Autore: sergio
PERSONA – ESSERE UMANO
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il Creato, ovvero la Natura universale in tutte le sue espressioni;
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la Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale;
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il Popolo Veneto, soggetto originario fonte e destinatario delle norme;
Si possono definire persone fisiche tutti gli esseri umani nati vivi, cioè che hanno respirato almeno una volta.
Negli ordinamenti statali attuali la soggettività giuridica è riconosciuta a tutti gli esseri umani; in ordinamenti del passato, invece, esistevano esseri umani ai quali non era attribuita alcuna soggettività giuridica: gli schiavi.
La soggettività giuridica delle persone fisiche non è sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nell’ordinamento internazionale sono soggetti di diritto gli stati e le organizzazioni internazionali ma non le persone fisiche (anche se, secondo alcuni autori, lo sarebbero divenute nei tempi più recenti, in considerazione del fatto che molte norme del diritto internazionale umanitario sembrano avere come destinatari non soltanto gli stati ma anche le persone fisiche).
La nozione di “persona” è anche oggetto degli approfondimenti propri dell’antropologia filosofica.
Tale termine etrusco sarebbe ritenuto un adattamento del greco πρόσωπον (prósōpon) dove indica il volto dell’individuo, ma anche la maschera dell’attore e il personaggio da esso rappresentato.
Secondo Giovanni Semerano originariamente il valore richiamava quello del latino pars ossia parte, funzione, ufficio di un personaggio, mentre quello di maschera è derivato e posteriore come anche per πρόσωπον, che comunque non sarebbe in nessun rapporto etimologico con persona.
Un’etimologia alternativa è stata individuata nel verbo latino personare, (per-sonare: parlare attraverso).
Ciò spiegherebbe perché il termine persona indicasse in origine la maschera utilizzata dagli attori teatrali, che serviva a dare all’attore le sembianze del personaggio che interpretava, ma anche a permettere alla sua voce di andare sufficientemente lontano per essere udita dagli spettatori.
Tuttavia, dal punto di vista fonetico, è necessario ricordare che il verbo latino personare ha vocale radicale breve (ŏ), mentre il sostantivo persona presenta una vocale lunga (ō).
È inoltre chiaro che la capacità di farsi sentire da lontano era piuttosto da attribuire alla forma del teatro che non alla maschera indossata dall’attore.
Tale etimologia, infine, si scontra con l’assenza in latino di altri sostantivi in -ōna di tipo deverbale, mentre sembra più vicina a termini di origine etrusca in -ōna, da rintracciare in particolare nell’onomastica.
Ciononostante, è probabile che i due termini siano stati accostati in ambito latino paretimologicamente sulla base della prossimità semantica e dell’ambito d’uso.
Con lo Stoicismo il termine “persona” iniziò ad indicare l’essere umano che ha un ruolo nel mondo affidatogli dal suo destino.
Ciò la contraddistingue dalle società orientali, tradizionalmente finora più marcatamente comunitariste.
Il concetto di “soggetto” e di relazione “soggetto-oggetto” costituisce un tema chiave della cultura, della filosofia e della teologia occidentali.
Il soggetto si configura progressivamente, nel corso della storia, come individuo autonomo, fulcro del sistema socio-culturale.
Il concetto di “personal identity” si delinea chiaramente nel “Saggio sull’intelletto umano” (1694) di John Locke.
Da allora la centralità dell’individuo nel sistema sociale “ha ossessionato l’immaginario dell’uomo occidentale” (Remo Bodei, “Destini personali”, 2002).
Importanti correnti culturali contemporanee hanno messo in rilievo la capacità dell’individuo di autoplasmarsi, di scolpire sé stesso come una statua (Michel Foucault, “Tecnologie del sé”,1992).
La libertà personale diventa, di conseguenza, il valore fondamentale de “La società degli individui” (Norbert Elias, 1987).
PERSECUZIONE
Si intende per persecuzione l’insieme delle azioni di forza e di atti ostili, diretti contro una o più persone.Una definizione di ciò che s’intende come persecuzione è indicato dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (17 luglio 1998) che all’articolo 7, riguardante i crimini contro l’umanità, recita che per: «”persecuzione” s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività».
Nello stesso Statuto viene indicata una casistica di ciò che rientra nel crimine di persecuzione: «Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte»
PARTITI POLITICI
Secondo Max Weber, «per partiti si debbono intendere le associazioni costituite al fine di attribuire ai propri capi una posizione di potenza all’interno di un gruppo sociale e ai propri militanti attivi possibilità per il perseguimento di fini oggettivi e/o per il perseguimento di vantaggi personali».
- Il partito è un’associazione;
- Il fine del partito è influenzare le decisioni pubbliche;
- Gli scopi del partito sono ottenuti principalmente attraverso la partecipazione alle elezioni;
- La strategia principale è l’occupazione di cariche elettive.
Noi del MLNV, ovviamente, non crediamo nella “strategia” dei partiti politici e anche laddove un partito così detto indipendentista riuscisse a controllare l’apparato governativo, anche solo di una parte del territorio, avrebbe raggiunto tale posizione di potere con le regole dettate dallo stato straniero occupante e ad esse sarebbe pertanto assoggettato.
In virtù di quelle stesse regole, per le quali il partito politico ha accettato la competezione elettorale, non può poi violarne i principi costituzionali… e nello stato straniero occupante italiano non vi sono norme che prevedono alcuna possibilità di dichiarare indipendente una parte di territorio.
Vale anche la pena ricordare che un partito indipendentista è costretto suo malgrado a competere ad elezioni amministrative in un ambito territoriale che solo parzialmente corrisponde ai territori della Repubblica Veneta.
Il territorio del Veneto, quale espressione dell’ente regione veneto dello stato straniero italiano, nulla ha a che fare con i territori della nostra Patria. Noi del MLNV non crediamo pertanto attuabile o appropriato affidare le proprie istanze d’indipendenza ad un partito politico.
Queste sono le menzogne dei “caregari” e “poltronai” di turno che con il pretesto indipendentista aspirano a posizioni di potere nell’ambito di istituzioni straniere italiane.
NON CREDETE AI PARTITI POLITICI, NEPPURE A QUELLI CHE SI DICHIARANO INDIPENDENTISTI.
Non c’è alcuna differenza morale o istituzionale nel presentarsi come candidato ad elezioni comunali, provinciali, regionali piuttosto che nazionali italiane.
Nessuna.
In tutti i casi sei sempre parte dell’apparato politico-amministrativo dello stato di riferimento.
La Costituzione Italiana parla chiaro.
In tutti i casi ti presenti con liste che sono partiti italiani.
In tutti i casi prendi lo stipendio dallo stato italiano.
In tutti i casi presti giuramento alla bandiera e al Popolo italiano.
In tutti i casi rispondi per ogni azione ai tuoi elettori italiani e per ogni atto illegale alla magistratura italiana.
Chi dice che resta a candidarsi nel proprio comune, provincia o regione per motivi patriottici veneti aborrando Senato o Parlamento italiani dice una tristissima boiata a cui ci possono credere solo coloro i quali non conoscono la costituzione italiana.
Chi resta qui invece di andare a Roma non fa nulla di diverso o di moralmente elevato o supremamente eroico per la causa libertaria del Popolo Veneto contribuisce in egual misura all’allontanamento dal vero obiettivo finale che resta la liberazione della nostra terra e non la partecipazione alla vita politica di chi ti occupa illegalmente da 146 anni.
L’Italia vuole tanti Veneto Stato e tanti Indipendenza Veneta.
Chi non sa guardare al passato non sa leggere il futuro.
Vico docet.
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La Costituzione Italiana riconosce esplicitamente il ruolo dei Partiti Politici quando scrive, all’art. 49, che «tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale”.
Mi sembra assolutamente chiaro che un partito politico italiano che si presenta apertamente come indipendentista sia anti-Costituzionale e quindi legalmente irricevibile per qualsiasi tornata elettorale italiana.
Cambia invece se un partito si dichiara autonomista o federalista perché vuole cambiare la forma di stato che è legalmente possibile modificando le leggi costituzionali senza intaccare la conformazione geo-politica dello stato stesso sancita proprio dalla Costituzione stessa.
Quindi VENETO STATO e INDIPENDENZA VENETA non possono essersi dichiarati formalmente come partiti indipendentisti.
OFFENSIVITÀ – PRINCIPIO DI …
NULLITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Nel diritto la nullità è una delle massime sanzioni in quanto opera di diritto (ipso iure) cioè non è richiesto l’intervento del giudice: l’atto nullo è inefficace di diritto.
La nullità di un atto amministrativo scaturisce dalla violazione del “Principio di tipicità” e del “Principio di nominatività” che sono propedeutici alle norme d’azione che regolano l’attività dell’Amministrazione.
La nullità dell’atto amministrativo è una causa grave di invalidità dello stesso, che oltre a determinarne l’inabilità a produrre gli effetti per cui era stato posto in essere, ne determina l’insanabilità.
NOTIFICA
Questa precisazione riguarda il concetto e la funzione della notifica nell’ordinamento civile italiano. Analizziamola punto per punto:
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Definizione di notifica
- La notifica è un istituto giuridico che serve a portare formalmente a conoscenza di un soggetto un atto o un documento.
- È un passaggio essenziale affinché il destinatario sia informato ufficialmente di un provvedimento, di un’azione legale o di un obbligo.
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Collocazione nel Codice di Procedura Civile (CPC)
- La normativa sulle notifiche è contenuta nel Codice di Procedura Civile (Artt. 137-151 CPC).
- Stabilisce le modalità con cui un atto deve essere notificato affinché sia valido.
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Non è un obbligo per chi notifica, ma un onere
- La parte che notifica un atto non è obbligata per legge a farlo, ma se non lo fa non può far valere i propri diritti.
- Questo significa che la notifica è un onere (e non un dovere): se una parte vuole azionare una pretesa legale contro qualcuno, ha l’onere di notificare correttamente l’atto alla controparte.
- Ad esempio, se un creditore vuole far valere un decreto ingiuntivo contro un debitore, deve notificarlo correttamente, altrimenti l’atto non produce effetti e può essere impugnato.
Conclusione
Questa precisazione chiarisce che la notifica non è un atto obbligatorio per chi la effettua, ma è un passaggio necessario affinché un atto giuridico abbia efficacia.
Se la notifica viene eseguita in modo errato o non viene effettuata, l’atto potrebbe non produrre effetti o essere contestato.
Dispositivo dell’art. 148 Codice di procedura civile
L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto [disp. att. 47] (1) (2).
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità (3), nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Note
1 – La relata deve necessariamente indicare la data e la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario. Per la sua validità non è necessario che la relata sia scritta di suo pugno essendo sufficiente che l’ufficiale attesti mediante la propria sottoscrizione l’attività compiuta.
Pertanto, è bene precisare che la mancanza della data nella relata determina la nullità insanabile della notificazione. Diversamente, se la relata è priva della sottoscrizione è affetta da inesistenza.
2 – Nel caso in cui la relata apposta sull’originale sia difforme da quella redatta sulla copia dell’atto notificato, prevale quest’ultima in virtù del principio secondo il quale prevale ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte.
3 – Nel caso in cui la copia dell’atto sia notificato ad un consegnatario, l’ufficiale giudiziario deve indicare nella relata le generalità della persona che riceve la copia e dare atto delle sue qualità, ovvero l’indicazione della posizione che riveste il c.d. consegnatario, in relazione al rapporto che intercorre con il destinatario (per es.: convivente, familiare, portiere etc.).
Ratio Legis
La norma descrive limportanza che riveste la relazione di notifica, quale certificazione scritta dall’ufficiale giudiziario e, pertanto, atto pubblico assistito da fede privilegiata, con cui egli attesta l’avvenuta notifica dell’atto. La relata, scritta in calce sia all’originale dell’atto che alla copia da notificare, rappresenta l’unico atto idoneo a fornire la prova dell’avvenuta notifica.
NESSUN ATTO E/O PROVVEDIMENTO ITALIANO PUÒ ESSERE NOTIFICATO A CITTADINI VENETI PERCHÉ È ACCERTATO:
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che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
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che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
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che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;
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che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
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che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;
NEOCOLONIALISMO
Secondo Peccia, il neocolonialismo vive anche in nuove dimensioni, che Kwame Nkrumah non poteva immaginare, come i Social Network.
Non è un caso che infatti paesi geograficamente distanti tra di loro, come Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, abbiano l’abitudine di condividere sui Social Media la stessa tipologia d’informazioni, contrariamente all’europea Bielorussia che condivide i Social Network russi, ricordando e preservando la stesse sfere d’influenze in vita durante la Guerra Fredda.
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COMUNICATO DEL 14 SETTEMBRE 2019
Ogni forma d’arte, quale espressione estetica dell’estro, dell’abilità e dell’ingegno, sia personale che collettiva, è il risultato di un diversificato linguaggio artistico sgorgante da tipicità culturale e conoscenze che riflettono concetti, emozioni, credenze dell’artista e connaturati al particolare ambito sociale e vissuto periodo storico.
Nella sua peculiare e differente rivelazione estetica è specchio dell’animo umano, derivante dal concetto che l’artista ha del proprio vissuto.
Tale “suggestione artistica ” non è dunque avulsa dalla civiltà in cui è concepita ed espressa.
Premesso ciò veniamo al dunque.
Il neocolonialismo italiano è frutto della politica di controllo che Roma vuole detenere sul Popolo Veneto che sistematicamente viene derubato del proprio passato, della propria storia, delle proprie tipicità culturali, della propria lingua… insomma della propria civiltà.
E’ un vero e proprio furto d’identità del Popolo Veneto.
Questa è una forma di neocolonialismo che smaschera la celata insidia dello stato italiano.
Camuffando la sua volontà prevaricatrice e tipicamente colonialista e razzista nei confronti del Popolo Veneto lo stato italiano usa strumenti economici e culturali piuttosto della forza militare, ma solo perché oggi è vietata e lo esporrebbe all’avverso giudizio della comunità internazionale.
Ma non è forse una forma di violenza anch’essa?
Il furto d’identità di un Popolo, sottoposto ad un regime straniero, passa infatti, anche attraverso l’annientamento della propria civiltà, disconoscendo e impedendo l’uso della propria lingua, la conoscenza alle future generazioni della propria storia, lo scoraggiare il sentimento di Amor Patrio l’uso del proprio Inno Nazionale e della propria Bandiera Nazionale, (oggi spesso abusata per il proselitismo di partiti politici italiani).
Ma oltre all’estorsione economica e allo sfruttamento e rapina dei beni, dei Territori, delle opere artistiche e del deturpamento del paesaggio si aggiunge quello della civiltà del Popolo Veneto.
La Nazione Veneta ha contribuito con illustri artisti e uomini e donne che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’umanità ma oggi questa sgangherata italia ci deruba anche di questo passato.
Spregevole e altrettanto volgare è questo tentativo posto in essere dallo stato straniero italiano che occupa così meschinamente la nostra Patria.
Ed è così che illustri artisti, esploratori, compositori, musicisti ed eroi Veneti o vengono dimenticati o indicati come italiani … quando ancora quest’italia non esisteva.
Vergogna italia.
WSM
Venetia, 14 settembre 2019
Sergio Bortotto
Presidente del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provisorio
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Eccone alcuni esempi:
NAZIONE
Un’altra definizione considera la nazione come uno “stato sovrano” che può comunque far riferimento a un popolo, a un’etnia, a una tribù con una discendenza, una lingua e una storia in comune.
Una differente corrente di pensiero, che fa riferimento all’idea di nazione in quanto realtà oggettiva e legata a pensatori riconducibili a diverse espressioni politico-culturali, include tra le caratteristiche necessarie di una nazione il concetto di sangue (Herder) o di «consanguineità» (Meinecke).
Un’altra definizione vede la nazione come una «comunità di individui di una o più nazionalità con un suo proprio territorio e governo» o anche «una tribù o una federazione di tribù (come quella degli indiani nord-americani)».
Alcuni autori, come Jürgen Habermas, considerando obsoleta la nozione tradizionale di nazione, si riferiscono a essa come a un libero contratto sociale tra popoli che si riconoscono in una Costituzione comune.
In tal caso si parla di Stato-nazione.
Ernest Renan definisce nazione come l’anima e il principio spirituale di un popolo, che gode di una ricca eredità di ricordi e del consenso attuale.
L’idea di nazione matura nel tempo.
«Nazione» è stato, per molto tempo, un concetto difficilmente definibile al di fuori di quell’altro concetto che era lo Stato-nazione.
Ma cominciamo dall’inizio, dunque precisamente dal concetto di Stato-nazione.
In primo luogo, una categoria che comprende i dati naturali, per esempio l’elemento etnico (la popolazione) e l’elemento geografico (il territorio).
La seconda categoria comprende fattori culturali come la lingua, la cultura, la religione e/o la continuità dello Stato.
Una terza categoria di elementi di definizione comprende i fattori soggettivi: la coscienza, la volontà, il sentimento nazionale.
Altri autori hanno stabilito una classificazione sulla base dell’opposizione tra due criteri fondamentali: un modo «naturalista» e un modo «volontarista».
Che dire allora?
Solo partendo dall’esame dello sviluppo storico del concetto di nazione si può arrivare direttamente al cuore del problema – il problema del rapporto tra lo Stato e la nazione.
Si deve anche notare che la fusione tra il concetto di nazione e di Stato non sarebbe stata sufficiente per ottenere l’adesione dei cittadini e per legittimare l’obbedienza – soprattutto negli «stati di eccezione e di necessità» – se tale fusione non fosse stata, essa stessa, attraversata dal riferimento alla patria – un concetto di origini antichissime, con una lunga storia alle spalle e con un pesante fardello emotivo.
È chiaro che quello che dico è riduttivo rispetto alla dimensione del fenomeno «nazione», e me ne scuso.
Torniamo a ciò che ci interessa.
Prima di arrivare alla crisi attuale, e magari discutere del risveglio dell’idea di nazione, è necessario definire degli altri elementi inclusi nella concezione che il XIX e il XX secolo hanno avuto di essa, e che completano la sua definizione originaria.
Lo Stato-nazione moderno, non dobbiamo mai dimenticarlo, nasce dal romanticismo, come una lotta contro il giacobinismo rivoluzionario e l’espansionismo napoleonico, contro l’illuminismo rivoluzionario (e le sue derive); più precisamente: traduce l’affermazione dell’identità nazionale in un principio «reazionario» nei confronti dell’universalismo, un principio cioè di differenza, e spesso di esclusione, per tutti coloro che, sotto l’aspetto del suolo o sotto l’aspetto del sangue, non ne fanno parte.
È su queste basi che lo Stato nazione si lega strettamente allo sviluppo capitalistico.
«L’amor di patria» – mai espressione è stata probabilmente più appropriata – ci impedisce di seguire questo filo fino alla fine e di descrivere attentamente i risultati, meglio, le derive terribili, di questo sviluppo.
Non abbiamo l’illusione che queste nuove condizioni eliminino i disaccordi tra i popoli e mettano fine alle guerre.
Ma riprendiamo lo studio delle caratteristiche di riferimento dello Stato nazione, che tornano di nuovo.
Tuttavia, il concetto di Stato-nazione non si dissolve semplicemente a causa della transizione da un’economia mondiale a un’economia globalizzata, quest’ultima caratterizzata da un’interconnessione finanziaria su scala planetaria.
Ci si potrà allora chiedere, ben al di là di tutte le ideologie e di tutte le storiografie benedette dalla nazione stessa, se la genesi e la composizione degli Stati-nazione, la loro realtà storica, non debbano a loro volta essere restituite non tanto ad un’origine che si sarebbe trasformata in telos e si sarebbe così realizzata, quanto ad una sorta di «pot-pourri» costituente indefinito – ad un nodo di incontri/scontri tra popolazioni, gruppi e forme di governo differenti; alle dinamiche contraddittorie che coinvolgono frazioni capitalistiche, maneggi aristocratici, insurrezioni democratiche; allo sviluppo discontinuo di strategie neo-mercantiliste, di manipolazioni fiscali e doganali, ecc.
Non avete l’impressione, mentre descriviamo così rapidamente la storia del concetto di Stato-nazione, che si tratta in realtà di qualcosa d’artificiale e di precario, di qualcosa che oramai appartiene a una dimensione arcaica?
Proviamo ora a ragionare su quell’elemento di «nazionalità» (intendo con questa parola il riflesso pallido e nostalgico del sentimento nazionale situato nell’ideologia) che riappare oggi negli eventi che ci circondano, e soprattutto nei conflitti tra i protagonisti dell’ordine globalizzato.
Ne è seguita una pericolosa assenza di chiarezza nei rapporti internazionali e una serie di disaccordi, di conflitti e di incomprensioni tra i suoi attori: tutto ciò rende difficile orientarsi.
Passiamo ora a un ultimo problema.
Dunque, la mia conclusione è che non possiamo fuggire dalla globalizzazione.
Tuttavia, negli ultimi giorni, ho avuto tra le mani il libro di un antropologo dell’Università di Yale, James C. Scott – un libro recente il cui titolo è Zomia.
NAZIONALITA’ VENETA
Ogni persona di origine veneta, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali è di nazionalità veneta per diritto naturale.
La nazionalità veneta è un diritto naturale acquisito con la nascita e per discendenza (ius saguinis) se la persona è:
– nata in una famiglia composta da genitori veneti (ovunque sia nata nel mondo);
– nata da madre veneta, anche con genitori non coniugati (ovunque sia nata nel mondo);
Con la nazionalità veneta all’avente diritto sono estesi i benefici derivanti dai diritti civili attribuiti con la cittadinanza veneta.
Lo “Ius soli” non è previsto nei territori della Repubblica Veneta e la nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e cittadinanza al nascituro.
La nazionalità veneta non può essere cancellata o ceduta.
