Autore: sergio

NAZIONALITA’ VENETA

La nazionalità veneta è l’identità che accomuna le Genti Venete alla Nazione Veneta.
Ogni persona di origine veneta, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali è di nazionalità veneta per diritto naturale.
La nazionalità veneta è un diritto naturale acquisito con la nascita e per discendenza (ius saguinis) se la persona è:
– nata in una famiglia composta da genitori veneti (ovunque sia nata nel mondo);
– nata da madre veneta, anche con genitori non coniugati (ovunque sia nata nel mondo);
Con la nazionalità veneta all’avente diritto sono estesi i benefici derivanti dai diritti civili attribuiti con la cittadinanza veneta.
Lo “Ius soli” non è previsto nei territori della Repubblica Veneta e la nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e cittadinanza al nascituro.
La nazionalità veneta non può essere cancellata o ceduta.

NATURALIZZAZIONE O RICHIESTA DI CITTADINANZA

  1. figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente matrimonio con cittadino veneto;
  2. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta;
  3. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto;
La naturalizzazione è l’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta l’attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte e che si trovi nelle condizioni previste dalla legge.
Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente dei requisiti previsti dalla legge quali:
  • aver vissuto in Veneto ininterrottamente per almeno quindici (15) anni consecutivi;
  • aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sette (7) anni;
  • essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno sette (7) anni con persona di cittadinanza veneta;
  • conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
  • assenza di condanne e precedenti penali;
  • sospetta e fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel mondo.

MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

FRATELLI D'ITALIA - FOTO DI STATO VENETO NEDERLANDVengono pertanto riconosciuti a motivo dei loro scopi, quali:
– la lotta per liberarsi dalla dominazione coloniale;
– la lotta per liberarsi da un regime razzista;
– la lotta per liberarsi da un’occupazione straniera.
Il compito di procedere al riconoscimento dei Movimenti di Liberazione Nazionale spetta in via generale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Il Movimento di Liberazione Nazionale agisce in nome di un intero popolo; come aggregato ORGANIZZATO di individui diviene destinatario legittimo delle norme del diritto internazionale; il più delle volte trattasi di un gruppo di esseri umani uniti da vincoli:
– etnici;
– religiosi;
– culturali;
– storici.
Al Movimento di Liberazione Nazionale viene riconosciuto – tra gli altri – il diritto di usare la forza contro l’oppressore, e di fare la cd guerra di liberazione per l’ottenimento dell’indipendenza.
Il Movimento di Liberazione Nazionale necessita di una qualche forma di organizzazione, ovvero di una qualsiasi struttura: questa è legittimata ad agire a suo nome sul piano internazionale.
L’articolo 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 dispone infatti che i popoli, come tutti i soggetti di diritto internazionale (ivi compreso il Movimento di Liberazione Nazionale), devono disporre di un apparato istituzionale che possa gestire le loro relazioni internazionali.
Il principio di autodeterminazione dei popoli ha definitivamente soppiantato l’ottica tradizionale della sovranità statale, poiché in questo modo uno dei principali parametri di autorità degli Stati era la soddisfazione dei bisogni e l’accettazione da parte della popolazione.
È palese che tale principio sta alla base della democrazia e ha dato il colpo di grazia agli Stati multinazionali e coloniali.

MATERIALITA’ – DEL REATO

Tale principio sancisce l’assenza del reato in mancanza di una volontà criminosa che si materializzi in un comportamento esterno.
Vi è una massima che lo esprime “cogitationis poenam nemo patitur”, il senso è che può considerarsi reato solo un comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore, quindi che si possa percepire con i sensi.
La conseguenza è che non si possono considerare reati:

  1. gli atteggiamenti volontari semplicemente interni;
  2. quelle intenzioni meramente dichiarative (ad es. un proposito omicida che non si tradurrà mai in atti idonei ad uccidere);
  3. i modi di essere della persona (tratti caratteriali).

Non si può, quindi, essere puniti per aver pensato o elaborato mentalmente un reato ma, invece, è necessaria l’estrinsecazione di tale “pensieri” o “elaborazione” in un reale comportamento fattuale.

LIBERTA’

Secondo una concezione non solo kantiana, la libertà è una condizione formale della scelta che, quando si tramuterà in atto, in azione concreta, risentirà necessariamente dei condizionamenti che le vengono dal mondo reale, sottoposto alle leggi fisiche necessitanti, o da situazioni determinanti di altra natura.
Riguardo all’ambito in cui si opera la libera scelta si parla di libertà morale, giuridica, economica, politica, di pensiero, libertà metafisica, religiosa ecc.
Afferma Isaiah Berlin:
«L’essenza della libertà è sempre consistita nella capacità di scegliere come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolare, di schierarti per le tue convinzioni per il solo fatto che sono tue.
La vera libertà è questa, e senza di essa non c’è mai libertà, di nessun genere, e nemmeno l’illusione di averla».
Quindi da un punto di vista psicologico possiamo intendere la libertà com’è percepita dal soggetto:
  • o negativamente, come assenza di sottomissione, di schiavitù, di costrizione per cui l’uomo si considera indipendente,
  • oppure positivamente nel senso dell’autonomia e spontaneità del soggetto razionale: con questo significato i comportamenti umani volontari si basano sulla libertà e vengono qualificati come liberi.

 

LIBERALISMO

Storicamente il liberalismo nasce come ideale che si affianca all’azione della borghesia nel momento in cui essa combatte contro le monarchie assolute e i privilegi dell’aristocrazia a partire dalla fine del XVIII secolo.
Le matrici filosofiche del liberalismo sono il giusnaturalismo, il contrattualismo e l’illuminismo nella sua accezione individualistica e razionalistica.
Il liberalismo ha contribuito a definire la concezione moderna di società, intesa come somma ed espressione delle varietà e singolarità umane, concernenti sia l’ambito spirituale come la sfera materiale.
Inoltre il liberalismo è probabilmente la dottrina che ha più influenzato la concezione moderna della democrazia: si parla infatti di “liberaldemocrazia” in modo generico per indicare una moderna democrazia che non sia basata esclusivamente sulla volontà della maggioranza ma – anche e soprattutto – sul rispetto delle minoranze.

ISTIGAZIONE A DELINQUERE

L’art. 115 del codice ci dice che l’istigazione a delinquere, se non è accolta e seguita dalla commissione del reato, porta alla non punibilità dell’istigato.
Affinché il fatto di istigare a delinquere sia penalmente rilevante, deve sussistere pubblicità nel comportamento di chi istiga.
Se sussiste detta pubblicità, il fatto di istigare a delinquere diviene penalmente rilevante, anche se non è seguito dalla commissione del reato.
Le pene previste dall’art. 414, sono le seguenti:
la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.
la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita al punto 1.
Alla pena stabilita nel primo punto soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti.
Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, la pena è aumentata della metà.
La particolarità della punizione della condotta di istigazione sta nella possibilità per l’istigato di accogliere o meno la stessa istigazione; se viene accolta, colui che commette il reato e l’istigatore concorrono nel reato commesso a titolo di “accordo”, come specificato dall’art. 115 del codice penale stesso.
Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 40552/2009), “l’elemento oggettivo dell’apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell’art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l’abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell’autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l’azione deve avere la concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo.

INSURREZIONE

Sollevamento collettivo, violento e improvviso, di sudditi o di cittadini contro l’ordine costituito.
L’insurrezione è un tipo di conflitto armato appartenente alla tipologie delle guerriglie e deriva da oppressione dura e insopportabile di un popolo sopra un altro, o di un governo sul suo stesso popolo.
In quest’ultimo caso l’insurrezione può essere considerata essenzialmente la fase culminante del processo rivoluzionario.

 

INSORTI

Sfondi 058Gli “insorti” sono considerati uno dei tre soggetti attori nella comunità intenazionale, (stati, insorti e movimenti di liberazione nazionale).

Di solito gli insorti sono gruppi militarmente organizzati di una popolazione o parte di essa che ha deciso di rivoltarsi contro il proprio stato perché è un tiranno.

Gli insorti danno vita ad un processo interno ad una nazione che si realizza spesso con la rivolta e la conquista della territorialità strappata al controllo dominante.

INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO

  1. la liberazione dalla sudditanza dello stato straniero italiano;
  2. la sicurezza della Nazione;
  3. la pacifica e serena convivenza sociale;
  4. l’emancipazione del Popolo Veneto attraverso il risveglio del sentimento e dell’identità nazionale (cultura, storia, tradizioni);
  5. l’acquisizione, la valorizzazione, il potenziamento e il consolidamento di tutte le risorse e i servizi nazionali disponibili;
  6. la sovranità monetaria;
  7. le condizioni e i requisiti essenziali per il ripristino dell’economia nazionale;
  8. un’obbligazione tributaria moderata, a pari aliquota fiscale e municipalizzata;
  9. un equiparato sistema di previdenza sociale;
  10. l’applicazione del principio di sussidiarietà politico/amministrativo (l’autorità dello Stato è distribuita a ripartizione territoriale con competenze suddivise e poste su piani paralleli a reciproca integrazione);
nota bene:
con il ripristino della Serenissima Repubblica l’indirizzo politico (o di governo) individuerà i fini che lo stato intenderà perseguire e che dovranno poi essere implementati dalla pubblica amministrazione che avrà la responsabilità tecnico/operativa.
L’attività di indirizzo politico sarà in sé libera e vincolata dalla volontà popolare che la determinerà con scelte in modo diretto e attraverso i propri “delegati” (democrazia diretta e a rappresentatività limitata).