GLOSSARIO

BOICOTTAGGIO

Oltre che a tali fini moralizzatori l’azione di boicottaggio può essere posta in essere anche a scopi economici.
Vi sono almeno tre tipi di boicottaggio: di “coscienza”, “strategico” ed uno “etico-strategico”.
Il boicottaggio di coscienza risponde allo scopo di compiere azioni volte a correggere un’attività considerata contraria ai principi morali o dannosa. Un esempio in questo senso è il boicottaggio degli OGM o di prodotti e servizi di una società che adotta comportamenti ritenuti scorretti.
Il boicottaggio strategico ha invece finalità politiche o economiche e viene intrapreso da gruppi organizzati o anche da stati o organizzazioni internazionali al fine di modificare comportamenti in atto presso altri gruppi o stati usando ritorsioni economiche e commerciali sugli stessi.    Un esempio in tal senso è il boicottaggio statunitense dei prodotti cubani.
“il boicottaggio definito come “etico-strategico”, condivide in qualche maniera entrambe le posizioni.    Consiste in una forma di ribellione e rifiuto di quei prodotti “eticamente scorretti”, ma in maniera “strategica”, vale a dire un boicottaggio che porti dei danni economici alle aziende incriminate.   Con tale espressione si intende il modo che molte persone hanno per evitare di comperare (e quindi sostenere) prodotti derivanti dall’inaccettabile sfruttamento umano o del pianeta: prodotti direttamente fabbricati da persone (spesso bambini) in condizioni di lavoro estremamente disumane e, spesso, indotte dal sistema economico; marche che, pur di raggiungere il maggior profitto, non rispettano la dignità umana ed il valore del lavoro; prodotti altamente inquinanti, pericolosi per la saluta del pianeta o per la salute umana, creati nel nome del “libero mercato” e del “massimo profitto” che, pur essendo lesivi ed in più difficilmente degradabili, vengono comunque commerciati.
Questo modo di boicottare è la maniera che ogni singolo soggetto possiede per ribellarsi al contingente sistema economico ed è la maniera che ogni singolo soggetto possiede per non sovvenzionare marche o prodotti derivanti da tale logica di mercato.
In taluni casi si può verificare il caso in cui il boicottaggio di coscienza assume una espansione tale da poter organizzarsi in movimento in grado di espandersi e trovare sostenitori rapidamente.
Una delle vittorie più significative ottenute mediante il boicottaggio fu l’abolizione del regime dell’apartheid in Sudafrica.
In questo caso si potrebbe benissimo parlare di coscienza presa!
Il successo di un boicottaggio, come movimento non strutturato, dipende dalla sua capacità di diffondere il messaggio.
Grazie all’avvento di internet con i siti web, i blog ed i forum la capacità di comunicazione dei movimenti di boicottaggio è aumentata consentendo di raggiungere un numero maggiore di potenziali aderenti.

AUTODETERMINAZIONE…DIRITTO DI

Affrontiamo ogni giorno i contraccolpi che gravano sul nostro futuro.
Coloro che fanno qualcosa per garantirlo e migliorarlo
sono reietti, derisi, ripudiati, respinti … ma ogni giorno sono sempre di più.
Come un tempo, anche oggi
c’è chi è abituato ad abusare, a lucrare e gozzovigliare a discapito degli altri.
Ci è stato strappato il diritto di decidere
senza impedimenti e autonomamente come e quando vivere la nostra vita.
Ci è stato negato l’innato e fondamentale diritto di autodeterminazione
che custodisce i sacrosanti principi che
tutti noi rivendichiamo nelle lotte di ogni giorno.
Noi siamo
ciò che abbiamo deciso di essere
e liberamente
abbiamo deciso di essere ciò che siamo
da sempre un Popolo e una Nazione.
WSM
Con onore e rispetto
Venethia, mercoledì 16 agosto 2023

 

 

 


Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce l’obbligo, in capo alla comunità degli stati, a consentire che un popolo sottoposto a dominazione straniera (colonizzazione o occupazione straniera con la forza), o facente parte di uno stato che pratica l’apartheid, possa determinare il proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l’indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro stato già in essere, o, comunque, a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico (c.d.: «autodeterminazione esterna»).
Il principio, nell’ambito del diritto internazionale, esplica i suoi effetti solo sui rapporti tra gli stati e non sancisce alcun diritto all’autodeterminazione in capo a un popolo: quest’ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio di diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all’autodeterminazione.

Il principio non è applicabile ai paesi sottoposti a occupazione straniera prima della fine della seconda guerra mondiale (irretroattività), a meno che non si tratti di paesi coloniali.
Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti e obblighi) per tutta la Comunità degli Stati.
Inoltre, questo principio è anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione viene ratificato da leggi interne: per esempio, in Italia, vi è la L. n. 881/1977; nell’ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
L’autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. AustraliaC.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140)Ciò nonostante, esso continua a essere contraddistinto da margini di incertezza giuridica, sia riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, in particolare rispetto all’individuazione dei gruppi destinatari del corrispettivo diritto; sia riguardo alla possibilità che tale diritto possa essere esercitato al di fuori del contesto coloniale per condurre alla creazione di un nuovo Stato.
L’autodeterminazione dei pop—oli trova pieno riconoscimento giuridico nel 1945 con l’adozione della Carta delle Nazioni Unite. La Carta richiama il principio nel preambolo, all’art. 1, concernente le finalità dell’organizzazione, e all’art. 55, relativo all’azione delle Nazioni Unite in ambito economico e sociale e di promozione del rispetto dei diritti dell’uomo. Va notato tuttavia come, aldilà di questi riconoscimenti di natura generale e programmatica, l’autodeterminazione non appaia nei capitoli XI e XII relativi all’amministrazione dei territori coloniali, nelle rispettive forme dei territori non autonomi e delle amministrazioni fiduciarie. L’assenza nella Carta di meccanismi istituzionali e di specifiche procedure per dare attuazione al principio di autodeterminazione deriva dalle posizioni assunte da Francia e Gran Bretagna durante i lavori preparatori; queste miravano a garantire ampia discrezionalità alle potenze coloniali nello stabilire quando i popoli e i territori “d’oltremare” sotto il loro controllo avrebbero raggiunto quel grado di civilizzazione e di organizzazione politica necessario perché potessero costituirsi in nuovi Stati (Oeter, S., Self-Determination, in Simma, B., a cura di, The Charter of the United Nations. A Commentary, III ed., Oxford, 2012, 313 ss.).

È solamente con l’impetuosa affermazione dei movimenti indipendentisti nei contesti coloniali dell’Africa e dell’Asia, che il principio di autodeterminazione assume i contorni di un vero e proprio “diritto all’autodeterminazione” di cui i popoli sono destinatari, in quanto titolari o, perlomeno, beneficiari (per la tesi, prevalente nella dottrina italiana, secondo cui i popoli sarebbero meri beneficiari dell’obbligo degli Stati di rispettare il principio di autodeterminazione si veda, per tutti, Arangio Ruiz, G., Autodeterminazione (diritto dei popoli alla), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 1 ss.). Con le due risoluzioni 1514 (XV) e 1541 (XV), adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1960, si cristallizza una opinio iuris generalizzata, accompagnata da una successiva prassi applicativa guidata dalla stessa Assemblea generale, che riconosce in maniera incondizionata il diritto all’autodeterminazione in capo a tutti i popoli sottoposti a dominio coloniale; secondo la formula stabilita dalla stessa risoluzione 1541, i popoli possono liberamente scegliere tra l’indipendenza, un accordo di libera associazione con la madrepatria ovvero l’integrazione nello Stato amministrante. Con la risoluzione 2625 (XXV) sui principi di diritto internazionale che regolano le relazioni amichevoli tra Stati, approvata dall’Assemblea generale nel 1970, viene data compiuta espressione all’opinio iuris che il principio di autodeterminazione dei popoli si estenda anche a quelle situazioni in cui una popolazione sia sottoposta ad un qualsiasi dominio straniero, non necessariamente di natura coloniale (Tancredi, A., Autodeterminazione dei popoli, in Diz. dir. pubbl. Cassese, Milano, 2006, 568 ss.). L’adesione degli Stati a tale principio è stata poi riaffermata nel 1975 al Cap. VIII dell’Atto Finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in Int. L. Mat., 1975, 1292 ss.) e nel 1993 al par. 2 della Dichiarazione conclusiva della Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna (UN doc. A/CONF.157/23).

Per quanto concerne il diritto pattizio, risalgono al 1966 i due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti sociali, economici e culturali, il cui comune art. 1 riconosce il diritto all’autodeterminazione politica, economica, sociale e culturale di tutti i popoli. Il secondo paragrafo dell’art. 1 prevede anche il diritto dei popoli a disporre liberamente delle proprie risorse naturali, nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle esigenze della cooperazione economica internazionale. In questo secondo paragrafo, trova espressione pattizia il corollario della sovranità permanente dei popoli alle proprie risorse naturali, sviluppatosi soprattutto grazie all’azione dell’Assemblea generale (si veda soprattutto la risoluzione 1803 del 1962). Il terzo paragrafo dell’art. 1, oltre all’obbligo degli Stati di rispettare il diritto all’autodeterminazione, prevede anche l’obbligo positivo di promuoverlo. La natura erga omnes partes del principio in esame è stata messa in luce dal Comitato dei diritti umani nel 1984 nel General Comment No. 12, in cui ha stabilito che gli obblighi di cui all’art. 1 si applicano agli Stati, anche quando il popolo destinatario non sia da essi dipendente e che, in questi casi, gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le misure positive per facilitare la realizzazione e il rispetto del diritto all’autodeterminazione e dei suoi corollari (UN doc. HRI/GEN/1/Rev.1). Infine, per quanto concerne il diritto internazionale regionale, il diritto all’autodeterminazione e alla sovranità permanente sulle risorse naturali è riconosciuto dalla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli agli artt. 20 e 21.

Ci si chiede oggi se il principio di autodeterminazione dei popoli, fatta eccezione per le poche vicende di teatri di crisi ereditati dall’era coloniale, come la Palestina (si veda, in ultimo, il richiamo al diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese al par. 1 della risoluzione 67/19, adottata dall’Assemblea generale il 29.11.2012, con cui la Palestina ha acquisito lo status di Stato osservatore non membro delle Nazioni Unite) e il Sahara occidentale, abbia esaurito la sua ragione di essere, proprio in virtù dell’ormai conclusa esperienza della decolonizzazione. In particolare, la prassi degli Stati e della comunità internazionale nella fase Post Guerra Fredda sembra avere ridimensionato la portata e gli effetti del principio, da cui deriverebbe un diritto in capo ai popoli di emanciparsi da un’autorità di governo straniera, nemica o anche solamente considerata illegittima, per riaffermare in maniera netta l’esigenza del rispetto del principio di integrità territoriale degli Stati. La comunità internazionale, a partire dagli anni Novanta, ha mostrato unità di intenti nei contesti più diversi, dai Paesi Baschi alla Cecenia, passando per il Somaliland, nel riaffermare il principio di integrità territoriale degli Stati (si veda Crawford, J., State Practice and International Law in Relation to Secession, in Br. Yearb. Int. L., 1998, 85 ss.). Il principio di autodeterminazione è stato sempre più declinato nella sua accezione interna, cioè, come un diritto a ottenere dal governo dello Stato un trattamento rispettoso dell’identità culturale, linguistica e politica della popolazione.

L’individuazione di un punto di equilibrio cui sarebbe giunto il diritto internazionale, in una prospettiva di bilanciamento tra autodeterminazione dei popoli e diritto all’integrità territoriale degli Stati, è evidente nel parere sulla Secessione del Quebec emanato dalla Corte suprema canadese nel 1998 (C. supr. Can., 20.8.1998, Reference Re Secession of Quebec)Il Governo federale canadese aveva chiesto alla Corte suprema se, ai sensi del diritto internazionale, le istituzioni provinciali del Quebec godessero di un diritto a dichiarare e perfezionare la separazione della provincia francofona dalla federazione canadese. La Corte suprema stabilisce che il diritto all’autodeterminazione, nel diritto internazionale contemporaneo, avrebbe una prevalente declinazione “interna” e il diritto a separarsi dallo Stato sarebbe riconosciuto da una norma positiva di diritto internazionale, ove il popolo sia sottoposto a un dominio coloniale o straniero. La Corte suprema presenta anche una terza ipotesi, non realizzata nel caso di specie, di un diritto all’autodeterminazione “esterna” nei casi di violazioni sistematiche commesse dal governo dello Stato nei confronti dei diritti di una parte della popolazione; ma esprime dubbi sul fatto che il c.d. diritto alla secessione come “ultimo rimedio” sia già diventato parte del diritto internazionale positivo.

Come già notato, nel parere sul Kosovo, la Corte internazionale di giustizia non si è pronunciata sul diritto all’autodeterminazione della popolazione kosovara, come rimedio alle politiche di repressione portate avanti dal Governo di Belgrado durante gli anni Novanta. Tuttavia, dal procedimento consultivo, emerge che tra i più di 40 Stati che hanno partecipato al procedimento davanti alla Corte, 13 di questi hanno affermato il diritto alla secessione rimedio come fondamento giuridico delle pretese kosovare (si veda Pertile, M., Il parere sul Kosovo e l’autodeterminazione assente: quando la parsimonia non è una virtù, in Gradoni, L.-Milano, E., a cura di, Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo: un’analisi critica, Padova, 2011, 89 ss.). Lo stesso Piano Ahtisaari, che nel 2007 aveva promosso la soluzione di un Kosovo indipendente sotto supervisione internazionale, prendeva atto del clima di ostilità e di sfiducia nei confronti del Governo di Belgrado in conseguenza delle repressioni dell’era Milosevic e, quindi, faceva propria la necessità di una separazione dalla Repubblica di Serbia (Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, UN doc. S/2007/168/Add.1). Sebbene sia anche significativo (11) il numero degli Stati che, invece, hanno fermamente negato l’esistenza di un diritto all’autodeterminazione “post-coloniale” e sostenuto la prevalenza del diritto all’integrità territoriale, l’ingente mole di prassi e di espressione di opinio iuris motivata dall’indipendenza del Kosovo mostra come il punto di equilibrio individuato dalla Corte suprema canadese nel parere sul Quebec non sia affatto stabile. Peraltro, la stessa Corte internazionale di giustizia, in un passo del proprio parere, ha limitato l’ambito di applicazione soggettiva del principio di integrità territoriale, affermando che esso sarebbe “confinato” alle relazioni tra Stati e revocando, quindi, in dubbio che il diritto stesso al mantenimento dei confini internazionalmente riconosciuti possa essere opposto a gruppi non statali che ambiscano alla separazione (C.I.J.Unilateral Declaration of Independence of Kosovo, cit.).

Nonostante la prassi sia ancora limitata e nonostante la dottrina che sostiene l’autodeterminazione “esterna” come ultima ratio svolga, anche per la summenzionata limitatezza, le proprie argomentazioni utilizzando un approccio deduttivo, ancorato principalmente a una lettura a contrario delle simili clausole di salvaguardia dell’integrità territoriale degli Stati contenute nella Dichiarazione Finale della Conferenza di Helsinki del 1975 e nella Dichiarazione Finale della Conferenze di Vienna del 1993 (approccio deduttivo che “cozza” con la nozione di diritto consuetudinario che emerge dall’Art. 38, par. 1, lett. b) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia), gli elementi sopra esposti, unitamente al caso della recente indipendenza del Sud Sudan, sembrano indicare uno stato del diritto internazionale sulla materia di nuovo “fluido”, in cui il diritto all’autodeterminazione potrebbe assumere nuove forme e esprimere le proprie potenzialità sul piano internazionale, in contesti differenti da quelli in cui era originariamente emerso. Il legame tra sovranità, territorialità e legittimità del governo, proiettato nell’emersione del principio di autodeterminazione dei popoli e già evidenziato, quasi un secolo fa, dalla Commissione internazionale di giuristi nel rapporto relativo alle Isole Aaland, non sembra potere essere reciso nel diritto internazionale, del XXI secolo, sempre più rispondente alle istanze degli individui e dei gruppi non statali.

ART. 96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

1.  Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo.
2.  Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest’ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.
3.  L’autorità che rappresenta un popolo impegnato contro un’Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all’articolo 1 paragrafo 4 (vedi sotto), potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avrà, in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti:
a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorità nella sua qualità di Parte in conflitto;
b) la detta autorità eserciterà gli stessi diritti e assolverà gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e
c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.
Art. 1 Principi generali e campo di applicazione
1.  Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
2.  Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.
3.  Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle situazioni previste nell’articolo 2 comune a dette Convenzioni.
4.  Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell’esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni.

ANNESSIONE

L’annessione è l’atto tramite cui uno Stato amplia il proprio territorio, nella maggior parte dei casi a scapito di un altro stato.
L’annessione può avvenire a danno di una porzione del territorio di un altro Stato, che continua ad esistere (annessione propriamente detta).
Oppure può riguardare l’intero territorio di un altro Stato, che cessa pertanto di esistere, specialmente se a seguito di sconfitta militare (debellatio e incorporazione). In tale secondo caso, l’annessione era giustificata dalla necessità di mantenere la sicurezza all’interno del territorio.
L’annessione non è il contrario né della “cessione” né della “secessione” e non è sinonimo di “fusione”.
L’annessione, difatti, è un atto unilaterale in cui il territorio viene tenuto da uno Stato e legittimato attraverso il riconoscimento generale da parte degli organismi internazionali.
Nel diritto internazionale contemporaneo, l’annessione illegale di un territorio da parte di una potenza occupante si deve considerare privo di effetti giuridici.
Fino al termine della prima guerra mondiale e alla messa al bando dell’uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, l’annessione poteva essere la conseguenza legale della sconfitta militare e debellatio dell’avversario.
In passato, l’annessione poteva anche fare seguito all’occupazione militare di territori che non sono sotto sovranità di alcuno Stato (res nullius).
In tal caso, l’annessione deve essere effettiva e con l’intenzione di sottoporre il territorio alla propria sovranità, oltre che notificata agli stati terzi, come definito dalla Convenzione di Berlino del 1885.
Quando l’annessione avviene tramite accordo internazionale, specie se in cambio di contropartita in denaro (es., la cessione delle isole Caroline da parte della Spagna alla Germania nel 1899 per 25 milioni di pesetas, o la vendita della Louisiana dalla Francia agli Stati Uniti) o come compensazione per danni di guerra (es., i territori tedeschi passati al Belgio o a Polonia e Unione Sovietica), si parla di cessione.
Durante la seconda guerra mondiale, l’impiego delle annessioni ha privato intere popolazioni dei diritti previsti dal diritto internazionale in materia di occupazione militare.
I fautori della quarta Convenzione di Ginevra hanno reso molto più difficile per uno Stato l’aggiramento del diritto internazionale attraverso l’uso di un’annessione.

TERON O POLENTON – SEMPRE ITALIANI SONO.

Il termine "terrone" (in italiano) o "teron" (in lingua veneta) viene spesso usato per indicare persone del sud-italia, così come l'appellativo "polentone" (in italiano) o "polenton" (in lingua veneta) viene spesso usato per indicare persone originarie del nord-italia, spesso di origine veneta.
Questa distinzione la dice lunga sul significato che noi attribuiamo ai due termini.
Sia l'uno che l'altro, infatti, vengono accollati a persone meridionali o settentrionali cioè del sud o del nord … italia.
Entrambi i termini vengono così impropriamente adoperati, spesso in modo dispregiativo, per additare soggetti di diversi luoghi di origine.
Ma tutti questi luoghi sono ad oggi territori occupati illegalmente dall'italia.
Per noi del MLNV pertanto, l'attribuzione del termine "teron" o "polenton" è significativo per qualificare una persona che si ritiene italiana, a prescindere dalle proprie origini.
Se un veneto si manifesta italiano per noi è un "polenton", se lo fa un napoletano o un siciliano per noi è un "teron".
Non può esserlo se identifica la propria origine derivante dalla libera appartenenza al proprio Popolo al quale si sente accomunato da un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato … la propria Nazione.
Le origini italiane non ci possono essere imposte perché non esistono… il Veneto è di origine veneta, sicuramente non del nord-italia.
Il Napoletano è di origine napoletana, sicuramente non del sud-italia.
Così anche altri Popoli, i cui territori sono stati totalmente o parzialmente occupati dall'italia, (pensiamo per esempio al "Sud Tirol") hanno origini differenti e hanno sviluppato civiltà diverse.
Lo stato italiano tenta ancora oggi di spersonalizzare l'identità dei Popoli delle Nazioni da lui soggiogate.
Attribuisce loro una forzata e inesistente identità italiana e annichilisce le rispettive civiltà attribuendosi arbitrariamente anche paternità che non ha.
Si pensi a casa scrive per esempio Wikipedia di Marco Polo: "Marco Polo … è stato un ambasciatore, scrittore, viaggiatore e mercante italiano", per non dire di Vivaldi tacciato come "compositore e violinista italiano".
Ma che vergogna.
WSM
Venetia, 8 novembre 2018
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

FORZA – USO DELLA…

Nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione ha avuto una duplice conseguenza.
Da un lato,  esso ha ampliato la portata de divieto di cui all'art.2 pag. 4, della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli Stati di ricorerre alla minaccia, o all'uso della forza contro il Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
Dall'altra parte, i Movimenti di Liberazione in lotta per l'autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l'esercizio del diritto di autodeterminazione.
 
 
commenti:
 
Anche allo stato italiano è fatto divieto, quindi proibito, di ricorrere all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
L'art.2 pag. 4 della Carta delle Nazioni Unite precisa altresì che gli stati, quindi compreso quello italiano, non può ricorrere neppure alla minaccia, ovvero all'intimidazione contro i Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
Per intimidazione e minaccia deve intendersi anche la provocazione, quale sfida o istigazione da parte dello stato occupante nei confronti dei Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
Lo stato italiano sfida ogni giorno il Popolo Veneto e calpesta deliberatamente i suoi diritti previsti per legge.
La sua è una sfida intenzionale.
L'intimidazione è destinata a trascinarci tutti in un forzato confronto con le sue istituzioni che agiscono illegalmente sui nostri territori.
Come quasi tutti i tiranni, anche lo stato italiano, ha necessità di "giustificare" il proprio operato ma, essendo una "falsa democrazia", lo deve fare con il pretesto dell'ordine pubblico o magari anche del terrorismo.
Il Popolo Veneto va quindi piegato dalla paura, dal timore di una aggressiva, folle e illegittima reazione da parte dello stato occupante.
Per lo stato italiano il Popolo Veneto non esiste (come se bastasse una sentenza della loro corte costituzionale a cancellare ciò che siamo).
Questa è una incontrovertibile offesa ed è nostro diritto che lo stato italiano si scusi con il Popolo Veneto per tanta arrogante e oltraggiosa insolenza.
Ma perché tanta imprudenza?
Ci hanno abituati che ad ogni azione corrisponde una reazione.
Ciò nonostante, per ogni dispotismo il presupposto di ogni repressione è fondato sul principio che non può esserci confronto se non ci sono gli "sfidanti".
Il sistema è sempre lo stesso.
Lo stato dominante ha bisogno di trascinare il "confronto" (che tale non è) sul piano della forza perché è quello a cui sono abituati, dove si sentono più forti e possono pretestuosamente "sopprimere" gli avversari e calpestare i loro ideali.
Ma se i nemici non ci sono come potrebbe giustificare tanta veemenza?
Ricordate il caso "Polisia Veneta"???
Ecco un tangibile esempio di tale strategia.
Pur sapendo di mentire, polizia e magistratura, con la complicità di taluni italianissimi mezzi di informazione mediatica, hanno presentato questo Movimento di Liberazione Nazionale come un accozzaglia di sprovveduti, di malviventi, armati e pronti alla guerra.
Una indegna, impunita e ipocrita commedia.
Ma si sa che lo stato italiano è fondato sulla frode fin dal suo inizio ed è abituato a sopprimere con violenza chi vi si oppone … è una ineluttabile dinamica perché nell'esercizio di una forza sono sempre coinvolti due rivali.
E' in questa dualità che si confrontano il bene e il male, il giusto e il malavitoso, la democrazia e la tirannia.
Questo è il percorso del MLNV, che scioglie i nodi con il sistema e non accetta compromessi o "allettanti scorciatoie".
Non sono solo i soldi a nuocere, ma anche l'ambizione del potere.
Il ripristino di una Nazione è spesso giocata sul tavolo di avvoltoi e imbonitori, con interessi inimmaginabili.
Un Popolo, rimane spesso il protagonista assente del proprio destino.
WSM
Venetia, giovedì 1 novembre 2018
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.
 

CRIMINI CONTRO L’UMANITA’

La locuzione crimine contro l'umanità definisce le azioni criminali che riguardano violenze ed abusi contro popoli o parte di popoli, o che comunque siano percepite, per la loro capacità di suscitare generale riprovazione, come perpetrate in danno dell'intera umanità.
I crimini contro l'umanità sono in genere distinti dai crimini di guerra e talvolta anche dal genocidio; non tutti gli ordinamenti giuridici prevedono direttamente figure di crimini contro l'umanità, mentre alcuni le prevedono indirettamente, in forma recettizia di trattati internazionali.
L'accusa di crimine contro l'umanità include fra i casi perseguiti: il genocidio, la cosiddetta pulizia etnica, lo sterminio di massa, il democidio, la deportazione, la sparizione forzata, la tortura e talvolta anche i crimini di guerra, lo schiavismo o la distruzione di opere d'arte di grande valore.
 
 

PERSECUZIONE

Si intende per persecuzione l'insieme delle azioni di forza e di atti ostili, diretti contro una o più persone.
Di solito le persecuzioni sono rivolte a comprimere un movimento politico o religioso o a eliminare un gruppo etnico o sociale.
Una definizione di ciò che s'intende come persecuzione è indicato dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (17 luglio 1998) che all'articolo 7, riguardante i crimini contro l'umanità, recita che per: «"persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività».
Nello stesso Statuto viene indicata una casistica di ciò che rientra nel crimine di persecuzione: «Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte»
COMMENTO
Che strana somiglianza esiste anche in questo caso con taluni comportamenti posti in essere dalle autorità d'occupazione straniere italiane contro i Cittadini del Popolo Veneto.
 

STALKING

Per stalking si intende l'atteggiamento persecutorio di un soggetto che molesta la propria vittima fino a generare stati di paura e di ansia e compromettendone anche il normale svolgimento della vita quotidiana.
In inglese, il termine stalking starebbe soprattutto ad indicare un soggetto che cammina in modo furtivo, con circospezione, come un ladro in agguato insomma.
il termine inglese intende soprattutto indicare l'insieme di comportamenti molesti e continui, come appostamenti e pedinamenti fino a vere e proprie intrusioni nella vita privata della vittima.
Tutto ciò è caratterizzato dall'insistenza con la quale il delinquente pretende di avere un contatto personale con la vittima e la tormenta anche con telefonate e comunicazioni fastidiose, oscene o minacciose.
Il tutto di solito degenera anche in aggressioni fisiche e addirittura con l'uccisione della vittima.
L'insistenza e la tenace persistenza dell'aggressore può provocare anche un malessere psicologico nella vittima e chi li attua è un soggetto che commette un atto criminale.
COMMENTO
"Stranamente" ecco un altro atteggiamento crimnale che assomiglia moltissimo a quelli adottati dai mercenari dello stato italiano anche contro i Cittadini del Popolo Veneto.

 

OFFENSIVITÀ – PRINCIPIO DI …

Tale principio è un elemento essenziale della concezione liberal-democratiaca del reato, insieme al principio di materialità, e al principio di colpevolezza.
Escluderebbe la punibilità di fatti in cui manca una effettiva lesione del bene giuridico protetto.
Lo stesso principio si contrappone all'esigenza che a volte sussiste di prevenire anticipatamente la lesione di un bene giuridico, punendo anche la sola condotta del soggetto.
es.: casi di tipicità apparente, quali il furto di un acino d'uva o di un chiodo, i falsi grossolani o innocui.
Il brocardo di riferimento è nullum crimen sine iniuria il reato deve quindi caratterizzarsi nell'offesa ad un bene giuridico, il principio di offensivita si desume dall'art. 49 comma 2, che esclude la punibilità del reato impossibile, e dagli art. 25 e 27 Cost.
Si è quindi in base a ciò affermato che la nozione di reato tipico ricomprende, insieme con altri requisiti, l'offesa del bene tutelato.