SEZIONE 06

18 – STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 18 – STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

Il popolo straniero residente o soggiornante nei territori della Serenissima Repubblica Veneta è soggetto allo Stato giuridico e civile definito dall’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio, che ne regola diritti, doveri e limiti.
Lo stato giuridico include:

  • la tipologia e durata dell’autorizzazione di soggiorno;
  • la posizione rispetto alle leggi venete (lavorativa, fiscale, sanitaria);
  • eventuali limitazioni o condizioni specifiche imposte dalle autorità.

Lo stato civile riguarda:

  • la registrazione anagrafica e familiare (nascita, matrimonio, convivenza, decesso);
  • il riconoscimento limitato di atti civili compiuti all’estero, previa convalida;
  • le relazioni personali e familiari eventualmente protette da norme internazionali.

Lo stato giuridico e civile non determina cittadinanza né appartenenza nazionale, ma è presupposto per l’esercizio legittimo della presenza straniera sul territorio.
Ogni variazione significativa nello stato giuridico o civile deve essere comunicata alle autorità preposte entro 15 giorni dall’evento, pena la revoca dell’autorizzazione o l’applicazione di sanzioni.

STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – ARTICOLO 18

Lo stato giuridico di ogni individuo straniero presente nei Territori della Serenissima Repubblica Veneta è disciplinato dai principi e dalle normative transitorie previste dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).


Tale stato giuridico si articola come segue:

Condizione di Straniero Regolare

Sono considerati regolari gli individui stranieri che:

  • Risiedono nei Territori della Serenissima Repubblica con un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità competente del Governo Veneto Provvisorio.
  • Dimostrano il rispetto delle normative locali, incluse quelle relative alla residenza, all’attività lavorativa e agli obblighi fiscali.

 Condizione di Straniero Irregolare

Sono considerati irregolari gli individui stranieri che:

  • Non possiedono i documenti richiesti o sono sprovvisti di un titolo valido per la permanenza.
  • Violano le disposizioni dell’OGVP relative alla registrazione, al soggiorno o all’attività nei Territori della Serenissima Repubblica.

Gli stranieri in questa condizione saranno soggetti a procedure di regolarizzazione, ove possibile, o ad altre misure stabilite dall’autorità competente.

 

Diritti e Doveri degli Stranieri

Indipendentemente dalla loro condizione giuridica, ogni straniero presente nei Territori della Serenissima Repubblica gode dei seguenti diritti fondamentali:

  • Diritto alla dignità e al rispetto della persona, senza discriminazioni di alcun tipo.
  • Accesso alle cure sanitarie di base in situazioni di emergenza.
  • Diritto a un equo trattamento durante eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari.

Gli stranieri sono tenuti a:

  • Rispettare le leggi e i regolamenti vigenti.
  • Collaborare con le autorità per garantire la correttezza dei dati anagrafici e giuridici.

 Stato Civile della Popolazione Straniera

Lo stato civile degli stranieri (matrimonio, unione civile, filiazione, ecc.) è riconosciuto nei Territori della Serenissima Repubblica se conforme alle leggi dello Stato di origine, salvo disposizioni contrarie dell’OGVP.

Relazioni con lo Stato di Origine

Il Governo Veneto Provvisorio può stipulare accordi bilaterali con gli Stati d’origine della popolazione straniera per agevolare il riconoscimento reciproco dello stato giuridico e per garantire la protezione dei diritti fondamentali.

17 – ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 17 – ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

Presso il Governo Veneto Provvisorio è istituita l’Anagrafe della Popolazione Straniera, quale strumento di registrazione, monitoraggio e gestione delle presenze non venete nei territori della Serenissima Repubblica.
L’iscrizione all’anagrafe è obbligatoria per tutti i cittadini stranieri autorizzati a soggiornare o risiedere per un periodo superiore a 30 giorni, ed è condizione necessaria per l’accesso ai servizi pubblici e per l’esercizio di determinati diritti e doveri.
L’anagrafe registra:

  • i dati anagrafici e identificativi del soggetto;
  • il tipo e la durata dell’autorizzazione di soggiorno;
  • la motivazione e il luogo di residenza o domicilio;
  • eventuali variazioni, rinnovi o revoche.

L’iscrizione non implica alcun riconoscimento di cittadinanza né diritti politici, salvo diverse disposizioni normative.
La gestione dell’anagrafe avviene nel rispetto della riservatezza, sicurezza e trasparenza dei dati personali, con accesso consentito solo alle autorità competenti o ai diretti interessati.
Per garantire una gestione ordinata e conforme ai principi di legalità e trasparenza nei Territori della Serenissima Repubblica, è istituita l’Anagrafe della Popolazione Straniera.
L’Anagrafe della Popolazione Straniera è uno strumento indispensabile per:

  1. Rilevare e registrare la presenza degli individui di cittadinanza straniera residenti o dimoranti nei Territori della Serenissima Repubblica.
  2. Monitorare la regolarità della loro posizione rispetto alle normative vigenti e agli obblighi amministrativi stabiliti dall’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP).
  3. Facilitare l’integrazione e il rispetto reciproco tra le comunità locali e la popolazione straniera, nel pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni individuo.

Tale registro sarà aggiornato periodicamente e conterrà informazioni essenziali, quali:

  • Dati anagrafici di base (nome, cognome, data e luogo di nascita…).
  • Documentazione relativa al titolo di soggiorno o altre autorizzazioni di residenza.
  • Indirizzo di residenza o dimora abituale.
  • Stato di occupazione e, se applicabile, riferimenti all’attività lavorativa.

L’Anagrafe sarà gestita dal Governo Veneto Provvisorio, che garantirà:

  • La sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti.
  • La possibilità per la popolazione straniera di regolarizzare la propria posizione attraverso un percorso chiaro e accessibile.
  • Il rispetto dei diritti sanciti dal diritto internazionale umanitario e dalle normative del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.

Ogni cittadino straniero residente o presente nei Territori della Serenissima Repubblica è tenuto a comunicare tempestivamente la propria presenza, collaborando con le autorità competenti per assicurare la correttezza delle informazioni registrate.
Eventuali omissioni o irregolarità saranno oggetto di verifiche e interventi proporzionati, nel pieno rispetto della dignità umana e delle leggi transitorie dello Stato Veneto.

10 – AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 10 – SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI

Il soggiorno per motivi sanitari è riconosciuto a cittadini stranieri che necessitano di cure mediche, trattamenti terapeutici o interventi sanitari specifici non disponibili nel proprio Paese di origine, e che si rivolgono a strutture sanitarie pubbliche o private presenti nei territori della Serenissima Repubblica Veneta.
La richiesta deve essere accompagnata da:

  • certificazione medica che attesti la necessità e l’urgenza del trattamento;
  • indicazione della struttura sanitaria ospitante;
  • documentazione attestante la disponibilità economica o la copertura dei costi previsti.

Il soggiorno ha durata limitata al periodo di trattamento, eventualmente prorogabile per comprovata esigenza terapeutica.
Il cittadino straniero ammesso a soggiorno sanitario è tenuto a:

  • rispettare le prescrizioni mediche e le normative sanitarie vigenti;
  • non svolgere alcuna attività lavorativa o diversa da quella strettamente connessa alla cura.

In caso di guarigione anticipata, interruzione volontaria o impossibilità a proseguire la terapia, l’autorizzazione viene revocata e il soggetto ha l’obbligo di lasciare il territorio.

L’autorizzazione  al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall’attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità di novanta (90) giorni dal momento dell’ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del Dipartimento della Salute.

L’attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) giorni prima del previsto ingresso nel territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità diplomatiche Venete presenti nel territorio di provenienza del richiedente.

Anche i familiari previsti (al massimo tre parenti) per l’accompagnamento del cittadino straniero che ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere analogo documento.

Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.

Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo familiare, che ha necessità di rinnovare per motivi sanitari il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.

09 – AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 09 – SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Il soggiorno per motivi di lavoro è concesso a cittadini stranieri che intendano svolgere attività lavorativa autorizzata nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, su richiesta di un datore di lavoro veneto o in forma autonoma, purché nel rispetto delle normative vigenti.
La concessione del soggiorno per lavoro è subordinata a:

  • esistenza di un contratto o proposta di impiego conforme alla legge veneta;

  • verifica dell’assenza di lavoratori veneti idonei a ricoprire quella posizione;

  • disponibilità del lavoratore a rispettare l’Ordinamento, la cultura e le leggi della Repubblica.

L’autorizzazione ha validità pari alla durata del contratto, ed è prorogabile in caso di rinnovo dell’attività lavorativa.
Il lavoratore straniero ha diritto a:

  • parità di trattamento in materia di condizioni lavorative, sicurezza, tutela sanitaria e dignità professionale;

  • accesso ai servizi pubblici essenziali nel periodo autorizzato.

Ogni forma di sfruttamento, lavoro nero o falsa dichiarazione comporta la revoca immediata dell’autorizzazione e l’allontanamento dal territorio.

08 – AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 08 – SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

Il soggiorno per motivo di studio è autorizzato a cittadini stranieri regolarmente iscritti presso istituzioni educative, accademiche o formative riconosciute dal Governo Veneto Provvisorio.
La durata dell’autorizzazione corrisponde al periodo di formazione previsto, con eventuale proroga subordinata al superamento degli esami o alla continuità didattica documentata.
Lo studente straniero deve:

  • dimostrare di possedere mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento;
  • sottoscrivere un impegno formale al rispetto delle norme venete;
  • fornire la documentazione rilasciata dall’ente formativo ospitante.

Durante il soggiorno per studio non è consentito lo svolgimento di attività lavorative retribuite, salvo autorizzazione straordinaria rilasciata dal Governo Veneto Provvisorio per finalità connesse al percorso formativo.
Lo status di studente decade:

  • al termine del corso autorizzato;
  • in caso di rinuncia o interruzione degli studi;
  • in caso di violazione delle condizioni di soggiorno.
L’autorizzazione  al soggiorno per motivi di studio è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall’attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità annuale dal momento dell’ingresso nel territorio nazionale.
L’attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende rinnovare per motivi di studio il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.

07 – AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO PER TURISMO

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 07 – SOGGIORNO PER TURISMO

Il soggiorno per turismo è concesso a cittadini stranieri che intendano visitare i territori della Serenissima Repubblica Veneta per finalità esclusivamente culturali, ricreative, paesaggistiche o spirituali, senza intento lavorativo o residenziale.
La durata massima del soggiorno turistico è di 30 giorni consecutivi, salvo eventuali proroghe concesse per giustificati motivi e autorizzazione formale.
Il turista deve:

  • dimostrare disponibilità economica sufficiente per il periodo di permanenza;
  • fornire un recapito ospitante o una struttura ricettiva autorizzata;
  • dichiarare l’itinerario e gli spostamenti principali, se richiesti.

Non è ammesso il soggiorno turistico per chi:

  • è già stato destinatario di provvedimenti di espulsione o revoca di precedenti autorizzazioni;
  • ha pendenti procedimenti o misure restrittive nei territori veneti.

Il turista ha il dovere di rispettare l’ambiente, le consuetudini locali, i beni storici e i principi fondamentali dell’OGVP.

06 – SOGGIORNO SPECIALE DIPLOMATICO

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 06 – SORRGIONO SPECIALE DIPLOMATICO

Il soggiorno speciale diplomatico è una forma particolare di autorizzazione concessa a funzionari stranieri, delegazioni ufficiali, rappresentanti di Stati sovrani o di organismi internazionali, presenti nei territori della Serenissima Repubblica Veneta per motivi istituzionali, negoziali, di rappresentanza o cooperazione.
Tale soggiorno è regolato da norme speciali che garantiscono:

  • il riconoscimento delle prerogative diplomatiche;
  • la protezione e l’assistenza da parte del Governo Veneto Provvisorio;
  • l’immunità nei limiti previsti dal diritto consuetudinario internazionale e dagli accordi bilaterali o multilaterali eventualmente in vigore.

L’ingresso, la durata e le modalità del soggiorno diplomatico devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal Governo Veneto Provvisorio attraverso gli organi di rappresentanza estera.
Ogni abuso, uso distorto o finalità incompatibile con la funzione diplomatica dichiarata comporta la revoca immediata dello status e l’espulsione dal territorio.

CLANDESTINITÀ

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 16 – CLANDESTINITA’

È considerato in clandestinità ogni cittadino straniero che si trovi nei territori della Serenissima Repubblica Veneta senza autorizzazione legittima di soggiorno, oppure in violazione delle condizioni previste dal permesso precedentemente concesso.
La presenza clandestina costituisce una violazione dell’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio e comporta:

  • la tracciatura e registrazione da parte delle autorità competenti;
  • la notifica di espulsione con termine per la partenza volontaria;
  • l’attivazione di eventuali misure restrittive se vi sono rischi per la sicurezza pubblica.

Il clandestino può, in casi eccezionali, chiedere la regolarizzazione della propria posizione se ricorrono motivi umanitari, familiari o sanitari gravi, da valutarsi caso per caso.
Le situazioni di clandestinità determinate da tratta di esseri umani o sfruttamento sono trattate con priorità, tutelando la vittima e perseguendo i responsabili.
Il Governo Veneto Provvisorio considera la clandestinità non solo una questione giuridica, ma anche un problema sociale e umano, da affrontare con equilibrio, fermezza e giustizia.

L’OGVP attribuisce lo status di “clandestino” allo straniero che si è trasferito e soggiorna illegalmente nei territori della SRV con tutte le conseguenze derivanti sotto il profilo penale e amministrativo.
Anche la mancanza, l’improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell’autorizzazione al soggiorno costituisce per lo straniero condizione di clandestinità.
La condizione di “clandestinità” è reato penale se l’illegale ingresso e permanenza nei territori della SRV  derivano da interessi e motivazioni discordi e incompatibili con lo stato di necessità che hanno costretto lo straniero a scappare dal proprio Paese di origine a causa di una guerra, per calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate.
Sempre che non sussistano le suindicate ragioni è ammessa l’espulsione immediata del clandestino e il divieto di ritorno nella SRV e/o la richiesta di autorizzazione al soggiorno per i successivi anni, così come stabilito dal relativo regolamento di esecuzione.
COMMENTO
L’immigrazione illegale
 (o immigrazione clandestina o immigrazione irregolare) è l’ingresso o il soggiorno di stranieri in violazione delle leggi di immigrazione previste da questo OGVP.

15 – IMMIGRATI

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 15 – IMMIGRATI

Sono definiti immigrati i cittadini stranieri che entrano nei territori della Serenissima Repubblica Veneta con l’intento dichiarato di stabilirvisi in modo continuativo per motivi di lavoro, studio, ricongiungimento familiare o altra causa riconosciuta dal Governo Veneto Provvisorio.

L’ingresso e la permanenza degli immigrati sono soggetti a:

  • richiesta e ottenimento di apposita autorizzazione di soggiorno per lungo periodo;
  • verifica della compatibilità con le risorse territoriali disponibili e le esigenze della comunità veneta;
  • rispetto dell’Ordinamento, dei valori fondanti e delle norme civili della Repubblica.

Gli immigrati regolarmente autorizzati godono di diritti civili fondamentali e hanno accesso ai servizi essenziali, in condizione di parità e reciprocità, nei limiti previsti dall’OGVP.

Il Governo Veneto Provvisorio può stabilire quote d’ingresso e criteri selettivi in base al fabbisogno lavorativo, alla disponibilità abitativa e alla salvaguardia dell’identità veneta.

Ogni violazione degli obblighi, falsa dichiarazione o comportamento incompatibile con l’integrazione sociale può comportare il rifiuto, la revoca o l’espulsione.