- La Comunità di Convivenza è costituita da almeno due individui, che mutuamente compartecipano alla vita di ciascuno l’uno/a dell’altro/a, secondo i comuni espressi interessi.
- I componenti della Comunità di Convivenza, non devono essere significativamente legati da sentimenti, ma da valori e interessi comuni, per il cui perseguimento si renda necessaria la condivisione della medesima realtà abitativa.
DDF
DDF – SEZ.02 – ART.01 – LA CONVIVENZA
- Qual’ora più soggetti decidano di condividere spazi abitativi comuni, per necessità dettate da valori e interessi comuni, si costituiscono in Comunità di Convivenza, vincolate dalla “Carta di Comunità di Convivenza” dove sono indicati i diritti e i doveri di ciascuno dei membri della Comunità nonchè dalla coabitazione in comune dimora.
- Qual’ora due o più soggetti non ancora emancipati, decidano di stabilire una convivenza, per il suo attuarsi è necessario il consenso e il benestare delle rispettive famiglie d’origine, nonchè dalla coabitazione in comune dimora..
- Qualsiasi Convivenza determinata da condizioni temporanee si costituisce in via provvisoria e se superiore ai trenta giorni, deve essere comunicata alle Autorità Anagrafica del Distretto ove avviene la coabitazione.
DDF – SEZ.01 – ART.03 – LA FAMIGLIA PRIMARIA (FAMPRI)
- La Famiglia è Primaria (FAMPRI) per gli individui che mutuamente hanno deciso di costituirsi in tal senso.
- La Famiglia Primaria (FAMPRI) può costituirsi attraverso il mutuo consenso di soggetti emancipati.
- Qual’ora due soggetti non ancora emancipati, decidano di costituirsi come famiglia primaria (FAMPRI), per il suo concretarsi è necessario il consenso e il benestare di entrambe le famiglie originarie nonchè di una comune dimora abitativa.
DDF – SEZ.01 – ART.02 – LA FAMIGLIA ORIGINARIA
- La Famiglia è Originaria per i figli naturali che da essa hanno origine e/o per i figli legalmente acquisiti.
DDF – SEZ.01 – ART.01 – LA FAMIGLIA quale Nucleo Sociale Primario
- La Famiglia è il nucleo sociale primario, costituito da almeno due individui, che mutuamente compartecipano alla vita di ciascuno l’uno/a dell’altra/o, manifestando la compattezza e solidità giuridica prevista dalla “Carta della Famiglia Autodeterminata”.
- I componenti della Famiglia, sono significativamente legati da sentimenti, valori, vincoli di parentela e interessi comuni, nonché dalla condivisione della medesima abitazione e una compartecipata condivisione dei beni secondo quanto dettato dalla “Carta della Famiglia Autodeterminata”.
- Considerato che ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità, la Famiglia deve concorrere al naturale compimento di tali peculiarità di ciascuno dei propri membri, originari e acquisiti.
- La “Carta della Famiglia Autodeterminata” è il patto siglato scritto e celebrato pubblicamente fra soggetti originari la famiglia stessa.
- Nella “Carta della Famiglia Autodeterminata” sono indicati i diritti e i doveri di ciascuno dei propri membri.