Autore: sergio

STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – ARTICOLO 18

Lo stato giuridico di ogni individuo straniero presente nei Territori della Serenissima Repubblica Veneta è disciplinato dai principi e dalle normative transitorie previste dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).


Tale stato giuridico si articola come segue:

Condizione di Straniero Regolare

Sono considerati regolari gli individui stranieri che:

  • Risiedono nei Territori della Serenissima Repubblica con un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità competente del Governo Veneto Provvisorio.
  • Dimostrano il rispetto delle normative locali, incluse quelle relative alla residenza, all’attività lavorativa e agli obblighi fiscali.

 Condizione di Straniero Irregolare

Sono considerati irregolari gli individui stranieri che:

  • Non possiedono i documenti richiesti o sono sprovvisti di un titolo valido per la permanenza.
  • Violano le disposizioni dell’OGVP relative alla registrazione, al soggiorno o all’attività nei Territori della Serenissima Repubblica.

Gli stranieri in questa condizione saranno soggetti a procedure di regolarizzazione, ove possibile, o ad altre misure stabilite dall’autorità competente.

 

Diritti e Doveri degli Stranieri

Indipendentemente dalla loro condizione giuridica, ogni straniero presente nei Territori della Serenissima Repubblica gode dei seguenti diritti fondamentali:

  • Diritto alla dignità e al rispetto della persona, senza discriminazioni di alcun tipo.
  • Accesso alle cure sanitarie di base in situazioni di emergenza.
  • Diritto a un equo trattamento durante eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari.

Gli stranieri sono tenuti a:

  • Rispettare le leggi e i regolamenti vigenti.
  • Collaborare con le autorità per garantire la correttezza dei dati anagrafici e giuridici.

 Stato Civile della Popolazione Straniera

Lo stato civile degli stranieri (matrimonio, unione civile, filiazione, ecc.) è riconosciuto nei Territori della Serenissima Repubblica se conforme alle leggi dello Stato di origine, salvo disposizioni contrarie dell’OGVP.

Relazioni con lo Stato di Origine

Il Governo Veneto Provvisorio può stipulare accordi bilaterali con gli Stati d’origine della popolazione straniera per agevolare il riconoscimento reciproco dello stato giuridico e per garantire la protezione dei diritti fondamentali.

ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – ARTICOLO 17

Per garantire una gestione ordinata e conforme ai principi di legalità e trasparenza nei Territori della Serenissima Repubblica, è istituita l’Anagrafe della Popolazione Straniera.


L’Anagrafe della Popolazione Straniera è uno strumento indispensabile per:

  1. Rilevare e registrare la presenza degli individui di cittadinanza straniera residenti o dimoranti nei Territori della Serenissima Repubblica.
  2. Monitorare la regolarità della loro posizione rispetto alle normative vigenti e agli obblighi amministrativi stabiliti dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).
  3. Facilitare l’integrazione e il rispetto reciproco tra le comunità locali e la popolazione straniera, nel pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni individuo.

Tale registro sarà aggiornato periodicamente e conterrà informazioni essenziali, quali:

  • Dati anagrafici di base (nome, cognome, data e luogo di nascita…).
  • Documentazione relativa al titolo di soggiorno o altre autorizzazioni di residenza.
  • Indirizzo di residenza o dimora abituale.
  • Stato di occupazione e, se applicabile, riferimenti all’attività lavorativa.

L’Anagrafe sarà gestita dal Governo Veneto Provvisorio, che garantirà:

  • La sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti.
  • La possibilità per la popolazione straniera di regolarizzare la propria posizione attraverso un percorso chiaro e accessibile.
  • Il rispetto dei diritti sanciti dal diritto internazionale umanitario e dalle normative del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.

Ogni cittadino straniero residente o presente nei Territori della Serenissima Repubblica è tenuto a comunicare tempestivamente la propria presenza, collaborando con le autorità competenti per assicurare la correttezza delle informazioni registrate.

Eventuali omissioni o irregolarità saranno oggetto di verifiche e interventi proporzionati, nel pieno rispetto della dignità umana e delle leggi transitorie dello Stato Veneto.

RIGETTO DI NOTIFICA

Il rigetto di notifica è un atto formale mediante il quale ogni cittadino che si identifica come appartenente al Popolo Veneto esprime dissenso e opposizione a pratiche considerate illegittime, messe in atto dalle autorità italiane ritenute prive di giurisdizione.

Con questo atto, i cittadini segnalano le responsabilità delle autorità interessate, facendo riferimento alle norme vigenti, incluse quelle dell’UCC (Uniform Commercial Code).

I rigetti di notifica non sono ricorsi formali secondo la giurisdizione italiana; piuttosto, rappresentano un’espressione della volontà del cittadino veneto, autodeterminato e consapevole della propria identità nazionale veneta.

Attraverso questi atti, il cittadino intende rifiutare le pretese dell’ordinamento italiano che impongono obblighi fiscali, controlli e provvedimenti ritenuti ingiustificati.

Il Governo Veneto Provvisorio (GVP), tramite l’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG), promuove la responsabilizzazione degli autori degli atti o provvedimenti oggetto di rigetto.

Questo processo è finalizzato a sviluppare il principio di effettività, che mira a garantire l’esecuzione concreta delle norme dell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.

L’obiettivo è disconoscere la legittimità dello Stato italiano rispetto alla sua sovranità sul territorio veneto, in linea con il principio dell’effettività, secondo cui la sovranità su un territorio dipende dall’effettivo esercizio del potere di governo.

 

“AB ORIGINE” – FIN DAL SUO INIZIO

ab orìǧine› (propr. «dall’origine»).

Locuzione lat., adoperata anche in contesti italiani nel sign. di «fin dalle origini, fin dalla nascita, fin da quando ha avuto inizio» (meno spesso con le accezioni di ab ovo): è un’istituzione che si porta dietro ab origine questi gravi difetti.

TRATTO DA QUI


per quanto ci riguarda l’italia è uno stato straniero che occupa la nostra Patria, la Serenissima Repubblica Veneta, con l’inganno e la frode “ab origne” cioè fin da quando, nel 1866, attraverso il pretesto del “plebiscito truffa” si è insediata con il beneplacito di una congiura internazionale.

 

DIRITTI … LIBERTA’ DI PENSIERO E DI ESPRESSIONE … DI MANIFESTARE LIBERAMENTE …

ART.21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
è uno dei pilastri fondamentali della democrazia italiana.
Esso sancisce infatti la libertà di pensiero e di espressione, nonché la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
ART.13 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Grazie a questo articolo viene condannata qualsiasi forma di violenza, sia corporale che etica, che mette in pericolo la libertà individuale, proprio perché questo tipo di libertà viene considerata intoccabile in quanto riguarda un principio che nasce con l’uomo e quindi è un principio universale.
I 4 principali diritti costituzionali?
diritti naturali
diritti sociali
diritti politici
diritti civili

RIPROVA SOCIALE

Cosa è la riprova sociale?
La riprova sociale è quella regola per cui le persone tendono ad accettare e a ritenere maggiormente meritevoli di approvazione quei comportamenti condivisi da un numero elevato di gente.

Il principio di riprova sociale afferma che uno dei mezzi principali per giudicare la correttezza di un comportamento, è rappresentato dal numero di persone che lo adottano.
La capacità persuasiva esercitata da questo principio aumenta esponenzialmente in due situazioni:

  1. Quando ci troviamo in un contesto di incertezza su quello che dobbiamo fare o pensare.
  2. Quando la riprova sociale viene cercata nell’ambito di persone simili a noi.

Il principale problema legato a questo meccanismo automatico, è la progressiva perdita di capacità nell’esaminare con spirito critico le situazioni che caratterizzano la nostra quotidianità, esponendoci a due rischi:

  1.  Quando le informazioni che riceviamo sono volutamente manipolate per dare l’impressione che le idee e i comportamenti che ci vengono proposti siano utilizzati da molte persone, saremo portati ad adottare tali comportamenti in prima persona.
  2. Quando un fenomeno di ignoranza collettiva diffonde una notizia falsa che, senza alcuna verifica, viene considerata vera solo perché particolarmente diffusa.

Essere curiosi, chiedersi il perché delle cose, approfondire, oltre a essere gli strumenti principali della nostra crescita personale, rappresentano un potente mezzo in grado di proteggerci dal fare scelte sbagliate che vanno contro i nostri stessi interessi.

DIRITTO ITALIANO E DIRITTO INTERNAZIONALE

Art. 22. COSTITUZIONE ITALIANA
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 10. COSTITUZIONE ITALIANA
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Quale rapporto c’è tra diritto italiano e diritto internazionale?
secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
La disposizione è un rinvio formale all’ordinamento internazionale; ogni variazione che si produce in quest’ultimo si riproduce anche nell’ordinamento interno.
Chi fa rispettare il diritto internazionale?
Il diritto internazionale è un corpus di norme riconosciute dagli Stati o dalle nazioni come vincolanti per le loro relazioni mutue, comprese le loro relazioni con le organizzazioni internazionali.

CITTADINO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Cosa significa cittadino di diritto internazionale?
La persona fisica e giuridica che, pur trovandosi nel territorio di uno Stato, appartiene per nazionalità a uno Stato diverso.
Art. 22. COSTITUZIONE ITALIANA
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 10. COSTITUZIONE ITALIANA
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Quale rapporto c’è tra diritto italiano e diritto internazionale?
secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
La disposizione è un rinvio formale all’ordinamento internazionale; ogni variazione che si produce in quest’ultimo si riproduce anche nell’ordinamento interno.
Chi fa rispettare il diritto internazionale?
Il diritto internazionale è un corpus di norme riconosciute dagli Stati o dalle nazioni come vincolanti per le loro relazioni mutue, comprese le loro relazioni con le organizzazioni internazionali.

11 – ISPETTORATI DISTRETTUALI, SEZIONI NAZIONALI E DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO

SEZ.17 – ART.11

L’OGVP dispone che il Dipartimento del Lavoro preveda l’istituzione di:

  • Ispettorati Distrettuali del Lavoro (ex Comune – Distretto Amministrativo);
  • Sezioni Nazionali del Lavoro presso il Provveditorato del Lavoro (ex Provincia – Stato Federato);
  • Divisione Federale del Lavoro presso il Provveditorato Generale del Lavoro (Stato Federale)

ISPETTORATO DEL LAVORO
È l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di Distretto Amministrativo (ex Comune).Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative nel proprio ambito territoriale allo scopo di agevolare le stesse in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito privato.
L’Ispettorato ha anche il compito di vigilanza e di far rispettare le norme in materia di lavoro, assicurative, salute, sicurezza e collocamento.
COMMISSIONE DISTRETTUALE DEL LAVORO di 1° GRADO.
Presso ogni Ispettorato del Lavoro è istituita la Commissione Distrettuale del Lavoro di 1^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di approdare ad un concordato per la soluzione dei dissidi in ambito lavorativo assicurativo, sicurezza, salute e collocamento.
Le decisioni della Commissione di 1^ Istanza assumono valore legale se vi è accordo fra le parti e esauriscono la loro competenza e successiva procedibilità.
In caso di fallimento del concordato le parti possono ricorrere alla Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza.


SEZIONE NAZIONALE DEL LAVORO
È l’ufficio periferico del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di Contea (ex provincia e attuale Stato Federale).
Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative dei servizi istituzionali statali e periferici, nel proprio ambito territoriale allo scopo di agevolare le stesse in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito statale e relativi uffici periferici.
COMMISSIONE NAZIONALE DEL LAVORO di 2° GRADO.
Presso ogni Sezione Nazionale del Lavoro è istituita la Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di ricorre nel caso non si sia sopraggiunti ad un precedente tentativo di concordato in materia di lavoro, assicurativo, sicurezza, salute e collocamento.
Avverso le decisioni della Commissione Nazionale del Lavoro di 2^ Istanza si può ricorrere alla Commissione di 3^ Istanza del Provveditorato del Lavoro, competente in materia assicurativa, sicurezza e salute a livello di Contea (Stato Federato).


DIVISIONE FEDERALE DEL LAVORO
È l’ufficio del Dipartimento del Lavoro con competenza territoriale a livello di federale.
Deve essere, innanzitutto, il punto di riferimento per tutte le attività lavorative dei servizi istituzionali federali, periferici ed esteri, istituiti nel proprio territorio e all’estero allo scopo di agevolare gli stessi in tutti gli ambiti di specifica competenza amministrativa e collocamento in ambito federale,  e relativi uffici periferici ed esteri.
COMMISSIONE FEDERALE DEL LAVORO di 3° GRADO.
Presso ogni Divisione Nazionale del Lavoro è istituita la Commissione Federale del Lavoro di 3^ Istanza per consentire, alle eventuali parti in causa, di ricorre avverso le decisioni della Sezione Nazionale dl Lavoro.
Avverso le decisioni della Commissione Nazionale del Lavoro di 3^ Istanza si può ricorrere al Presidente della Republica Federale di Venethia in via risolutiva.

SOMMARIO

02 – PPN – PROTOCOLLO PRODUTTIVO NAZIONALE

SEZ. 17 – ART. 02


Il GVP dispone che il Governo Veneto Provisorio (GVP) disponga entro il mese di Gennaio di ogni anno il Protocollo Produttivo Nazionale (PPN), vale a dire l’orientamento che il Dipartimento del Lavoro individuerà con gli interessi produttivi nazionali, di concerto con il Sindacato dei Lavoratori de la Venethia (SLV) e ogni altra Istituzione o rappresentanza che si riterrà di convocare.


SOMMARIO