GLOSSARIO

DIRITTO ROMANO

Insieme delle norme giuridiche che regolavano la società romana antica.
Il d.r. fu riordinato dall’imperatore Giustiniano nel Corpus iuris civilis.
Le compilazioni di Giustiniano raccolsero l’eredità più importante del d.r., ma tali raccolte in realtà non entrarono in vigore in Occidente, risultando vani i vari tentativi di riconquistare i territori occupati dai germani.
Il declino dell’Impero e l’influenza delle popolazioni germaniche ridimensionarono notevolmente il ricorso agli istituti giuridici dell’antichità, applicati soltanto dai romani, in quanto le tribù germaniche conservarono intatto il loro diritto consuetudinario.
L’isolamento in cui venne a trovarsi il d.r. classico nel Medioevo comportò una sua trasformazione in d.r. volgare, che prevalse in Italia e nel Sud della Francia.

DIRITTO CONSUETUDINARIO

Fonte di diritto costituita dalla ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della generalità dei soggetti, accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica.
Nelle materie riservate alla legge e ai regolamenti la consuetudine vale solo se espressamente richiamata.
Nel diritto romano classico la consuetudine ebbe un posto di preminenza; nel diritto germanico fu a lungo unica fonte del diritto.
In seguito la legge scritta ha teso a prevalere.
Nel processo evolutivo del diritto, quando la legge non più adatta alle condizioni sociali viene meno, la consuetudine riprende il sopravvento, per lasciare più tardi il posto a una nuova legge più rispondente alle nuove esigenze.

IUS COGENS

Cosa si intende per jus cogens?
La locuzione latina ius cogens (“diritto cogente”) indica, nel diritto internazionale, le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare.

Nel diritto internazionale, norme di carattere imperativo (ossia cogenti, inderogabili).
Tale nozione si affermò alla fine degli anni 1960, su pressione dei paesi socialisti e di quelli in via di sviluppo, per i quali esistevano alcune norme fondamentali, formatesi in via consuetudinaria, aventi una posizione gerarchicamente superiore rispetto alle altre norme internazionali.
Oltre al diritto all’autodeterminazione dei popoli, vi rientrano il divieto di aggressione e le forme più gravi di violazione di diritti umani fondamentali (genocidio, schiavitù, tortura, apartheid).
Malgrado i dubbi avanzati dai paesi occidentali circa l’esistenza di norme imperative di diritto internazionale, la contrarietà a tali norme fu inserita tra le cause di nullità assoluta degli accordi internazionali nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (art. 53 e 64).
Tale Convenzione prevede la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia in caso di controversie relative all’applicazione o all’interpretazione delle norme imperative (art. 66), ma non contiene un elenco esemplificativo di dette norme, limitandosi a stabilire che è una norma di ius cogens quella accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale nel suo insieme come norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che può essere modificata solo da una nuova norma del diritto internazionale avente lo stesso carattere.
La prassi successiva, soprattutto giurisprudenziale, ha contribuito a consolidare l’idea dell’esistenza dello ius cogens internazionale, anche se permane la contrarietà a tale nozione da parte di alcuni Stati e mancano, finora, casi di applicazione delle norme della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati sopra richiamate.

DEMOCIDIO

Democidio è un termine coniato dal politologo Rudolph Joseph Rummel per “l’assassinio di qualsiasi persona o genti da parte di un governo, tra cui il genocidio, l’omicidio politico e di massa”.

Rummel creò questo termine per includere tutte le forme di omicidio che vengono compiute dal governo o da organi governativi che non vengono coperti dalla definizione giuridica di genocidio.

Secondo Rummel, il termine genocidio ha tre significati distinti. Quello normalmente utilizzato, cioè quando un governo ordina l’assassinio di popoli per via della loro nazione, religione o razza. Il significato giuridico si riferisce alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio adottata il 9 dicembre 1948. Questo include anche atti non volti all’omicidio ma che hanno come obiettivo finale l’eliminazione di un gruppo, come la prevenzione delle nascite o il trasferimento forzato di bambini del gruppo in un altro gruppo. Il significato di genocidio in ambito giuridico è simile a quello ordinario, ma comprende anche gli omicidi governativi di oppositori politici o differenti omicidi intenzionali. È per evitare la confusione che si crea fra i due significati che Rummel coniò il termine democidio per indicare il terzo significato.

Rummel definisce il democidio come “l’assassinio di una qualsiasi persona o gruppo di persone da parte di un governo, tra cui il genocidio, l’omicidio politico e l’omicidio di massa”. Per esempio, le uccisioni promosse o provocate dal governo per motivi di finalità politica, sarebbero da considerare democidio. Rummel esclude esplicitamente i morti in battaglia nella sua definizione. La pena di morte, le azioni intraprese contro civili armati durante una mobilitazione o una sommossa e la morte di non combattenti uccisi durante gli attacchi contro obiettivi militari, fintanto che l’obiettivo primario è militare, non vengono considerati come casi di democidio.

Alcuni esempi di democidio citati da Rummel sono le Grandi purghe volute da Joseph Stalin in Unione Sovietica, le morti causate dalla polizia coloniale nello Stato Libero del Congo e il Grande balzo in avanti di Mao Zedong che provocò una carestia che uccise milioni di persone. Secondo Rummel, questi non sono stati casi di genocidio, perché coloro che sono stati uccisi non sono stati selezionati sulla base della loro razza o altro, ma sono stati uccisi in gran numero come risultato di politiche governative. La Carestia è classificata da Rummel come democidio solo se corrisponde alla definizione sopra indicata.

PAURA

Non abbiate paura.
Non scoraggiatevi.
Non sentitevi soli, lontani o separati
siamo tutti parte l’uno dell’altro.
Memorabili antenati hanno forgiato il nostro glorioso passato,
e al loro giudizio immortale dobbiamo il riscatto del nostro presente.
Perché questo è il nostro naturale destino
essere ciò che siamo da sempre
un Popolo e una Nazione.
Nel modo in cui l‘oppressione spartisce sofferenze e non da pane,
così la quiete non soggiace a lungo in un Popolo esasperato.
Se serve siate EROI.
WSM
Venetia, 7 luglio 2015
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.

La paura, insieme a tristezza, gioia, disgusto e rabbia, è una delle emozioni fondamentali degli esseri viventi, ci mette in guardia dai pericoli e ci spinge alla sopravvivenza.

 

STORIA … LA NOSTRA

Nello specifico della “storia veneta” intendiamo riferirci al ricordo e alla narrazione di avvenimenti, episodi, tradizioni, luoghi e personaggi che nel loro insieme, costituisco il vissuto del Popolo Veneto e che hanno contribuito, nel corso del passato, a valorizzarne la peculiare civiltà.

IL POPOLO VENETO… OGGI!
Come vascelli privi di timone
sciolti dai nostri ormeggi e privati della nostra rotta
siamo come naufraghi alla deriva in un mare ignoto
sradicati e separati da ciò che siamo
mortificati stiamo a casa nostra come domestici diseredati
siamo come prole di chi non ci è madre
e come avida nutrice d’inganno ci sostiene
Ma è tempo
ciò che d’insulto ci estorce dignità
di ribellione propagherà l’impulso
solleverà fiero lo sguardo il mite
al giusto non mancherà ricordo
all’audace non farà difetto il fato
Di tirannica sepoltura non si conserverà ricordo.

Non abbiate paura.
Non scoraggiatevi.
Non sentitevi soli, lontani o separati
siamo tutti parte l’uno dell’altro.
Memorabili antenati hanno forgiato il nostro glorioso passato,
e al loro giudizio immortale dobbiamo il riscatto del nostro presente.
Perché questo è il nostro naturale destino
essere ciò che siamo da sempre
un Popolo e una Nazione.
Nel modo in cui l‘oppressione spartisce sofferenze e non da pane,
così la quiete non soggiace a lungo in un Popolo esasperato.
Se serve siate EROI.

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GIORNALE DE LA VENETIA

Il Giornale de la Venetia è l’organo ufficiale di comunicazione del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e del Governo Veneto Provisorio (GVP).

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Alcuni argomenti trattati:

CERNIDE

Le Ceride svolgono un servizio pubblico volontario e specializzato.
Per rispondere a particolari esigenze operative, oppure per operare meglio in determinati contesti, i soccorritori delle Cernide assumono la qualifica di «ufficiale pubblico» nell’esercizio delle proprie funzionI ma limitatamente ai compiti di protezione e difesa civile per i quali sono incaricati come servizio pubblico di emergenza.
L’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (ODVP) prevede la qualificazione di “pubblico servizio”  per ogni attività posta in essere dalle Cernide, sia nell’ambito di un intervento di soccorso e ricerca che in quello addestrativo ed organizzativo.
Ogni servizo pubblico è caratterizzato da:
  • doverosità dell’intervento;
  • obbligatorietà allo svolgimento del servizio.
Le risorse economiche e di indennità previste per le Cernide sono a carico dell’Amministrazione della Municipalità e della Contea per i servizi specialistici di propria competenza.

POLISIA NASIONALE VENETA

La Polisia Nasionale Veneta (Polisia) è istituita nell’ambito della Repubblica Veneta  col compito di salvaguardare la sicurezza personale dei cittadini, i loro beni, la tranquilla e rispettosa convivenza civile, il rispetto delle leggi, prevenendo il compiersi di illeciti e di assicurarne i responsabili alla giustizia.
La Polisia ha il compito di salvaguardia delle Istituzioni democratiche, delle Autorità costituite a livello Federale, di Contea e Municipale, nonché dei beni immobili, mobili e strumentali dello Stato stesso.
La Polisia concorre con le Forze Armate alla difesa territoriale della Nazione nel quadro operativo dell’impiego strategico di difesa militare e al concorso nelle attività di protezione e difesa civile in caso di calamità naturali e di ogni altra necessità.

Vedi:
DECRETO COSTITUTIVO
REGOLAMENTO DI POLISIA
PROSPETTO RETRIBUTIVO
RUOLI E QUALIFICHE
SERVIZI E SPECIALIZZAZIONI

NOME … IDENTITA’ PERSONALE

L’identità personale è dunque l’estrinsecazione di ciò che ogni Persona è fisicamente, intellettualmente e coscientemente.
Nessuno e nessuna norma di legge può privare una Persona della propria identità e del proprio nome.
PERCHE’ UN NOME E UN COGNOME
Il prenome, o nome di battesimo: è dato dai genitori all’atto della nascita del figlio o della figlia.
Il cognome, o il nome patronimico: è il nome della famiglia, volto a distinguere una persona da altri membri della società.
La successiva registrazione all’anagrafe del Popolo di appartenenza è un atto che i genitori hanno il diritto/dovere di compiere solo ed esclusivamente per consentire la regolamentazione dei rapporti nell’ambito della società di appartenenza.
Con la propria emancipazione e attraverso il proprio nome e cognome il nativo potrà poi chiedere di entrare a far parte della società acquisendo oltre ai diritti previsti dalla Nazionalità anche i doveri previsti dalla Cittadinanza.
IL DIRITTO AL NOME
Il concetto di diritto al nome però è più ampio e comprende anche il diritto di ciascun individuo ad averne uno, istituto giuridico oggetto di alcune dichiarazioni solenni segnatamente riferite ai diritti dell’infanzia, per le quali il bambino ha espressamente diritto ad avere un nome.
Così si esprime infatti la Convenzione sui Diritti del Bambino elaborata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e già diversi sono gli atti di recepimento in diversi paesi. In realtà il concetto sussisteva anche in ordinamenti di molto precedenti, sia pure più genericamente e quindi non limitatamente all’infante.
Vi sono inoltre state teorizzazioni che leggono questo senso della locuzione “diritto al nome” come nitido esempio di un diritto di fonte consuetudinaria.
COSA SI INTENDE PER IDENTITA’ PERSONALE IN FILOSOFIA
In filosofia s’intende la capacità dell’individuo di avere consapevolezza del permanere costante del suo io che si manterrebbe sostanzialmente identico attraverso il tempo e le diverse e varie esperienze che hanno segnato la sua vita fino al momento presente.
LA NON RISPOSTA DI DIO A MOSE’ SUL SUO NOME
“‘Qual è il suo nome?’
Che dirò loro?” (Es 3:13).
Mosè vuol sapere il nome di Dio.
Ma non lo sapeva già?
Tutti gli ebrei si erano sempre riferiti a Dio come a Yhvh.
Evidentemente Mosè era consapevole che quella formula non era proprio un nome, ma era il modo misterioso con cui ci si doveva riferire a Dio.
Ma il suo nome?
Vista la confidenza con Dio – di cui Mosè godeva fino al punto che Dio parlava “a Mosè faccia a faccia, proprio come un uomo parlerebbe col suo prossimo” (Es 33:1) – egli osa la domanda.
Certo con prudenza, usando un giro di parole e attribuendo la domanda ad altri: “Supponiamo che . . . ed essi realmente mi dicano: ‘Qual è il suo nome?’ Che dirò loro?” (Es 3:13).
Gli angeli furono riottosi nel rivelare il proprio nome e, di fatto, non lo rivelarono.
Come avrebbe risposto Dio?
A ciò Dio disse a Mosè:” (v. 13).
Si noti molto attentamente, ma davvero molto attentamente.
“A ciò”, cioè alla richiesta di Mosè, Dio “disse”.
La Bibbia dice che in realtà Dio non rispose alla richiesta di Mosè.
Ma “disse” qualcosa.
Per tutta risposta, Dio “disse”: “IO MOSTRERÒ D’ESSERE CIÒ CHE MOSTRERÒ D’ESSERE” (v. 14; il maiuscoletto è di TNM).
Qui occorre fare bene attenzione.
Dobbiamo esaminare la frase di Dio nell’originale per comprenderla dovutamente.
אהיה אשר אהיה
ehyèh ashèr ehyèh
sono/sarò [chi] sono/sarò
Secondo questa nota, la locuzione divina sarebbe “l’espressione con cui Dio chiama se stesso”.
In verità, Dio qui non sta chiamando se stesso.
Dio sta invece rispondendo alla domanda di Mosè, ma non per dare il suo nome.
Come tutta risposta a Mosè che vuol sapere il suo nome, Dio dice: “SONO CHI SONO” (traduzione letterale dall’ebraico)… ovvero IO SONO COLUI CHE E’.