Autore: sergio

DIPARTIMENTO LAVORO E SVILUPPO

SEZIONE 11 – ARTICOLO 20

 

PREMESSA

Per lavoro deve intendersi l'attività svolta per realizzare e produrre qualcosa.
L'esercizio di un'attività lavorativa comporta l'uso di energie, l'impegno e la fatica per conseguire un risultato.
Ogni lavoro ha dunque come proposito la produzione di un "prodotto o servizio", spesso materiale ma anche intellettuale, artistico o spirituale.
L'esercizio di una professione o di un'arte è il frutto del patrimonio individuale di conoscenze, competenze e idoneità di ogni  persona.
Nel loro insieme, le attività produttive, partecipano, condividono e si manifestano come un patrimonio collettivo di capacità e di esperienza  che traslate sul piano sociale consentono anche di stimare il livello di civiltà di un Popolo.
Ogni attività esercitata, pur essendo espressione della capacità individuale di ciascuno, concorre al progresso collettivo della Nazione che eguaglia ogni membro del proprio Popolo alle usanze, tradizioni, credenze e cultura ad esso appartenenti.
Nel suo insieme le attività esercitate costituiscono un fenomeno sociale che necessita di essere regolato da rapporti economici e giuridici che ne disciplinino e favoriscano lo sviluppo per la produzione di beni e servizi collettivamente condivisi.
Non può essere favorita alcuna attività che produca beni inutili, dannosi o che non siano connaturati al bene comune universale.
Ogni professione implica inevitabilmente il rapporto tra due protagonisti principali il "produttore" e il "beneficiario" del bene o del servizio.
Lo stato, quale espressione dell'amministrazione collettiva, interviene solamente per regolare, nel comune interesse, i rapporti fra i due soggetti, al fine di scongiurare ogni forma di fraudolenta speculazione e per stabilirne il giusto concorso al mantenimento di servizi e beni comuni.
Il prodotto di un lavoro o di un'arte non può dunque essere gravato alla fonte ma, in equa misura, solo al beneficiario, (ecco l'imposta al 10% sui consumi, quale unico contributo previsto).
L'offerta e la domanda di un determinato prodotto o servizio devono essere la sola naturale conseguenza l'una dell'altra.
I criteri di uniformità delle norme, previste dal nostro ordinamento giuridico, ( SEZ.01 – ART.02) impongono anche in questo caso che esse siano solo di carattere generale, fra loro coerenti e armonizzate, equilibrate con la tipicità culturale e le nostre tradizioni e che siano comprensibili, sintetiche e semplici.
E' questo il solo modo per realizzare e salvaguardare il principio fondamentale per cui in ogni professione non è la posizione che assicura la competenza, ma è quest'ultima ad avvalorare la posizione.
Ogni attività lavorativa è fondamentale per determinare il progresso tecnologico e scientifico, è vitale per una migliore organizzazione sociale, è indispensabile anche per creare un' appropriata alternativa economica.
Ecco perché lavoro e sviluppo devono essere ispirati dai valori che stanno alla base della convivenza civile e che devono essere un riferimento incondizionato.
 
 
DECRETO NR.06 DEL 23 GENNAIO 2019
DISCIPLINA FISCALE E FATTURAZIONE
 
Questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949,
 
VISTO
L'Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
 
DISPONE
che tutte le attività economiche siano assoggettate alla disciplina fiscale prevista e così decisa al 10%dell'importo complessivo del costo di compravendita del bene e/o servizio.
La percentuale di tale imposta è da applicarsi in regime extra CEE e destinata alla Cassa Nazionale Veneta quale imposta unica su i consumi.
Tale regime d'imposta non è applicabile alla vendita con importi inferiori a dieci SCH (10 schei) (equivalenti per ora ad € 10,00).
Per tutte quelle attività destinate alla produzione di beni e servizi acquistabili per importi fino ai dieci SCH (10 schei) verrà negoziato e concordato un regime di contributo d'imposta forfettario, tuttavia non superiore al 10% del ricavo complessivo stimato per il mese in corso.
Nell'ambito di ogni tipo di attività, se applicabile il regime d'imposta predetto, ogni titolare avrà cura di emettere una ricevuta pari all'importo percepito e distinto dalla maggiorazione del 10% di imposta a carico dell'acquirente.
In questa fase di transizione e fino a nuove disposizioni è di onorevole competenza del Titolare dell'attività economica provvedere ad essere pagato dei beni e/o servizi venduti maggiorati del costo dell'imposta prevista, da versarsi alla fine di ogni mese alla Cassa Nasionale Veneta.
 
WSM
Co onor e rispeto
Venetia 23 genaio 2019
Sergio Bortotto Presidente de el MLNV-GVP
 
 

IL MAGGIOR CONSIGLIO

SEZIONE 11 – ARTICOLO 06
Il Maggior Consiglio è l’Organo collegiale dei Governatori degli Stati federati (Contee) riuniti in sede congiunta al Minor Consiglio (o Consiglio di Governo).
Il Maggior Consiglio è presieduto da uno dei Governatori di Contea in carica e delegato a rotazione annuale quale Presidente del Maggior Consiglio.
Il Maggior Consiglio concorre col GVP (e quindi col Minor Consiglio) alla determinazione della politica nazionale e al suo coordinamento nell’ambito di ciascuna Nazione federata (Contea).
Per tutte le questioni afferenti i casi di rilevante sicurezza nazionale, il CFP è esteso alla partecipazione di:
  • Presidente dell’ Assemblea Costituente;
  • Presidente dell’ Alta Corte di Giustizia;
a discrezione del Presidente o su specifica richiesta degli altri Organi Collegiali
  • Reggenti delle Municipalità;
  • Delegati delle Comunità Locali;
  • Chiunque si rendesse necessario per le determinazioni del caso in trattazione.

TERON O POLENTON – SEMPRE ITALIANI SONO.

Il termine "terrone" (in italiano) o "teron" (in lingua veneta) viene spesso usato per indicare persone del sud-italia, così come l'appellativo "polentone" (in italiano) o "polenton" (in lingua veneta) viene spesso usato per indicare persone originarie del nord-italia, spesso di origine veneta.
Questa distinzione la dice lunga sul significato che noi attribuiamo ai due termini.
Sia l'uno che l'altro, infatti, vengono accollati a persone meridionali o settentrionali cioè del sud o del nord … italia.
Entrambi i termini vengono così impropriamente adoperati, spesso in modo dispregiativo, per additare soggetti di diversi luoghi di origine.
Ma tutti questi luoghi sono ad oggi territori occupati illegalmente dall'italia.
Per noi del MLNV pertanto, l'attribuzione del termine "teron" o "polenton" è significativo per qualificare una persona che si ritiene italiana, a prescindere dalle proprie origini.
Se un veneto si manifesta italiano per noi è un "polenton", se lo fa un napoletano o un siciliano per noi è un "teron".
Non può esserlo se identifica la propria origine derivante dalla libera appartenenza al proprio Popolo al quale si sente accomunato da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato … la propria Nazione.
Le origini italiane non ci possono essere imposte perché non esistono… il Veneto è di origine veneta, sicuramente non del nord-italia.
Il Napoletano è di origine napoletana, sicuramente non del sud-italia.
Così anche altri Popoli, i cui territori sono stati totalmente o parzialmente occupati dall'italia, (pensiamo per esempio al "Sud Tirol") hanno origini differenti e hanno sviluppato civiltà diverse.
Lo stato italiano tenta ancora oggi di spersonalizzare l'identità dei Popoli delle Nazioni da lui soggiogate.
Attribuisce loro una forzata e inesistente identità italiana e annichilisce le rispettive civiltà attribuendosi arbitrariamente anche paternità che non ha.
Si pensi a casa scrive per esempio Wikipedia di Marco Polo: "Marco Polo … è stato un ambasciatore, scrittore, viaggiatore e mercante italiano", per non dire di Vivaldi tacciato come "compositore e violinista italiano".
Ma che vergogna.
WSM
Venetia, 8 novembre 2018
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

FORZA – USO DELLA…

Nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione ha avuto una duplice conseguenza.
Da un lato,  esso ha ampliato la portata de divieto di cui all'art.2 pag. 4, della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli Stati di ricorerre alla minaccia, o all'uso della forza contro il Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
Dall'altra parte, i Movimenti di Liberazione in lotta per l'autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l'esercizio del diritto di autodeterminazione.
 
 
commenti:
 
Anche allo stato italiano è fatto divieto, quindi proibito, di ricorrere all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
L'art.2 pag. 4 della Carta delle Nazioni Unite precisa altresì che gli stati, quindi compreso quello italiano, non può ricorrere neppure alla minaccia, ovvero all'intimidazione contro i Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
Per intimidazione e minaccia deve intendersi anche la provocazione, quale sfida o istigazione da parte dello stato occupante nei confronti dei Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
Lo stato italiano sfida ogni giorno il Popolo Veneto e calpesta deliberatamente i suoi diritti previsti per legge.
La sua è una sfida intenzionale.
L'intimidazione è destinata a trascinarci tutti in un forzato confronto con le sue istituzioni che agiscono illegalmente sui nostri territori.
Come quasi tutti i tiranni, anche lo stato italiano, ha necessità di "giustificare" il proprio operato ma, essendo una "falsa democrazia", lo deve fare con il pretesto dell'ordine pubblico o magari anche del terrorismo.
Il Popolo Veneto va quindi piegato dalla paura, dal timore di una aggressiva, folle e illegittima reazione da parte dello stato occupante.
Per lo stato italiano il Popolo Veneto non esiste (come se bastasse una sentenza della loro corte costituzionale a cancellare ciò che siamo).
Questa è una incontrovertibile offesa ed è nostro diritto che lo stato italiano si scusi con il Popolo Veneto per tanta arrogante e oltraggiosa insolenza.
Ma perché tanta imprudenza?
Ci hanno abituati che ad ogni azione corrisponde una reazione.
Ciò nonostante, per ogni dispotismo il presupposto di ogni repressione è fondato sul principio che non può esserci confronto se non ci sono gli "sfidanti".
Il sistema è sempre lo stesso.
Lo stato dominante ha bisogno di trascinare il "confronto" (che tale non è) sul piano della forza perché è quello a cui sono abituati, dove si sentono più forti e possono pretestuosamente "sopprimere" gli avversari e calpestare i loro ideali.
Ma se i nemici non ci sono come potrebbe giustificare tanta veemenza?
Ricordate il caso "Polisia Veneta"???
Ecco un tangibile esempio di tale strategia.
Pur sapendo di mentire, polizia e magistratura, con la complicità di taluni italianissimi mezzi di informazione mediatica, hanno presentato questo Movimento di Liberazione Nazionale come un accozzaglia di sprovveduti, di malviventi, armati e pronti alla guerra.
Una indegna, impunita e ipocrita commedia.
Ma si sa che lo stato italiano è fondato sulla frode fin dal suo inizio ed è abituato a sopprimere con violenza chi vi si oppone … è una ineluttabile dinamica perché nell'esercizio di una forza sono sempre coinvolti due rivali.
E' in questa dualità che si confrontano il bene e il male, il giusto e il malavitoso, la democrazia e la tirannia.
Questo è il percorso del MLNV, che scioglie i nodi con il sistema e non accetta compromessi o "allettanti scorciatoie".
Non sono solo i soldi a nuocere, ma anche l'ambizione del potere.
Il ripristino di una Nazione è spesso giocata sul tavolo di avvoltoi e imbonitori, con interessi inimmaginabili.
Un Popolo, rimane spesso il protagonista assente del proprio destino.
WSM
Venetia, giovedì 1 novembre 2018
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.
 

CRIMINI CONTRO L’UMANITA’

La locuzione crimine contro l'umanità definisce le azioni criminali che riguardano violenze ed abusi contro popoli o parte di popoli, o che comunque siano percepite, per la loro capacità di suscitare generale riprovazione, come perpetrate in danno dell'intera umanità.
I crimini contro l'umanità sono in genere distinti dai crimini di guerra e talvolta anche dal genocidio; non tutti gli ordinamenti giuridici prevedono direttamente figure di crimini contro l'umanità, mentre alcuni le prevedono indirettamente, in forma recettizia di trattati internazionali.
L'accusa di crimine contro l'umanità include fra i casi perseguiti: il genocidio, la cosiddetta pulizia etnica, lo sterminio di massa, il democidio, la deportazione, la sparizione forzata, la tortura e talvolta anche i crimini di guerra, lo schiavismo o la distruzione di opere d'arte di grande valore.
 
 

PERSECUZIONE

Si intende per persecuzione l'insieme delle azioni di forza e di atti ostili, diretti contro una o più persone.
Di solito le persecuzioni sono rivolte a comprimere un movimento politico o religioso o a eliminare un gruppo etnico o sociale.
Una definizione di ciò che s'intende come persecuzione è indicato dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (17 luglio 1998) che all'articolo 7, riguardante i crimini contro l'umanità, recita che per: «"persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività».
Nello stesso Statuto viene indicata una casistica di ciò che rientra nel crimine di persecuzione: «Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte»
COMMENTO
Che strana somiglianza esiste anche in questo caso con taluni comportamenti posti in essere dalle autorità d'occupazione straniere italiane contro i Cittadini del Popolo Veneto.
 

STALKING

Per stalking si intende l'atteggiamento persecutorio di un soggetto che molesta la propria vittima fino a generare stati di paura e di ansia e compromettendone anche il normale svolgimento della vita quotidiana.
In inglese, il termine stalking starebbe soprattutto ad indicare un soggetto che cammina in modo furtivo, con circospezione, come un ladro in agguato insomma.
il termine inglese intende soprattutto indicare l'insieme di comportamenti molesti e continui, come appostamenti e pedinamenti fino a vere e proprie intrusioni nella vita privata della vittima.
Tutto ciò è caratterizzato dall'insistenza con la quale il delinquente pretende di avere un contatto personale con la vittima e la tormenta anche con telefonate e comunicazioni fastidiose, oscene o minacciose.
Il tutto di solito degenera anche in aggressioni fisiche e addirittura con l'uccisione della vittima.
L'insistenza e la tenace persistenza dell'aggressore può provocare anche un malessere psicologico nella vittima e chi li attua è un soggetto che commette un atto criminale.
COMMENTO
"Stranamente" ecco un altro atteggiamento crimnale che assomiglia moltissimo a quelli adottati dai mercenari dello stato italiano anche contro i Cittadini del Popolo Veneto.

 

POLISIA PENALE (O DI DETENSIONE)

Nell'ambito della Poliisa Nasionale è istituita la specialità di Polisia Penale (o di detensione) il cui organico, servizi e mezzi sono così articolati:

SERVISIO DETENTIVO FEDERALE con competenza sull'applicazione delle sentenze detentive disposte da Alta Corte di Giustisia e della Corte di Giustisia Federale.
Il servizio è istituito presso il Provveditorato Generale dellla Polisia Nasionale.,

SERVIZIO DETENTIVO STATALE con competenza sull'applicazione delle sentenze detentive disposte da Corti di Justixia Statali e Municipali.
Il servizio è istituito presso ogni Provveditorato di Contea,

 

POLISIA JUDISIARIA

SEZIONE 16 – ART.09
 
Il servizio di Polisia Judisiaria è istituito nell'ambito della Polisia Nasionale e si avvale degli organici, degli strumenti e di ogni mezzo investigativo messo a disposizione dalla SRV.
Attualmente è prevista una (1) Divisione Investigativa Federale con competenza d'indagine sui reati contro il Popolo e la Nazione Veneta, ed è istituita nell'ambito del Provveditorato Generale di Polisia Nasionale e messa a disposizione della relativa Corte di Giustizia Federale.
Attualmente sono previste sedici (16) Divisioni Investigative Statali (o di Contea) con competenza d'indagine sui reati contro la persona e contro il patrimonio ed è istituita nell'ambito di ciascun Provveditorato di Polisia Nasionale e messa a disposizione della relativa Corte Statale di Giustizia.
A livello Municipale la Corte di Giutizia locale si avvale della Sezione Investigativa del Commissariato della Polisia Nasionale per tutti i reati di propria competenza, generalmente contro il patrimonio.
 

CORTE MUNICIPALE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 16 – ART.08

La Corte Municipale di Giustizia è competente per tutti e tre i gradi di giudizio e per tutte le materie di giudizio di loro spettanza, per i procedimenti civili, penali e amministrativi.
In ambito penale, la Corte Distrettuale e’ competente per i reati contro il patrimonio.