GLOSSARIO

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI


PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’ASSEMBLEA GENERALE
proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
  1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
  2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
  2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
  1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
  2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
  1. Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
  1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
  2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
  3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
  1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
  2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Articolo 21
  1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
  2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
  3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
  1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
  2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
  3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
  4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
  1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
  2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
  1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
  2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
  1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
  2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
  1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
  2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
  3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

ANNESSIONE TERRITORI VENETI – DECRETO ITALIANO DI ABROGAZIONE

DECOLONIZZAZIONE

La decolonizzazione politica ebbe inizio nel secondo dopoguerra, con l’indipendenza dell’India nel 1947, e si concluse nel 1999, con la restituzione di Macao (ultimo dominio coloniale portoghese e europeo in Asia) alla Cina.

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Committee of 24 (Special Committee on Decolonization)
The Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence of Colonial Countries and Peoples (also known as the Special Committee on decolonization or C-24), the United Nations entity exclusively devoted to the issue of decolonization, was established in 1961 by the General Assembly with the purpose of monitoring the implementation of the Declaration (General Assembly Resolution 1514 (XV) of 14 December 1960).
The Special Committee annually reviews the list of Territories to which the Declaration is applicable and makes recommendations as to its implementation. It also hears statements from NSGTs representatives, dispatches visiting missions, and organizes seminars on the political, social and economic situation in the Territories. Further, the Special Committee annually makes recommendations concerning the dissemination of information to mobilize public opinion in support of the decolonization process, and observes the Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories.

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

a livello federale: i Dipartimenti (o Ministeri) si avvalgono dei Provveditorati Generali;
a livello statale: le Contee si avvalgono dei Provveditorati;
a livello municipale: le Municipalità si avvalgono delle Direzioni o Commissariati;
a livello circoscrizionale: le Circoscrizioni si avvalgono dei  Distretti ed eventualmente di Sezioni.
Il decentramento amministrativo mira a ridistribuire autorità, responsabilità e risorse finanziarie per la fornitura di servizi pubblici tra i diversi livelli di governance.
È il trasferimento della responsabilità per la progettazione, il finanziamento e la gestione delle funzioni pubbliche da parte del governo centrale o regionale, e delle sue agenzie a governi locali, autorità pubbliche semi-autonome o società, ovvero autorità nazionali, municipali, distrettuali o funzionali di zona.
Le tre principali forme di decentramento amministrativo – deconcentrazione, delega e devoluzione – hanno ciascuna caratteristiche diverse.

CREDITI SOCIALI

Il credito sociale è una rendita mensile non cumulabile a limitata spendibilità.
L’avente diritto può usufruire di tale rendita per il pagamento di prescritti beni e servizi nell’ambito del territorio nazionale.
L’utilizzo dei crediti sociali sarà usufruibile solo attraverso il proprio codice unico perché accreditati ed estinguibili mensilmente sul c/c personale della Cassa Nazionale.
Vedi anche REDDITO DI CITTADINANZA

LE CONTEE O STATI FEDERATI

Le Nazioni vicine che potrebbero inizialmente confluire per poi raggiungere il proprio totale ripristino di sovranità sono:
IL MAGGIOR CONSIGLIO (CONSIGLIO FEDERALE)
ART. L-5 OGVP
Il Consiglio Federale (CF), (o Maggior Consiglio), è l’Organo collegiale dei Governatori degli Stati federati (Contee) riuniti in sede congiunta.
Il CF è presieduto da uno dei Governatori di Contea in carica e delegato a rotazione annuale quale Presidente dell’Assemblea Federale.
Il CF concorre col GVP (e quindi col Minor Consiglio) alla determinazione della politica nazionale secondo le indicazioni di Municipalità e Delegazioni che sono vincolanti in materia legislativa sia in termini abrogativi sia propositivi.
IL PRESIDENTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO
Il Presidente del Consiglio Federale è nominato a rotazione annuale fra i Governatori di Contea degli Stati Federati.
Rappresenta e coordina i lavori dell’Assemblea con competenza legislativa concernente la politica attuativa nazionale.
IL GOVERNATORE DI CONTEA
Il Governatore della Contea rappresenta lo stato federato ed è Capo del Governo Statale.
Il Governatore di Contea è nominato a rotazione annuale fra tutti i Reggenti delle Municipalità che fanno parte dello stato federato.

CONSEU

Da non confondersi con l’Organizzazione delle nazioni e dei popoli non rappresentati di tutto il mondo (UNPO).
I SUOI OBIETTIVI
  1. Promuovere il riconoscimento delle diverse sensibilità delle nazioni senza stato d’Europa e dei loro diritti collettivi.
  2. Scambiare esperienze scaturite dalle diverse realtà delle nazioni senza stato d’Europa.
  3. Proporre formule di collaborazione tra le diverse organizzazioni che fanno parte del CONSEU nel pieno rispetto dell’indipendenza di ogni organizzazione e in spirito di solidarietà e collaborazione.
  4. Formulare delle proposte concrete da presentare alle istituzioni europee.
  5. Sostenere iniziative per la protezione dell’identità culturale delle nazioni senza stato d’Europa.
  6. Sostenere le organizzazioni che nel loro contesto statale soffrono discriminazioni o aggressioni a causa del loro impegno per i diritti collettivi del loro popolo.

 

COMUNITA’ LOCALI – IL DELEGATO

Per Comunità Locale  si intende l’insieme socialmente organizzato di individui che condividono una particolare limitata estensione geografica e il cui territorio coincide quasi sempre con un centro abitato, un borgo, un quartiere.

La Comunità Locale è anche intesa come il centro della vita di relazione dell’individuo ed è spesso espressione della tipicità e della caratteristica realtà territoriale.
Tutte le Comunità Locali costituiscono il massimo decentramento territoriale dei vari Distretti Amministrativi.
Con decisione espressa dai Cittadini del luogo, tutte le Comunità Locali sono designate dal Consiglio Distrettuale di ogni Distretto Amministrativo.
Per tutte le questioni cui è chiamata a concorrere, la Comunità Locale si determina con il voto a democrazia diretta avvalendosi del proprio Delegato detentore di limitata rappresentatività (non facoltà decisionale) quale espressione della diretta volontà popolare dei Cittadini di cui è portavoce.
Ogni Comunità Locale costituisce la DELEGAZIONE ELETTORALE nel cui ambito si svolge l’elezione del DELEGATO.
IL DELEGATO
Rappresenta la Comunità Locale il DELEGATO eletto fra i Cittadini maggiorenni e membri della collettività residente da almeno tre anni.
Per eleggere il proprio Delegato, la Comunità Locale con limitato numero di Cittadini residenti concorre con altre Comunità Locali territorialmente limitrofe, ma appartenenti al medesimo Distretto Amministrativo e Municipalità.
Attraverso il proprio Delegato, la Comunità Locale partecipa attivamente e concorre alla politica e all’amministrazione del proprio Distretto Amministrativo e della Municipalità di cui fa parte.
Il Delegato eletto è anche membro del Consiglio della Municipalità.
Il Delegato eletto assolve all’incarico di Reggente (ex Sindaco) della Municipalità con rotazione annuale fra tutti i Delegati eletti al Consiglio della Municipalità.
Per tutte le questioni cui è chiamata a concorrere, la Comunità Locale si determina con il voto a democrazia diretta avvalendosi del proprio Delegato detentore di limitata rappresentatività (non facoltà decisionale) quale espressione della diretta volontà popolare dei Cittadini di cui è portavoce.
UN PO’ DI STORIA
Il riferimento più antico è del 1116.
Si ritiene che, attorno al XII secolo, tra gli abitanti di uno stesso villaggio (o di più villaggi soggetti alla stessa giurisdizione) fosse sorto il comune interesse di mettere mano collettivamente ad alcune questioni, riguardanti tutti indipendentemente dall’estrazione economica e sociale.
Era necessario, per esempio, regolamentare l’uso dei beni pubblici, come boschi, pascoli e acque, organizzare la manutenzione della chiesa, ma anche di strade, ponti e pozzi, occuparsi dei servigi da rendere al signore locale.
Questa autonomia restava comunque sottoposta al governo centrale, che imponeva le tasse, legiferava sulla giustizia e pretendeva un certo numero di soldati.
A capo della comunità stava il meriga o mariga (in latino maricus), un rappresentante eletto liberamente dalla popolazione riunita in consiglio (vicinia) o dal feudatario locale nel caso ce ne fosse uno.
Con la Serenissima, questo ordinamento fu in gran parte mantenuto: la regola si evolse in villa, divisa in più colmelli (altrimenti detti comuni o desene), ciascuno con un proprio meriga.
LA VICINA
Nel Medioevo la vicinia era lo spazio dove si conduceva la vita quotidiana, spesso conteneva una chiesa, da qui prendeva il nome, e le botteghe.
Vi vivevano famiglie per intere generazioni, di indifferente ceto sociale, era un nucleo di densa solidarietà sociale, nella vicinia era nelle assemblee che si discutevano e decidevano le regole.
Il suo nome deriva da vicus-i (“villaggio” in latino), dal quale si analogizza l’assemblea dei villani, ovvero degli abitanti della villa.
Queste assemblee prendevano anche nome di vicinanze, università agrarie, o terrazzani.
Il termine vicinia assume diversi significati a seconda del contesto: in ambiti urbani, come a Brescia o Bergamo, indicava una specie di comitato di quartiere.
In ambiti rurali aveva un significato simile all’odierna amministrazione comunale.
La vicinia di San Pancrazio a Bergamo, è quella che ha conservato un’abbondante documentazione che permette la ricostruzione di come si sia evoluta nel tempo questa forma di società urbana, a sostegno dei comuni.
Era consuetudine ritenere “vicini” gli abitanti originari di una località.
Essi erano i discendenti di famiglie che abitavano ab immemore nella località.
Agli originari si contrapponevano i forestieri.
Esempi di vicinie sono le Vicinie della Valcamonica e alcune Magnifiche Comunità come quelle di Cadore, Folgaria, Fiemme e Locarno.

COLONIALISMO

Il termine indica anche, in senso stretto, il dominio coloniale mantenuto da diversi Stati europei su altri territori extraeuropei lungo l’età moderna e indica quindi il corrispettivo periodo storico, cominciato nel XVI secolo, contemporaneamente alle esplorazioni geografiche europee, assumendo nel XIX secolo il termine di imperialismo, e formalmente conclusosi nella seconda metà del XX secolo, con la vittoria dei movimenti anti-coloniali.
Il termine indica anche l’insieme di convinzioni usate per legittimare o promuovere questo sistema, in particolare il credo che i valori etici e culturali dei colonizzatori siano superiori a quelli dei colonizzati.

CODICE ETICO

DEFINIZIONE
Il codice etico è uno dei principali documenti che rappresentano il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV).
È la regola per eccellenza ovvero il caposaldo etico del MLNV.
È un documento scritto per agevolare il nostro riferimento ai principi cardine dei nostri intenti.
È rivolto ai membri del Direttivo ma anche a tutti coloro i quali hanno deciso di condividere e partecipare al percorso intrapreso dal MLNV.
Condivisione e partecipazione sono due vincoli essenziali per essere e sentirsi parte del MLNV.
L’ideale del MLNV, vale a dire l’incondizionato e totale ripristino di sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre d’origine, è il fine che tutti i membri e i partecipanti hanno in comune.
Ecco perché al MLNV non si partecipa con una sottoscrizione ma si aderisce intervenendo, secondo le proprie capacità e possibilità, alla comune lotta di liberazione.
Per partecipare è necessario comprendere prima e poi scegliere di autodeterminarsi e di rivendicare la propria sovranità, come Persona e come Popolo.
Attraverso la nostra “carta dei valori” viene stabilito il principio etico generale a cui devono ispirarsi tutti i membri del MLNV.
Orientati dalla tipicità culturale, dalle tradizioni e anche dalla comune fede ai principi e valori cristiani del Popolo Veneto, tutti i membri devono adottare criteri di
  • trasparenza,
  • correttezza,
  • efficienza,
  • spirito di servizio,
  • collaborazione
  • e reciproca valorizzazione.
Con la carta dei valori il MLNV adotta indicatori morali inalienabili e coerenti col fine che si è preposto.
Alla luce di tali principi coniamo la nostra dottrina dei doveri per attribuire ai nostri comportamenti un compatibile status deontologico.
MEMBRI DEL MLNV  E PERSONE INTERESSATE – RAGGIO D’APPLICAZIONE
Tutti i membri di ogni ordine e grado del MLNV partecipano e cooperano con onorabilità e secondo le proprie reali possibilità alla realizzazione della missione.
Il concorso personale è determinato dalle capacità e dalle possibilità individuali uniformate se possibile alle proprie aspirazioni.
Alla realizzazione e allo sviluppo della missione possono concorrere soggetti latori di comuni e condivisibili interessi anche se per ragionevoli motivazioni non intendano rendere pubblica la loro partecipazione e cooperazione.
I membri di ogni ordine e grado del MLNV sono tenuti a ispirarsi e conformarsi ai principi del presente codice etico.
FONDAMENTO GIURIDICO DEL MLNV
Il MLNV è un soggetto di diritto internazionale qualificato dalla sua legittimazione internazionale basata sul diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto.
MISSIONE DEL MLNV
Rivendicazione del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.
Ripristino di sovranità del Popolo Veneto.
Progettazione e cooperazione per la rifondazione della Repubblica Veneta.
RADICI STORICHE, CULTURALI ED ETICHE
Il MLNV approva e si identifica nel principio per il cui il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta fondano le radici storiche, culturali ed etiche sulle proprie origini cristiane.
CONDOTTA
L’etica per la quale si è costituito il MLNV stabilisce che lo status deontologico della politica e di ogni condotta sia conforme a tali criteri e per i soli fini per i quali si è costituito concretandosi in  comportamenti leciti e moralmente giusti.
L’onestà rappresenta il principio basilare per tutte le attività del MLNV, le sue iniziative e le sue comunicazioni e la stessa gestione organizzativa.
I rapporti a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti educati, di collaborazione, sincerità e reciproco rispetto.
Tutti i membri sono tenuti alla massima trasparenza nei propri intenti e nei rapporti, come pure ad un’adeguata riservatezza nella trattazione dei compiti affidatigli.
PRINCIPIO DI VALIDITA’ LEGALE
Il MLNV si impegna a rispettare tutti i principi morali etici e civili e i Patti internazionali ispirati da questi.
SOVRANITA’ PERSONALE
Il MLNV riconosce ogni essere umano come Persona, espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità e sovranità personale.
POPOLO VENETO
Il MLNV si riconosce e si identifica nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre d’origine secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, della propria fede cristiana (*), delle proprie tradizioni e delle proprie origini etniche.
SVILUPPO, PROGRESSO E MUTUO CONSENSO
Il MLNV ritiene che il Popolo Veneto debba promuovere l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni, determinando criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzandoli attraverso il mutuo consenso.
NAZIONE VENETA
Il MLNV ritiene e promuove il diritto del Popolo Veneto di affermarsi come Nazione fra le Nazioni e abbia diritto di determinarsi come entità statuale e come tale di legiferare e stabilire il proprio ordinamento con leggi, statuti, codici, norme, e regolamenti aventi valore nei confronti di tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.
WSM
Venetia, mercoledì 3 luglio 2013
Sergio Bortotto
Presidedente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

* il Vangelo di San Marco è cronologicamente il primo dei quattro Vangeli canonici