DDF

DDF – SEZ.02 – ART.02 – LA COMUNITA’ DI CONVIVENZA

  1. La Comunità di Convivenza è costituita da almeno due individui, che mutuamente compartecipano alla vita di ciascuno l’uno/a dell’altro/a, secondo i comuni espressi interessi.
  2. I componenti della Comunità di Convivenza, non devono essere significativamente legati da sentimenti, ma da valori e interessi comuni, per il cui perseguimento si renda necessaria la condivisione della medesima realtà abitativa.

DDF – SEZ.02 – ART.01 – LA CONVIVENZA

  1. Qual’ora più soggetti decidano di condividere spazi abitativi comuni, per necessità dettate da valori e interessi comuni, si costituiscono in Comunità di Convivenza, vincolate dalla “Carta di Comunità di Convivenza”  dove sono indicati i diritti e i doveri di ciascuno dei membri della Comunità nonchè dalla coabitazione in comune dimora.
  2. Qual’ora due o più soggetti non ancora emancipati, decidano di stabilire una convivenza, per il suo attuarsi è necessario il consenso e il benestare delle rispettive famiglie d’origine, nonchè dalla coabitazione in comune dimora..
  3. Qualsiasi Convivenza determinata da condizioni temporanee si costituisce in via provvisoria e se superiore ai trenta giorni, deve essere comunicata alle Autorità Anagrafica del Distretto ove avviene la coabitazione.

DDF – SEZ.01 – ART.03 – LA FAMIGLIA PRIMARIA (FAMPRI)

  1. La Famiglia è Primaria (FAMPRI) per gli individui che mutuamente hanno deciso di costituirsi in tal senso.
  2. La Famiglia Primaria (FAMPRI) può costituirsi attraverso il mutuo consenso di soggetti emancipati.
  3. Qual’ora due soggetti non ancora emancipati, decidano di costituirsi come famiglia primaria (FAMPRI), per il suo concretarsi è necessario il consenso e il benestare di entrambe le famiglie originarie nonchè di una comune dimora abitativa.

 

DDF – SEZ.01 – ART.01 – LA FAMIGLIA quale Nucleo Sociale Primario

  1. La Famiglia è il nucleo sociale primario, costituito da almeno due individui, che mutuamente compartecipano alla vita di ciascuno l’uno/a dell’altra/o, manifestando la compattezza e solidità giuridica prevista dalla “Carta della Famiglia Autodeterminata”.
  2. I componenti della Famiglia, sono significativamente legati da sentimenti, valori, vincoli di parentela e interessi comuni, nonché dalla condivisione della medesima abitazione e una compartecipata condivisione dei beni secondo quanto dettato dalla “Carta della Famiglia Autodeterminata”.
  3. Considerato che ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità, la Famiglia deve concorrere al naturale compimento di tali peculiarità di ciascuno dei propri membri, originari e acquisiti.
  4. La “Carta della Famiglia Autodeterminata” è il patto siglato scritto e celebrato pubblicamente fra soggetti originari la famiglia stessa.
  5. Nella “Carta della Famiglia Autodeterminata” sono indicati i diritti e i doveri di ciascuno dei propri membri.