Autore: sergio

DIRITTO INTERNAZIONALE

Può essere definito come il diritto della Comunità degli Stati, quindi un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti giuridici interni.
Meno corretta la definizione di diritto del rapporto tra stati, perché se è vero in senso formale che viene posto in essere tra i vari Stati, in senso materiale non è sempre indirizzato ai rapporti tra questi, ma può anche incidere all’interno delle comunità.

Il diritto internazionale infatti è talvolta scolasticamente suddiviso in Diritto internazionale pubblico e Diritto internazionale privato; secondo tale partizione scolastica il Diritto internazionale pubblico si occupa dei rapporti tra Stati sovrani e tra essi e le Organizzazioni di diritto internazionale; il Diritto internazionale privato si occupa invece dei rapporti tra uno Stato e i cittadini privati stranieri ovvero dei rapporti tra cittadini e Stati stranieri od Organizzazioni internazionali.
Questa voce si occupa di quel che viene definito diritto internazionale pubblico.
L’essenza del diritto internazionale è il suo essere internazionale, quindi con giurisdizione su una pluralità di Stati o nei luoghi non regolati dalle legislazioni nazionali, ad esempio il mare e il cosmo.
Spesso per diritto privato internazionale si intende la discussione su questioni economiche e commerciali che possono ricadere nel diritto commerciale internazionale, regolato da appositi trattati internazionali e da organi preposti delle Nazioni Unite e degli organismi sovranazionali quali la Commissione europea e il Parlamento europeo.
Operare una distinzione netta tra diritto privato e diritto pubblico in ambito internazionale è piuttosto complicato in quanto si parla principalmente del dibattimento di questioni che richiedono la disamina di un complesso di norme più o meno ascrivibili al diritto nazionale ma generalmente riferite al complesso delle norme e dei trattati internazionali che regolano i rapporti tra Stati, le questioni relative ad organizzazioni sovranazionali, le dispute ‘extraterritoriali’ e le relazioni tra società che agiscono in ambito internazionale, ovvero in più nazioni.
Tra le varie tipologie di diritto internazionale si annoverano, ad esempio, la lex mercatoria, e il diritto internazionale privato.
La suddivisione tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato è però contestata da numerosa dottrina. Il Diritto internazionale privato, nonostante l’appellativo di internazionale, è infatti l’insieme delle norme di diritto interno (quindi, proprie di un ordinamento statale, e promulgate con le modalità previste dall’ordinamento dello Stato stesso) che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale.
Si applicano quindi per il diritto internazionale privato le apposite norme interne (per l’Italia una legge specifica ha riordinato la materia, in precedenza dispersa sui quattro codici).
Ne risulta che le due tipologie si riferiscono a rami dell’ordinamento completamente differenti, il cosiddetto pubblico all’ordinamento della Comunità degli Stati (o internazionale), mentre quello privato all’ordinamento interno di ciascuno Stato.
Per quanto sopra, anche l’appellativo pubblico per il Diritto Internazionale in senso proprio viene criticato, in quanto la definizione di pubblico può afferire soltanto ad un ordinamento statuale.

DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE

Tamquam non esset è un antico brocardo latino la cui traduzione letterale è: Come se non esistesse.
Tale massima è usata in riferimento a norme giuridiche (o parti di esse) ritenute dalla giurisprudenza vessatorie, lacunose o imperfette, così da essere considerate come non esistenti, come non scritte: incapaci cioè di produrre effetti giuridici.
Parimenti la massima è usata in diritto penale e precisamente nella teoria della causalità naturale per escludere il nesso di causalità solo se si verifica una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente è da considerarsi tamquam non esset e trova, nell’attività dell’imputato, soltanto l’occasione per svilupparsi.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI


PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’ASSEMBLEA GENERALE
proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
  1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
  2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
  2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
  1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
  2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
  1. Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
  1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
  2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
  3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
  1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
  2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Articolo 21
  1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
  2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
  3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
  1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
  2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
  3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
  4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
  1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
  2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
  1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
  2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
  1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
  2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
  1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
  2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
  3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

ANNESSIONE TERRITORI VENETI – DECRETO ITALIANO DI ABROGAZIONE

DECOLONIZZAZIONE

La decolonizzazione politica ebbe inizio nel secondo dopoguerra, con l’indipendenza dell’India nel 1947, e si concluse nel 1999, con la restituzione di Macao (ultimo dominio coloniale portoghese e europeo in Asia) alla Cina.

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Committee of 24 (Special Committee on Decolonization)
The Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence of Colonial Countries and Peoples (also known as the Special Committee on decolonization or C-24), the United Nations entity exclusively devoted to the issue of decolonization, was established in 1961 by the General Assembly with the purpose of monitoring the implementation of the Declaration (General Assembly Resolution 1514 (XV) of 14 December 1960).
The Special Committee annually reviews the list of Territories to which the Declaration is applicable and makes recommendations as to its implementation. It also hears statements from NSGTs representatives, dispatches visiting missions, and organizes seminars on the political, social and economic situation in the Territories. Further, the Special Committee annually makes recommendations concerning the dissemination of information to mobilize public opinion in support of the decolonization process, and observes the Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories.

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

a livello federale: i Dipartimenti (o Ministeri) si avvalgono dei Provveditorati Generali;
a livello statale: le Contee si avvalgono dei Provveditorati;
a livello municipale: le Municipalità si avvalgono delle Direzioni o Commissariati;
a livello circoscrizionale: le Circoscrizioni si avvalgono dei  Distretti ed eventualmente di Sezioni.
Il decentramento amministrativo mira a ridistribuire autorità, responsabilità e risorse finanziarie per la fornitura di servizi pubblici tra i diversi livelli di governance.
È il trasferimento della responsabilità per la progettazione, il finanziamento e la gestione delle funzioni pubbliche da parte del governo centrale o regionale, e delle sue agenzie a governi locali, autorità pubbliche semi-autonome o società, ovvero autorità nazionali, municipali, distrettuali o funzionali di zona.
Le tre principali forme di decentramento amministrativo – deconcentrazione, delega e devoluzione – hanno ciascuna caratteristiche diverse.

CREDITI SOCIALI

Il credito sociale è una rendita mensile non cumulabile a limitata spendibilità.
L’avente diritto può usufruire di tale rendita per il pagamento di prescritti beni e servizi nell’ambito del territorio nazionale.
L’utilizzo dei crediti sociali sarà usufruibile solo attraverso il proprio codice unico perché accreditati ed estinguibili mensilmente sul c/c personale della Cassa Nazionale.
Vedi anche REDDITO DI CITTADINANZA

LE CONTEE O STATI FEDERATI

Le Nazioni vicine che potrebbero inizialmente confluire per poi raggiungere il proprio totale ripristino di sovranità sono:
IL MAGGIOR CONSIGLIO (CONSIGLIO FEDERALE)
ART. L-5 OGVP
Il Consiglio Federale (CF), (o Maggior Consiglio), è l’Organo collegiale dei Governatori degli Stati federati (Contee) riuniti in sede congiunta.
Il CF è presieduto da uno dei Governatori di Contea in carica e delegato a rotazione annuale quale Presidente dell’Assemblea Federale.
Il CF concorre col GVP (e quindi col Minor Consiglio) alla determinazione della politica nazionale secondo le indicazioni di Municipalità e Delegazioni che sono vincolanti in materia legislativa sia in termini abrogativi sia propositivi.
IL PRESIDENTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO
Il Presidente del Consiglio Federale è nominato a rotazione annuale fra i Governatori di Contea degli Stati Federati.
Rappresenta e coordina i lavori dell’Assemblea con competenza legislativa concernente la politica attuativa nazionale.
IL GOVERNATORE DI CONTEA
Il Governatore della Contea rappresenta lo stato federato ed è Capo del Governo Statale.
Il Governatore di Contea è nominato a rotazione annuale fra tutti i Reggenti delle Municipalità che fanno parte dello stato federato.

CONSEU

Da non confondersi con l’Organizzazione delle nazioni e dei popoli non rappresentati di tutto il mondo (UNPO).
I SUOI OBIETTIVI
  1. Promuovere il riconoscimento delle diverse sensibilità delle nazioni senza stato d’Europa e dei loro diritti collettivi.
  2. Scambiare esperienze scaturite dalle diverse realtà delle nazioni senza stato d’Europa.
  3. Proporre formule di collaborazione tra le diverse organizzazioni che fanno parte del CONSEU nel pieno rispetto dell’indipendenza di ogni organizzazione e in spirito di solidarietà e collaborazione.
  4. Formulare delle proposte concrete da presentare alle istituzioni europee.
  5. Sostenere iniziative per la protezione dell’identità culturale delle nazioni senza stato d’Europa.
  6. Sostenere le organizzazioni che nel loro contesto statale soffrono discriminazioni o aggressioni a causa del loro impegno per i diritti collettivi del loro popolo.

 

COMUNITA’ LOCALI – IL DELEGATO

Per Comunità Locale  si intende l’insieme socialmente organizzato di individui che condividono una particolare limitata estensione geografica e il cui territorio coincide quasi sempre con un centro abitato, un borgo, un quartiere.

La Comunità Locale è anche intesa come il centro della vita di relazione dell’individuo ed è spesso espressione della tipicità e della caratteristica realtà territoriale.
Tutte le Comunità Locali costituiscono il massimo decentramento territoriale dei vari Distretti Amministrativi.
Con decisione espressa dai Cittadini del luogo, tutte le Comunità Locali sono designate dal Consiglio Distrettuale di ogni Distretto Amministrativo.
Per tutte le questioni cui è chiamata a concorrere, la Comunità Locale si determina con il voto a democrazia diretta avvalendosi del proprio Delegato detentore di limitata rappresentatività (non facoltà decisionale) quale espressione della diretta volontà popolare dei Cittadini di cui è portavoce.
Ogni Comunità Locale costituisce la DELEGAZIONE ELETTORALE nel cui ambito si svolge l’elezione del DELEGATO.
IL DELEGATO
Rappresenta la Comunità Locale il DELEGATO eletto fra i Cittadini maggiorenni e membri della collettività residente da almeno tre anni.
Per eleggere il proprio Delegato, la Comunità Locale con limitato numero di Cittadini residenti concorre con altre Comunità Locali territorialmente limitrofe, ma appartenenti al medesimo Distretto Amministrativo e Municipalità.
Attraverso il proprio Delegato, la Comunità Locale partecipa attivamente e concorre alla politica e all’amministrazione del proprio Distretto Amministrativo e della Municipalità di cui fa parte.
Il Delegato eletto è anche membro del Consiglio della Municipalità.
Il Delegato eletto assolve all’incarico di Reggente (ex Sindaco) della Municipalità con rotazione annuale fra tutti i Delegati eletti al Consiglio della Municipalità.
Per tutte le questioni cui è chiamata a concorrere, la Comunità Locale si determina con il voto a democrazia diretta avvalendosi del proprio Delegato detentore di limitata rappresentatività (non facoltà decisionale) quale espressione della diretta volontà popolare dei Cittadini di cui è portavoce.
UN PO’ DI STORIA
Il riferimento più antico è del 1116.
Si ritiene che, attorno al XII secolo, tra gli abitanti di uno stesso villaggio (o di più villaggi soggetti alla stessa giurisdizione) fosse sorto il comune interesse di mettere mano collettivamente ad alcune questioni, riguardanti tutti indipendentemente dall’estrazione economica e sociale.
Era necessario, per esempio, regolamentare l’uso dei beni pubblici, come boschi, pascoli e acque, organizzare la manutenzione della chiesa, ma anche di strade, ponti e pozzi, occuparsi dei servigi da rendere al signore locale.
Questa autonomia restava comunque sottoposta al governo centrale, che imponeva le tasse, legiferava sulla giustizia e pretendeva un certo numero di soldati.
A capo della comunità stava il meriga o mariga (in latino maricus), un rappresentante eletto liberamente dalla popolazione riunita in consiglio (vicinia) o dal feudatario locale nel caso ce ne fosse uno.
Con la Serenissima, questo ordinamento fu in gran parte mantenuto: la regola si evolse in villa, divisa in più colmelli (altrimenti detti comuni o desene), ciascuno con un proprio meriga.
LA VICINA
Nel Medioevo la vicinia era lo spazio dove si conduceva la vita quotidiana, spesso conteneva una chiesa, da qui prendeva il nome, e le botteghe.
Vi vivevano famiglie per intere generazioni, di indifferente ceto sociale, era un nucleo di densa solidarietà sociale, nella vicinia era nelle assemblee che si discutevano e decidevano le regole.
Il suo nome deriva da vicus-i (“villaggio” in latino), dal quale si analogizza l’assemblea dei villani, ovvero degli abitanti della villa.
Queste assemblee prendevano anche nome di vicinanze, università agrarie, o terrazzani.
Il termine vicinia assume diversi significati a seconda del contesto: in ambiti urbani, come a Brescia o Bergamo, indicava una specie di comitato di quartiere.
In ambiti rurali aveva un significato simile all’odierna amministrazione comunale.
La vicinia di San Pancrazio a Bergamo, è quella che ha conservato un’abbondante documentazione che permette la ricostruzione di come si sia evoluta nel tempo questa forma di società urbana, a sostegno dei comuni.
Era consuetudine ritenere “vicini” gli abitanti originari di una località.
Essi erano i discendenti di famiglie che abitavano ab immemore nella località.
Agli originari si contrapponevano i forestieri.
Esempi di vicinie sono le Vicinie della Valcamonica e alcune Magnifiche Comunità come quelle di Cadore, Folgaria, Fiemme e Locarno.