Autore: sergio

CHE RUOLO HA IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO (GVP)

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GVP è l’acronimo di Governo Veneto Provvisorio.

I Movimenti di Liberazione Nazionale, per essere considerati soggetti di diritto internazionale, devono disporre di un “apparato istituzionale” che possa gestire le proprie relazioni internazionali.

In questo senso dispone chiaramente l’art.96 par.3 del I Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (sul diritto umanitario applicabile ai “conflitti armati” di natura internazionale, cui sono equiparate le guerre di liberazione Nazionale che i Movimenti hanno diritto di intraprendere).

Nell’indicare le categorie di Popoli che possono dichiarare di voler rispettare il Protocollo, la norma precisa che tali dichiarazioni possono essere effettuate dall’autorità che rappresenta il Popolo impegnato in un conflitto armato del tipo di cui all’art.1 par. 4, contro un’ “Alta Parte” contraente, ossia un conflitto contro una potenza coloniale, razzista o straniera.

Non è invece necessario, ai fini della soggettività internazionale, il riconoscimento da parte di altri soggetti della società internazionale.

Riflettete … chi dispone di un “apparato istituzionale?”, di chi sono le “istituzioni?” … solo uno Stato dispone di istituzioni ed è per questo che i Movimenti di Liberazione Nazionale sono considerati al pari di uno stato perché il proprio apparato istituzionale deve garantire soprattutto i rapporti internazionali e, come già detto, il Diritto Internazionale, riconosce solo il rapporto fra stati.

RESISTERE PER ESISTERE

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PERCHÈ UNA PERSONA DOVREBBE AUTODETERMINARSI CON IL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE?

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Perché è l’unico soggetto previsto dalle norme del Diritto Internazionale deputato a rivendicare il diritto di autodeterminazione di un Popolo.

Infatti, il Diritto Internazionale riconosce il diritto di autodeterminazione solo ai Popoli piegati da una delle tre condizioni previste:

  1. stato occupante
  2. regime razzista
  3. regime colonialista.

Il Diritto Internazionale riconosce solo il “rapporto fra Stati” e non si riferisce all’autodeterminazione come diritto del singolo individuo.

I Movimenti di Liberazione Nazionale, secondo le norme del Diritto Internazionale stesso, agiscono al pari di uno Stato proprio in virtù delle finalità per cui si è costituito ed è questa una conseguenza del fatto che tali Movimenti sono degli Enti autonomi e indipendenti a livello internazionale.

Il Movimento di Liberazione Nazionale è un soggetto di diritto internazionale, destinatario delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro.

È questa una conseguenza del fatto che tali Movimenti sono degli Enti autonomi e indipendenti a livello internazionale.

Gli stati stranieri che occupano e opprimono i Popoli sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare, a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi.

Il Popolo Veneto, in questo caso, vanta un vero e proprio diritto nei confronti dell’italia oltre a una serie di diritti e pretese nei riguardi degli Stati terzi che sono legittimati a sostenere il Popolo Veneto, fornendo loro ogni forma di assistenza diversa dall’invio di truppe armate.

Nel settore dell’uso della forza l’affermazione del principio di autodeterminazione ha una duplice conseguenza:

  • Ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione.
  • I Movimenti di Liberazione Nazionale in lotta per il diritto di autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo stato che impedisce con la forza tale diritto.

Il principio di autodeterminazione ha avuto anche una grande incidenza su uno dei settori più tradizionali del diritto internazionale, quello concernente l’acquisizione, il trasferimento e la perdita dei titoli di sovranità su  un territorio, mettendo in discussione la conquista coloniale.

Il diritto di autodeterminazione dei Popoli ha valore “ius cogens” che nel diritto internazionale, indica norme di carattere imperativo (ossia cogenti, inderogabili).
Oltre al diritto all’autodeterminazione dei popoli, vi rientrano il divieto di aggressione e le forme più gravi di violazione di diritti umani fondamentali (genocidio e democidio, schiavitù, tortura, apartheid).

Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.

Nell’ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

Il Diritto Internazionale afferma altresì che finché perdura la “Guerra di Liberazione Nazionale”, (ovvero il periodo che noi chiamiamo di Transizione) i Movimenti di Liberazione Nazionale non hanno il diritto di disporre del territorio oggetto di contesa o delle sue risorse naturali.

In ogni caso, durante questo periodo, tale diritto non spetta neppure allo stato occupante, così come precisato dal Tribunale arbitrale nella sentenza del 31 luglio 1989 che dispone che il governo dello stato occupante non può stipulare accordi internazionali relativo al Territorio su cui è stanziato il Popolo in lotta per l’autodeterminazione.

Tutte le sedi istituzionali italiane sono abusivamente stanziate sui nostri territori e anche la presenza dell’Eurogendfor, con una caserma a lei destinata a Vicenza, è illegale.

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COS’È UN MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ?

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L’emergere di “gruppi organizzati in lotta” in nome di un intero Popolo, per realizzare il principio di autodeterminazione dei Popoli e in particolare per liberare il Popolo dal giogo coloniale, sono comunemente denominati “Movimenti di Liberazione Nazionale”.

Non bisogna confondere i Movimenti di Liberazione Nazionale con i partiti insurrezionali che, come avvenuto in italia, hanno costituito il Comitato di Liberazione Nazionale, quale coalizione di partiti per la liberazione dal fascismo.

Il tratto caratteristico dei Movimenti di Liberazione Nazionale è la circostanza che la loro lotta, è legittimata dal diritto internazionale giacché essa mira alla realizzazione del “principio di autodeterminazione dei Popoli”.

Il diritto internazionale promuove la formazione di entità internazionali basate sulle libere aspirazioni della Popolazione, mettendo fine agli imperi multinazionali e ai regimi coloniali.

I Movimenti di Liberazione Nazionale sono legittimati ad agire in nome di un intero Popolo e questo principio è fermamente radicato nel sistema normativo internazionale specificatamente in tre aree:

  • Come postulato anticoloniale;
  • Contro il divieto all’instaurazione e mantenimento di regimi di occupazione straniera, quindi colonialisti;
  • Contro il divieto all’instaurazione e mantenimento di regimi razzisti,

Il diritto all’autodeterminazione, nella sua eccezione esterna, spetta ancor più ai Popoli sottoposti a regime militare straniero, se essi precedentemente facevano parte di uno Stato indipendente o comunque possiedono uno “status” distinto da quella dello stato occupante … in questo caso il Popolo Veneto ha uno status differenziato da quello italiano e la Venetia è una Repubblica, tutt’ora esistente e con più di mille anni di storia.

Il diritto di autodeterminazione dei Popoli ha valore “ius cogens” che nel diritto internazionale, significa norme di carattere imperativo (ossia cogenti, inderogabili).
Il Movimento di Liberazione Nazionale è un soggetto di diritto internazionale, destinatario delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro.

È questa una conseguenza del fatto che tali Movimenti sono degli Enti autonomi e indipendenti a livello internazione.

A differenza per quanto accade per gli insorti, il controllo effettivo di parte del territorio non è, per i Movimenti di Liberazione Nazionale, una condizione essenziale per l’acquisizione della soggettività internazionale.

In sostanza, i Movimenti di Liberazione Nazionale hanno uno status giuridico internazionale rilevante, in ragione degli scopi politici da essi perseguiti e cioè la lotta per liberarsi dalla dominazione di uno stato straniero, da un regime razzista o da un regime colonialista.

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DDF – SEZ.02 – ART.02 – LA COMUNITA’ DI CONVIVENZA

  1. La Comunità di Convivenza è costituita da almeno due individui, che mutuamente compartecipano alla vita di ciascuno l’uno/a dell’altro/a, secondo i comuni espressi interessi.
  2. I componenti della Comunità di Convivenza, non devono essere significativamente legati da sentimenti, ma da valori e interessi comuni, per il cui perseguimento si renda necessaria la condivisione della medesima realtà abitativa.

DDF – SEZ.02 – ART.01 – LA CONVIVENZA

  1. Qual’ora più soggetti decidano di condividere spazi abitativi comuni, per necessità dettate da valori e interessi comuni, si costituiscono in Comunità di Convivenza, vincolate dalla “Carta di Comunità di Convivenza”  dove sono indicati i diritti e i doveri di ciascuno dei membri della Comunità nonchè dalla coabitazione in comune dimora.
  2. Qual’ora due o più soggetti non ancora emancipati, decidano di stabilire una convivenza, per il suo attuarsi è necessario il consenso e il benestare delle rispettive famiglie d’origine, nonchè dalla coabitazione in comune dimora..
  3. Qualsiasi Convivenza determinata da condizioni temporanee si costituisce in via provvisoria e se superiore ai trenta giorni, deve essere comunicata alle Autorità Anagrafica del Distretto ove avviene la coabitazione.

DDF – SEZ.01 – ART.03 – LA FAMIGLIA PRIMARIA (FAMPRI)

  1. La Famiglia è Primaria (FAMPRI) per gli individui che mutuamente hanno deciso di costituirsi in tal senso.
  2. La Famiglia Primaria (FAMPRI) può costituirsi attraverso il mutuo consenso di soggetti emancipati.
  3. Qual’ora due soggetti non ancora emancipati, decidano di costituirsi come famiglia primaria (FAMPRI), per il suo concretarsi è necessario il consenso e il benestare di entrambe le famiglie originarie nonchè di una comune dimora abitativa.

 

DDF – SEZ.01 – ART.01 – LA FAMIGLIA quale Nucleo Sociale Primario

  1. La Famiglia è il nucleo sociale primario, costituito da almeno due individui, che mutuamente compartecipano alla vita di ciascuno l’uno/a dell’altra/o, manifestando la compattezza e solidità giuridica prevista dalla “Carta della Famiglia Autodeterminata”.
  2. I componenti della Famiglia, sono significativamente legati da sentimenti, valori, vincoli di parentela e interessi comuni, nonché dalla condivisione della medesima abitazione e una compartecipata condivisione dei beni secondo quanto dettato dalla “Carta della Famiglia Autodeterminata”.
  3. Considerato che ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità, la Famiglia deve concorrere al naturale compimento di tali peculiarità di ciascuno dei propri membri, originari e acquisiti.
  4. La “Carta della Famiglia Autodeterminata” è il patto siglato scritto e celebrato pubblicamente fra soggetti originari la famiglia stessa.
  5. Nella “Carta della Famiglia Autodeterminata” sono indicati i diritti e i doveri di ciascuno dei propri membri.

PACTA SUNT SERVANDA – RISPETTO DEI TRATTATI

Pacta sunt servanda esprime un principio fondamentale e universalmente riconosciuto del diritto internazionale generale, ovverosia il diritto che si applica a tutti gli Stati e sul quale si basano le relazioni internazionali tra gli Stati: i patti, i trattati, le intese o più in generale gli accordi degli Stati vanno rispettati.
L’art. 26 della Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna, 23 maggio 1969) è rubricata pacta sunt servanda e afferma: «Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede».
L’art. 10 comma 1 della Costituzione italiana stabilisce che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.”
Tale norma si riferisce appunto alle consuetudini internazionali (assieme ad altre controverse fonti generali internazionali) sancendo l’obbligatorietà all’interno dell’ordinamento giuridico italiano di queste ultime.
Poiché “pacta sunt servanda” è appunto una consuetudine internazionale e come tale vincolante tutti gli stati (per l’Italia in virtù dell’art. 10), autorevole dottrina (Rolando Quadri) è giunta a sostenere che anche ai patti debba conformarsi l’ordinamento giuridico italiano in ossequio al principio previsto dall’art. 10.
Se un patto non venisse rispettato dall’Italia, si violerebbe non già lo stesso patto ma al contempo una norma di rango costituzionale.
Tuttavia a parte il riconoscimento di una impeccabile argomentazione logica, non si può, secondo altra parte della dottrina (Conforti), accettare una simile teoria in quanto la volontà del costituente nel redigere l’art. 10 è messa in luce dai lavori preparatori; né potrebbe ipotizzarsi l’assurgere di un trattato internazionale a rango di norma costituzionale.
Visto il proliferare degli accordi nei più disparati settori, si rischierebbe, accettando la visione del Quadri, di aggirare importanti garanzie costituzionali mediante la stipula di trattati.
Discorso diverso può farsi per altri ordinamenti, quali ad esempio gli Stati Uniti d’America o la Francia nelle cui rispettive costituzioni è espressamente previsto l’adattamento ai trattati.

ART. 51 – CARTA DELLE NAZIONI UNITE

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.


Legittima difesa. Diritto internazionale
Nel diritto internazionale, la legittima difesa – quale diritto di uno Stato di opporre una reazione armata, anche con l’assistenza di Stati terzi, a difesa della propria integrità territoriale e indipendenza politica – è contemplata da una norma consuetudinaria che trova conferma nell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. La legittima difesa si configura, infatti, come un’eccezione al divieto dell’uso della forza previsto nell’art. 2, par. 4, della Carta (Uso della forza. Diritto internazionale).
L’art. 51 citato ribadisce il «diritto naturale» alla legittima difesa individuale o collettiva, nel caso in cui si verifichi un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Le misure adottate dagli Stati membri nell’esercizio della legittima difesa devono essere immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza e possono essere mantenute soltanto finché il Consiglio non prenda le decisioni necessarie per ristabilire la pace.


Condizioni per l’esercizio della legittima difesa.
La legittima difesa può esercitarsi solo in caso di attacco armato in atto, sferrato da forze regolari attraverso una frontiera internazionale o attraverso l’invio di bande armate sul territorio di un altro Stato, quando tale operazione, per la sua ampiezza, configuri un’aggressione armata (Aggressione. Diritto internazionale).
L’azione militare deve inoltre rispettare i parametri della necessità e della proporzionalità.
L’art. 51 della Carta dell’ONU e la corrispondente norma di diritto consuetudinario vietano pertanto un’occupazione militare prolungata e l’annessione del territorio dello Stato autore dell’attacco.


La legittima difesa ‘preventiva’.
La nozione di legittima difesa è stata a volte interpretata in modo estensivo, facendovi rientrare anche azioni armate dirette a respingere un attacco militare certo e imminente, ma non ancora sferrato (cosiddetta legittima difesa preventiva).
Secondo gli Stati che l’hanno proposta (Stati Uniti e Israele, in diverse occasioni), tale accezione estesa è ammessa nel diritto internazionale generale, come ritiene anche una parte della dottrina.
Sono invece da considerarsi privi di fondamento nel diritto internazionale ulteriori ampliamenti della nozione, collegati alla lotta contro il terrorismo e finalizzati a legittimare azioni armate condotte contro entità non statali (come Al Qaida o altre organizzazioni terroristiche) anche in territorio estero e senza il previo consenso del sovrano territoriale (cosiddetta ‘azione preventiva’).


Voci correlate
Autotutela. Diritto internazionale
Uso della forza. Diritto internazionale