Autore: sergio

POLISIA JUDISIARIA

SEZIONE 16 – ART.09
 
Il servizio di Polisia Judisiaria è istituito nell'ambito della Polisia Nasionale e si avvale degli organici, degli strumenti e di ogni mezzo investigativo messo a disposizione dalla SRV.
Attualmente è prevista una (1) Divisione Investigativa Federale con competenza d'indagine sui reati contro il Popolo e la Nazione Veneta, ed è istituita nell'ambito del Provveditorato Generale di Polisia Nasionale e messa a disposizione della relativa Corte di Giustizia Federale.
Attualmente sono previste sedici (16) Divisioni Investigative Statali (o di Contea) con competenza d'indagine sui reati contro la persona e contro il patrimonio ed è istituita nell'ambito di ciascun Provveditorato di Polisia Nasionale e messa a disposizione della relativa Corte Statale di Giustizia.
A livello Municipale la Corte di Giutizia locale si avvale della Sezione Investigativa del Commissariato della Polisia Nasionale per tutti i reati di propria competenza, generalmente contro il patrimonio.
 

CORTE MUNICIPALE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 16 – ART.08

La Corte Municipale di Giustizia è competente per tutti e tre i gradi di giudizio e per tutte le materie di giudizio di loro spettanza, per i procedimenti civili, penali e amministrativi.
In ambito penale, la Corte Distrettuale e’ competente per i reati contro il patrimonio.

CORTE STATALE DI GIUSTIZIA (CORTE DI CONTEA)

La Corte Statale di Giustizia (o di Contea) è competente per tutti e tre i gradi di giudizio e per tutte le materie di giudizio di loro spettanza, per i procedimenti civili, penali e amministrativi.
In ambito penale, la Corte di Contea e’ competente per i reati contro la persona.

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

SEZIONE 16 – ART. 06

La corte federale di giustizia e' competente per tutti e tre i gradi di giudizio e per tutte le materie di giudizio di sua spettanza, ovvero per i procedimenti civili, penali, amministrativi e militari.
In ambito penale, la Corte Federale di Giustizia e’ competente per i reati contro il Popolo Veneto e la Nazione Veneta.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

SEZIONE 16 – ART.05

Nell'ambito dell'OGVP svolge funzioni di:
– consulenza giuridica per l'attività del GVP
– azione di controllo sulla legalità e legittimità dell'attività del GVP
ha competenza istruttoria e di giudizio:
– sulle accuse promosse contri i membri del GVP
– sulle controversie relative alla legittimità delle leggi
– sui conflitti di attribuzione e di competenza tra i servizi dello Stato Federale le Contee e le Municipalità.

I membri designati a presiedere l'Alta Corte di Giustizia sono designati:
– dall'Assemblea Costituente (nr.01 membro)
– dal Consiglio di Stato (nr.01 membro)
– dal GVP (nr.01 membro)
– dai Governatori di Contea (nr.1 per ogni Contea)  16 membri

Il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia è eletto fra i membri del supremo Collegio a scrutigno segreto.

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI

SEZIONE 06 – ARTICOLO 10
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di novanta (90) giorni dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del Dipartimento della Salute.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) giorni prima del previsto ingresso nel territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità diplomatiche Venete presenti nel territorio di provenienza del richiedente.
Anche i familiari previsti (al massimo tre parenti) per l'accompagnamento del cittadino straniero che ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere analogo documento.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo familiare, che ha necessità di rinnovare per motivi sanitari il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 09
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi di lavoro è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di lavoro il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 08
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi di studio è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di studio il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER TURISMO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 07
 
L'autorizzazione  al soggiorno per turismo è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di giorni trenta (30) dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno dieci prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Nel caso il cittadino straniero non abbia potuto, per qualsivoglia ragione, formulare nei termini previsti la richiesta di attribuzione del codice unico, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale dovrà presentarsi e farne esplicita richiesta presso il preposto ufficio del Dipartimento Anagrafe e di attenderne il rilascio se nulla osta.
Allo scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende prolungare il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di rinnovare la richiesta on-line che verrà automaticamente rinnovata una sola volta per i successivi trenta (30) giorni, se nulla osta.

 

SOGGIORNO SPECIALE DIPLOMATICO

SEZIONE 06 – ARTICOLO 06
 
L'autorizzazione  al soggiorno speciale è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe a carico dei diplomatici accreditati presso il Governo Veneto a seguito di nulla-osta del Dipartimento Esteri.
Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta all'accreditamento diplomatico e si esaurisce con esso.
Il Diplomatico accreditato viene munito di un documento con codice unico che ha valore equipollente con quello emesso per i  cittadini Veneti.