SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 11 – LA NATURALIZZAZIONE
La naturalizzazione è il procedimento attraverso cui uno straniero può acquisire la Cittadinanza del Popolo Veneto, previa verifica dei requisiti stabiliti dall’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio.
La naturalizzazione non è automatica e avviene solo su domanda individuale motivata, presentata al Governo Veneto Provvisorio, che valuta:
- la residenza stabile e continuativa da almeno 10 anni;
- la conoscenza della lingua, della storia e delle tradizioni venete;
- l’integrazione dimostrata nella vita sociale, culturale e lavorativa;
- la condotta morale e l’assenza di precedenti penali;
- l’adesione ai valori fondamentali della Repubblica e l’impegno formale alla loro difesa.
La cittadinanza può essere negata, sospesa o revocata in caso di:
- falsa dichiarazione;
- atti ostili alla Repubblica Veneta;
- comprovata incompatibilità con l’identità e la sicurezza nazionale.
La naturalizzazione è personale e non trasmissibile automaticamente a coniugi o discendenti, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.
La cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di:
- figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente matrimonio con cittadino veneto;
- figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta;
- figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto;
La naturalizzazione è l’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta l’attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte e che si trovi nelle condizioni previste dalla legge.
Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente dei requisiti previsti dalla legge quali:
- aver vissuto ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni consecutivi;
- aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni;
- essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno sei (6) anni con persona di cittadinanza veneta;
- conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
- assenza di condanne e precedenti penali;
- non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel mondo.