Autore: sergio

CITTADINANZA VENETA

SEZIONE 05 – ARTICOLO 05
 
Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità di “Genti Venete” libere e sovrane sulle proprie terre d’origine per diritto naturale.
La cittadinanza veneta è acquisita da ogni membro emancipato di nazionalità veneta che liberamente sceglie di far parte di questa società.
La cittadinanza veneta attribuisce comuni diritti civili e politici e fondamentali doveri cui si è tenuti.
I diritti civili derivanti dalla cittadinanza veneta sono attribuiti di diritto ad ogni persona di origine veneta fin dal proprio concepimento e fino alla propria emancipazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali.
I diritti politici e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza veneta impegnano ogni cittadino a concorrere con gli altri membri della comunità ai doveri sociali e di stabilire comunemente il proprio ordinamento con statuti, codici, norme e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale per l’intero Popolo.
 
commento
vedi anche richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero.
 

NAZIONALITÀ VENETA

SEZIONE 05 – ART. 04
 
La nazionalità veneta è l’espressione di appartenenza al Popolo Veneto che accomuna ogni suo membro per la specificità della propria cultura, lingua, storia, tradizioni e origini etniche.
La nazionalità veneta è l’identità che accomuna le Genti Venete alla Nazione Veneta.
Ogni persona di origine veneta, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali è di nazionalità veneta per diritto naturale.
La nazionalità veneta è un diritto naturale acquisito con la nascita e per discendenza (ius saguinis) se la persona è:
– nata in una famiglia composta da genitori veneti (ovunque sia nata nel mondo);
– nata da madre veneta, anche con genitori non coniugati (ovunque sia nata nel mondo);
Con la nazionalità veneta all'avente diritto sono estesi i benefici derivanti dai diritti civili attribuiti con la cittadinanza veneta.
Lo “Ius soli” non è previsto nei territori della Repubblica Veneta e la nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e cittadinanza al nascituro.
La nazionalità veneta non può essere cancellata o ceduta.
 

IL POPOLO VENETO

SEZIONE 05 – ARTICOLO 01
 
L’OGVP identifica nel Popolo Veneto il Soggetto dotato di personalità giuridica originaria perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.
Il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come pluralità di Persone sovrane del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale e Venete per diritto naturale, libere e sovrane sulle proprie terre d’origine.
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibile a specifici tratti razziali.
Il Popolo Veneto esercita la propria sovranità attraverso lo Stato e le sue Istituzioni.
 

SOVRANITÀ POPOLARE E DELLO STATO

SEZIONE 04- ARTICOLO 08
 
L'OGVP riconosce l'originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.
L'OGVP riconosce l'originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso il mutuo consenso.
La sovranità dello Stato ha solo il precipuo fine di garantire interessi individuali, collettivi e primari quali:
  • la sicurezza nazionale e personale;
  • la pacifica e serena convivenza civile;
  • la giustizia;
  • il perseguimento del bene comune;
  • le giuste libertà individuali e sociali;
  • una buona pubblica e generale amministrazione;
  • le relazioni con gli altri Stati della Comunità Internazionale.
commento
Il potere dello stato e la sua sovranità deriva dal mutuo consenso con cui il Popolo ne delega la facoltà di imperio e di rappresentarlo.
 

AUTODETERMINAZIONE

SEZIONE 04 – ARTICOLO 07
 
L'OGVP riconosce il diritto di autodeterminazione in base al quale:
  • tutti i Popoli possono liberamente scegliere il proprio sistema di governo (autodeterminazione interna);
  • tutti i Popoli devono essere liberi da ogni dominazione esterna, in particolare dal dominio coloniale (autodeterminazione esterna).
  • tutti i Popoli (e non gli Stati) hanno diritto di sovranità sui territori di origine;
  • tutti i Popoli (e poi gli Stati) godono di soggettività giuridica internazionale;
L'OGVP disconosce quei territori la cui sovranità non appartenga al Popolo originario ma ad uno stato straniero che li occupa militarmente, ne utilizza le risorse naturali e lo amministra con un ordinamento giuridico particolare in base al quale i diritti delle popolazioni autoctone non sono equiparati a quelli dei cittadini dello Stato occupante.
 
commento
Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce l'obbligo, in capo alla comunità degli stati, a consentire che un popolo sottoposto a dominazione straniera (colonizzazione o occupazione straniera con la forza), o facente parte di uno stato che pratica l'apartheid, possa determinare il proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l'indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro stato già in essere, o, comunque, a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico[
Tuttavia, tale principio, nell'ambito del diritto internazionale, esplica i suoi effetti solo sui rapporti tra gli stati e non sancisce alcun diritto all'autodeterminazione in capo a un popolo: quest'ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio di diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all'autodeterminazione.
Proposto durante la Rivoluzione francese e poi sostenuto, con diverse accezioni, da statisti quali Lenin e Wilson, tale principio implica la considerazione dei diritti dei popoli, in contrapposizione a quella degli Stati intesi come apparati di governo.
In tal senso, si pone potenzialmente in conflitto con la concezione tradizionale della sovranità statale; la sua attuazione deve inoltre essere contemperata con il principio dell’integrità territoriale degli Stati.
Nella prassi, si è in ogni caso escluso di assegnare al principio di autodeterminazione effetti retroattivi tali da consentire di rimettere in discussione situazioni territoriali definite a seguito dei più importanti eventi bellici del XX secolo, poiché metterebbero in discussione la certezza dei confini nazionali.
Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato.
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizione di popolo. 
Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso. 
Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i popoli hanno una propria soggettività giuridica internazionale.
La Corte suprema del Canada, valutando le rivendicazioni di indipendenza del Québec rispetto al Canada, ha analizzato attentamente tale principio definendone i limiti: di esso sono autorizzati ad avvalersi ex colonie, popoli soggetti a dominio militare straniero, e gruppi sociali cui le autorità nazionali rifiutino un effettivo diritto allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale. (Sentenza 385/1996).
 

 

IUS COGENS – DIRITTO COGENTE

SEZIONE 04 – ARTICOLO 06
 
L'OGVP riconosce tutte quelle norme consuetudinarie del diritto internazionale che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo contravvenire e/o venir meno anche solo in parte.

commento
Lo ius cogens è accolto sia dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 che dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986.
Secondo l'articolo 53 della convenzione del 1969,
« È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere. »
mentre l'articolo 64 prescrive:
« Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine. »
C'è una grande contraddizione nelle norme consuetudinarie quando si afferma che i Popoli hanno il dovere di sudditanza nei confronti del proprio Stato (e non viceversa com'è naturale che sia).
Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato.
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizione di popolo. 
Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso. 
Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i popoli hanno una propria soggettività giuridica internazionale.
 

DIRITTO INTERNAZIONALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

SEZIONE 04 – ARTICOLO 05
 
L’OGVP assimila il diritto internazionale, quale parte del diritto che regola la vita della comunità internazionale e il rapporto fra Stati sovrani e indipendenti e gli altri soggetti da esso riconosciuti.
L’OGVP tuttavia, proprio perché ammette e condivide i principi cardine dei diritti universalmente accettati e condivisi dalla comunità internazionale, accetta e ammette relazioni stabili solo con quegli Stati che siano reale espressione giuridico/organizzativa dei rispettivi Popoli e dotati di una forma di governo che pratichi effettivamente la potestà d'imperio a titolo originario, cioè con il potere derivante e delegato dal proprio Popolo.
 
commento
L’OGVP identifica e riconosce il diritto per ogni Popolo di essere libero e sovrano sulle proprie terre d’origine, di determinare criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni.
L’OGVP, dunque, riconosce solo quegli Stati che si ergono e si formano se è il Popolo a legiferare e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.
L’OGVP, a differenza dell'ordinamento internazionale, che semplicemente prende atto dell’esistenza di uno Stato, individua e riconosce solo quegli Stati le cui modalità di costituzione siano conformi al rispetto dei diritti fondamentali umani, civili e politici.
 

STATI E LORO RICONOSCIMENTO

SEZIONE 04 – ARTICOLO 04
 
L'OGVP riconosce uno Stato se:
  • è considerato tale dalla comunità internazionale;
  • se risiede stabilmente in un territorio non già occupato da un altro Stato sovrano;
  • se è espressione del Popolo originario e stabilmente presente sul territorio;
  • se il Popolo (e non la popolazione stanziante) soggiace (per scelta) ad un governo legittimo e sovrano;
  • se l'apparato di governo esercita effettivamente la propria potestà d'imperio a titolo originario, cioè con il potere derivante e delegato dal Popolo.
commento
Gli Stati riconosciuti dall'OGVP non devono disporre solo di un governo stabile che governa il proprio Popolo e una popolazione residente in un determinato territorio ma devono rispondere anche di eventuali comportamenti ritenuti inidonei all'accettazione nell'organizzazione internazionale, come l'uso della forza per conquistare il governo, la politica più o meno razzista, la salvaguardia delle minoranze etniche e religiose, ecc.
Territorio e popolazione non possono essere considerati unicamente come presupposti materiali per l'acquisto della personalità da parte di uno stato.
Purtroppo sono gli Stati e non i Popoli che sono gli attuali principali protagonisti della vita di relazione internazionale, ma per l'OGVP, qualsiasi Stato, pur dotato di personalità giuridica internazionale, derivante dal principio tradizionale di effettività, non può essere riconosciuto se difetta di compatibilità con fatti e situazioni in contrasto e incompatibili con i valori fondamentali della società internazionale.
Avendo attenzione al principio per cui l’esistenza di ogni persona umana è un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il  mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.