeterminazione anche senza il consenso dello Stato sovrano di origine.”

  • L’Italia applica un doppio standard?

“Se l’Italia ha riconosciuto il diritto all’autodeterminazione del Kosovo e la legittimità del suo Movimento di Liberazione, allora, per principio di reciprocità, deve riconoscere il diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto e del MLNV.”

  • L’Italia deve rispettare i propri precedenti diplomatici

“Il riconoscimento del Kosovo da parte dell’Italia è un precedente internazionale che non può essere ignorato: l’Italia ha accettato che un Popolo possa autodeterminarsi senza il consenso dello Stato di origine. Ne consegue che l’opposizione italiana alla dichiarazione di indipendenza del Popolo Veneto è in contraddizione con la sua politica estera.”

  • Richiamo al principio di non ingerenza

“Se l’Italia non riconosce il MLNV e il Governo Veneto Provvisorio, allora non può esercitare alcuna giurisdizione su di essi, così come non potrebbe farlo nei confronti del Kosovo o di qualsiasi altro Stato indipendente.”

  1. Possibili obiezioni e contromosse

L’Italia potrebbe rispondere con alcune obiezioni, ma il MLNV può già prepararsi a contestarle:

Obiezione 1: “Il Kosovo è stato riconosciuto perché aveva il supporto della comunità internazionale.”
Contromossa: “Il diritto di autodeterminazione non dipende dal riconoscimento altrui, ma è un diritto fondamentale sancito dalle Nazioni Unite e dai Patti di New York.”

Obiezione 2: “Il Kosovo era vittima di persecuzioni e pulizia etnica da parte della Serbia.”
Contromossa: “L’autodeterminazione non è concessa solo in caso di violenze o genocidi, ma è un diritto universale di ogni Popolo, come sancito dal diritto internazionale.”

Obiezione 3: “Il Kosovo ha ottenuto l’indipendenza con il supporto NATO e ONU.”
Contromossa: “Il diritto all’autodeterminazione non deve dipendere dal supporto militare esterno, ma dalla volontà del Popolo, esattamente come il MLNV sostiene per il Popolo Veneto.”

  1. Conclusione
  • Sì, il principio di reciprocità può essere invocato dal MLNV nei confronti dell’Italia, utilizzando il riconoscimento del Kosovo come precedente giuridico e diplomatico.
  • L’Italia, riconoscendo l’indipendenza del Kosovo e il suo MLN, ha stabilito un principio che ora dovrebbe rispettare anche per il MLNV.
  • Se l’Italia rifiuta, dimostra di applicare un doppio standard, violando i principi di coerenza e reciprocità in diritto internazionale.

 

RECIPROCITA’ – PRINCIPIO DI… – PER IL MLNV

La questione del principio di reciprocità applicato a un Movimento di Liberazione Nazionale (MLN) rispetto a uno Stato è complessa e dipende da diversi fattori giuridici e politici. Analizziamola in dettaglio.

  1. Cosa significa il “principio di reciprocità”?

Nel diritto internazionale, il principio di reciprocità si riferisce alla pratica secondo cui due soggetti (Stati, organizzazioni internazionali, entità riconosciute) si trattano in modo equo e simmetrico rispetto a diritti, obblighi o accordi bilaterali.
Di norma, la reciprocità si applica tra soggetti di diritto internazionale riconosciuti (ad esempio, tra Stati sovrani o tra uno Stato e un’organizzazione con status riconosciuto a livello internazionale).

  1. Un MLN può invocare la reciprocità nei confronti di uno Stato?

In linea generale, la reciprocità si applica tra soggetti che si riconoscono vicendevolmente. Qui sta la questione principale:

  • Se l’Italia riconoscesse ufficialmente il MLNV come Movimento di Liberazione Nazionale e interlocutore legittimo, allora si potrebbe ipotizzare un’applicazione del principio di reciprocità.
  • Tuttavia, se l’Italia non riconosce formalmente il MLNV, non esisterebbe una relazione bilaterale regolata dal diritto internazionale che possa fondare un obbligo di reciprocità.

Detto ciò, la reciprocità può essere invocata de facto, ovvero come principio morale, politico o strategico, anche se non formalmente riconosciuto da entrambe le parti.

  1. Casi in cui la reciprocità può essere applicata a un MLN

Ci sono alcune situazioni particolari in cui un Movimento di Liberazione Nazionale potrebbe rivendicare la reciprocità nei confronti di uno Stato, basandosi su normative internazionali esistenti:

  1. A) Riconoscimento del MLN nel Diritto Internazionale

Secondo il diritto internazionale consuetudinario e alcune convenzioni ONU, i Movimenti di Liberazione Nazionale possono acquisire soggettività giuridica internazionale quando rappresentano un popolo che esercita il diritto di autodeterminazione (es. lotta di liberazione contro un’occupazione straniera).
Se il MLNV rientrasse in questa categoria, potrebbe teoricamente chiedere che l’Italia si comporti in modo reciprocamente equo, rispettando diritti e doveri che gli Stati devono riconoscere ai MLN.

  1. B) Trattati e Norme Internazionali firmate dall’Italia

L’Italia ha ratificato la Carta ONU, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e il Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (art. 96.3, 1977).
Questi documenti riconoscono il diritto all’autodeterminazione e in alcuni casi impongono agli Stati di riconoscere i Movimenti di Liberazione.

  • Se l’Italia riconosce questi principi nei confronti di altri MLN nel mondo, si potrebbe chiedere che applichi lo stesso trattamento anche al MLNV per reciprocità.
  • In particolare, il Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra (art. 96.3) riconosce il diritto dei Movimenti di Liberazione di firmare trattati e di essere considerati attori legittimi nel diritto dei conflitti armati.
  1. C) Applicazione del Principio di Non-Ingerenza

Secondo il diritto internazionale, uno Stato non dovrebbe interferire negli affari interni di un Movimento di Liberazione che rivendica la propria autodeterminazione.
Se l’Italia richiede l’applicazione della sua giurisdizione sul MLNV senza riconoscerlo come entità autonoma, si potrebbe argomentare che non c’è reciprocità, poiché l’Italia non riconosce il MLNV, ma allo stesso tempo pretende di esercitare autorità su di esso.

  1. Quando il principio di reciprocità non è applicabile?

Ci sono alcuni limiti all’applicazione del principio di reciprocità in questo contesto:

  1. Mancanza di riconoscimento bilaterale → Se l’Italia non riconosce il MLNV come soggetto giuridico internazionale, non è obbligata a garantire reciprocità.
  2. Non esistenza di un accordo formale → La reciprocità si applica spesso quando esistono accordi bilaterali tra le parti, che qui non sussistono.
  3. Asimmetria di status → Uno Stato ha poteri e prerogative che un MLN non possiede automaticamente, a meno che non sia riconosciuto come entità autonoma sotto il diritto internazionale.
  1. Come si può comunque invocare la reciprocità?

Anche se giuridicamente non è sempre automatico, il principio di reciprocità può essere richiamato strategicamente in tre modi:

  • 1. Principio di equità internazionale → Se l’Italia applica certi principi ai Movimenti di Liberazione di altri Stati (es. riconoscendo alcuni come legittimi), dovrebbe fare lo stesso con il MLNV.
  • 2. Parità di trattamento → Se l’Italia esercita poteri giurisdizionali su membri del MLNV, allora il MLNV potrebbe richiedere di essere trattato con lo stesso rispetto e le stesse garanzie legali che l’Italia pretende all’estero.
  • 3. Principio di non ingerenza → Se l’Italia non riconosce il MLNV, allora non dovrebbe applicare la sua giurisdizione sul MLNV, altrimenti si tratterebbe di un’interferenza unilaterale.
  1. Conclusione

È possibile parlare di principio di reciprocità tra il MLNV e lo Stato italiano?
Sì, in un’ottica strategica e politica, se si vuole denunciare un comportamento asimmetrico dello Stato italiano (es. applica il diritto unilaterale senza riconoscere il MLNV).
Sì, in termini di diritto internazionale, se il MLNV è considerato un soggetto legittimo in base alle Convenzioni di Ginevra o alla Carta ONU.
No, in termini strettamente giuridici se l’Italia non riconosce formalmente il MLNV, perché la reciprocità si basa su riconoscimento e accordi bilaterali.

Dunque, se il MLNV vuole invocare il principio di reciprocità, può farlo con queste argomentazioni:

  1. Denunciare l’asimmetria → L’Italia non riconosce il MLNV ma pretende di esercitare poteri su di esso.
  2. Invocare gli obblighi internazionali dell’Italia → L’Italia riconosce il diritto di autodeterminazione in altri contesti, quindi dovrebbe farlo anche per il Popolo Veneto.
  3. Richiamare il rispetto della non-ingerenza → Se non riconosce il MLNV, non può esercitare giurisdizione su di esso.

 

STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – ARTICOLO 18

Lo stato giuridico di ogni individuo straniero presente nei Territori della Serenissima Repubblica Veneta è disciplinato dai principi e dalle normative transitorie previste dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).


Tale stato giuridico si articola come segue:

Condizione di Straniero Regolare

Sono considerati regolari gli individui stranieri che:

  • Risiedono nei Territori della Serenissima Repubblica con un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità competente del Governo Veneto Provvisorio.
  • Dimostrano il rispetto delle normative locali, incluse quelle relative alla residenza, all’attività lavorativa e agli obblighi fiscali.

 Condizione di Straniero Irregolare

Sono considerati irregolari gli individui stranieri che:

  • Non possiedono i documenti richiesti o sono sprovvisti di un titolo valido per la permanenza.
  • Violano le disposizioni dell’OGVP relative alla registrazione, al soggiorno o all’attività nei Territori della Serenissima Repubblica.

Gli stranieri in questa condizione saranno soggetti a procedure di regolarizzazione, ove possibile, o ad altre misure stabilite dall’autorità competente.

 

Diritti e Doveri degli Stranieri

Indipendentemente dalla loro condizione giuridica, ogni straniero presente nei Territori della Serenissima Repubblica gode dei seguenti diritti fondamentali:

  • Diritto alla dignità e al rispetto della persona, senza discriminazioni di alcun tipo.
  • Accesso alle cure sanitarie di base in situazioni di emergenza.
  • Diritto a un equo trattamento durante eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari.

Gli stranieri sono tenuti a:

  • Rispettare le leggi e i regolamenti vigenti.
  • Collaborare con le autorità per garantire la correttezza dei dati anagrafici e giuridici.

 Stato Civile della Popolazione Straniera

Lo stato civile degli stranieri (matrimonio, unione civile, filiazione, ecc.) è riconosciuto nei Territori della Serenissima Repubblica se conforme alle leggi dello Stato di origine, salvo disposizioni contrarie dell’OGVP.

Relazioni con lo Stato di Origine

Il Governo Veneto Provvisorio può stipulare accordi bilaterali con gli Stati d’origine della popolazione straniera per agevolare il riconoscimento reciproco dello stato giuridico e per garantire la protezione dei diritti fondamentali.

17 – ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 17 – ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

Presso il Governo Veneto Provvisorio è istituita l’Anagrafe della Popolazione Straniera, quale strumento di registrazione, monitoraggio e gestione delle presenze non venete nei territori della Serenissima Repubblica.
L’iscrizione all’anagrafe è obbligatoria per tutti i cittadini stranieri autorizzati a soggiornare o risiedere per un periodo superiore a 30 giorni, ed è condizione necessaria per l’accesso ai servizi pubblici e per l’esercizio di determinati diritti e doveri.
L’anagrafe registra:

  • i dati anagrafici e identificativi del soggetto;
  • il tipo e la durata dell’autorizzazione di soggiorno;
  • la motivazione e il luogo di residenza o domicilio;
  • eventuali variazioni, rinnovi o revoche.

L’iscrizione non implica alcun riconoscimento di cittadinanza né diritti politici, salvo diverse disposizioni normative.
La gestione dell’anagrafe avviene nel rispetto della riservatezza, sicurezza e trasparenza dei dati personali, con accesso consentito solo alle autorità competenti o ai diretti interessati.
Per garantire una gestione ordinata e conforme ai principi di legalità e trasparenza nei Territori della Serenissima Repubblica, è istituita l’Anagrafe della Popolazione Straniera.
L’Anagrafe della Popolazione Straniera è uno strumento indispensabile per:

  1. Rilevare e registrare la presenza degli individui di cittadinanza straniera residenti o dimoranti nei Territori della Serenissima Repubblica.
  2. Monitorare la regolarità della loro posizione rispetto alle normative vigenti e agli obblighi amministrativi stabiliti dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).
  3. Facilitare l’integrazione e il rispetto reciproco tra le comunità locali e la popolazione straniera, nel pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni individuo.

Tale registro sarà aggiornato periodicamente e conterrà informazioni essenziali, quali:

  • Dati anagrafici di base (nome, cognome, data e luogo di nascita…).
  • Documentazione relativa al titolo di soggiorno o altre autorizzazioni di residenza.
  • Indirizzo di residenza o dimora abituale.
  • Stato di occupazione e, se applicabile, riferimenti all’attività lavorativa.

L’Anagrafe sarà gestita dal Governo Veneto Provvisorio, che garantirà:

  • La sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti.
  • La possibilità per la popolazione straniera di regolarizzare la propria posizione attraverso un percorso chiaro e accessibile.
  • Il rispetto dei diritti sanciti dal diritto internazionale umanitario e dalle normative del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.

Ogni cittadino straniero residente o presente nei Territori della Serenissima Repubblica è tenuto a comunicare tempestivamente la propria presenza, collaborando con le autorità competenti per assicurare la correttezza delle informazioni registrate.
Eventuali omissioni o irregolarità saranno oggetto di verifiche e interventi proporzionati, nel pieno rispetto della dignità umana e delle leggi transitorie dello Stato Veneto.