SEZIONE 06

11 – NATURALIZZAZIONE

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 11 – LA NATURALIZZAZIONE

La naturalizzazione è il procedimento attraverso cui uno straniero può acquisire la Cittadinanza del Popolo Veneto, previa verifica dei requisiti stabiliti dall’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio.
La naturalizzazione non è automatica e avviene solo su domanda individuale motivata, presentata al Governo Veneto Provvisorio, che valuta:

  • la residenza stabile e continuativa da almeno 10 anni;
  • la conoscenza della lingua, della storia e delle tradizioni venete;
  • l’integrazione dimostrata nella vita sociale, culturale e lavorativa;
  • la condotta morale e l’assenza di precedenti penali;
  • l’adesione ai valori fondamentali della Repubblica e l’impegno formale alla loro difesa.

La cittadinanza può essere negata, sospesa o revocata in caso di:

  • falsa dichiarazione;
  • atti ostili alla Repubblica Veneta;
  • comprovata incompatibilità con l’identità e la sicurezza nazionale.

La naturalizzazione è personale e non trasmissibile automaticamente a coniugi o discendenti, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.

La cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di:

  1. figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente matrimonio con cittadino veneto;
  2. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta;
  3. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto;

La naturalizzazione è l’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta l’attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte e che si trovi nelle condizioni previste dalla legge.

Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente dei requisiti previsti dalla legge quali:

  • aver vissuto ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni consecutivi;
  • aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni;
  • essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno sei (6) anni con persona di cittadinanza veneta;
  • conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
  • assenza di condanne e precedenti penali;
  • non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel mondo.

12 – APOLIDIA

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ARTICOLO 12 – APOLIDIA

E’ considerata apolide ogni persona priva di cittadinanza riconosciuta da qualsiasi Stato o autorità sovrana, secondo quanto definito dalle convenzioni internazionali vigenti in materia.
L’OGVP riconosce lo status di apolide a coloro che dimostrino, mediante idonea documentazione o per accertamento d’ufficio, di non essere legalmente considerati cittadini da alcuno Stato.
Le persone apolidi possono richiedere:

  • il soggiorno per motivi umanitari o di stabilità personale;
  • l’iscrizione temporanea all’anagrafe della popolazione straniera;
  • l’avvio della procedura di naturalizzazione, ove sussistano i requisiti previsti.

L’OGVP tutela i diritti fondamentali degli apolidi, garantendo il rispetto della loro dignità, libertà personale e accesso ai servizi essenziali, pur nel rispetto delle condizioni di legalità, sicurezza e ordine pubblico.
L’apolidia non comporta automaticamente il diritto alla cittadinanza veneta, ma costituisce elemento di priorità nella valutazione delle istanze di soggiorno e inserimento sociale.

COMMENTO
Si diventa apolidi:
– per origine, quando non si è mai goduto di diritti né mai sottoposti ai doveri di alcuno Stato;
– per derivazione a causa di varie ragioni, tutte conseguenti alla perdita di una pregressa cittadinanza e alla mancanza di una contestuale acquisizione di una nuova.
Le ragioni possono essere:
– annullamento della cittadinanza da parte dello Stato, per ragioni politiche, etniche, di sicurezza o altro;
– perdita di privilegi acquisiti in precedenza (per esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio);
– rinuncia volontaria alla cittadinanza.
Circa 10 milioni di persone nel mondo sono apolidi.
Spesso, questa condizione significa che non possono andare a scuola, essere visitati da un medico, avere un lavoro, aprire un conto in banca, comprare una casa e persino sposarsi.
L’apolidia è la condizione di un individuo che nessuno Stato considera come suo cittadino e al quale, di conseguenza, non viene riconosciuto il diritto fondamentale alla nazionalità né assicurato il godimento dei diritti ad essa correlati.
Invisibile è il termine più comunemente usato per descrivere cosa si prova a vivere senza nazionalità. Per i bambini e i giovani che vivono in situazioni di apolidia, essere ‘invisibili’ significa dover rinunciare a un’istruzione, essere emarginati nel parco giochi, non poter ricevere cure mediche, essere privi di opportunità di lavoro e non poter far sentire la propria voce.
Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per rifugiati
Oltre a fornire la definizione di persona apolide, la Convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi delinea i diritti e le misure di protezione che devono essere garantite alle persone prive di cittadinanza.
L’obbligo di proteggere le persone apolidi si traduce quindi in un implicito obbligo di doverle preventivamente identificare, proprio al fine di garantire loro adeguata protezione.
A questo fine, alcuni Paesi si sono dotati di procedure per la determinazione dello status di apolide.
Per garantire il godimento dei diritti elencati dalla Convenzione di cui sono titolari le persone apolidi, l’Italia ha istituito una procedura per il riconoscimento dello status di apolidia esperibile in via amministrativa o giudiziaria.

14 – RIFUGIATI

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ARTICOLO 14 – RIFUGIATI

È riconosciuto come rifugiato ogni cittadino straniero o apolide che, a seguito di procedura formale, dimostri di trovarsi fuori dal proprio Paese d’origine per fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, e che non possa o non voglia farvi ritorno.
Lo status di rifugiato è concesso dal Governo Veneto Provvisorio secondo criteri conformi ai principi della Convenzione di Ginevra del 1951 e dei protocolli aggiuntivi, integrati dalle disposizioni specifiche dell’Ordinamento veneto.
Ai rifugiati sono garantiti:

  • il soggiorno protetto sul territorio;
  • l’accesso a servizi di prima accoglienza, assistenza legale e sanitaria;
  • l’inserimento in programmi di integrazione culturale e sociale.

Il rifugiato ha l’obbligo di:

  • rispettare le norme della Repubblica e le disposizioni delle autorità competenti;
  • non abusare dello status concesso;
  • non svolgere attività contrarie alla sicurezza, alla pace o all’ordine pubblico.

Il riconoscimento dello status può essere revocato o sospeso in caso di falsità, comportamenti pericolosi o mutamento delle condizioni originarie.

13 – PROFUGHI

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ARTICOLO 13 – PROFUGHI

È considerato profugo ogni individuo costretto ad abbandonare il proprio luogo di origine a causa di eventi bellici, calamità naturali, persecuzioni politiche o religiose, collasso istituzionale o gravi emergenze umanitarie, senza ancora beneficiare dello status di rifugiato ai sensi delle convenzioni internazionali.
Il Governo Veneto Provvisorio può concedere protezione temporanea e soggiorno umanitario ai profughi che si trovino in condizione di vulnerabilità e che richiedano asilo nei territori della Serenissima Repubblica Veneta.
Tale protezione comporta:

  • la registrazione provvisoria presso l’Anagrafe della Popolazione Straniera;
  • l’accesso ai servizi sanitari di base e all’accoglienza temporanea;
  • l’impegno a rispettare le norme dell’OGVP e a cooperare con le autorità competenti.

Il soggiorno con status di profugo ha durata limitata, rinnovabile in base alla persistenza delle condizioni di emergenza e alla disponibilità del territorio.
La revoca dello status avviene in caso di:

  • cessazione della causa di fuga;
  • comportamento ostile o incompatibile con l’ordine pubblico;
  • ottenimento dello status di rifugiato o altra cittadinanza.
L’OGVP riconosce la condizione di profugo a chiunque sia scappato dal Paese di origine per motivi di calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra presente nel suo Paese.
Con il riconoscimento di tale provvisoria condizione il profugo può accedere allo status di rifugiato.

05 – L’AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO

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ARTICOLO 05 – L’AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO

L’autorizzazione di soggiorno è il provvedimento formale con cui il Governo Veneto Provvisorio consente a un cittadino straniero di permanere temporaneamente o stabilmente nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, secondo le modalità e i limiti specificati.
Essa è rilasciata previa istruttoria della richiesta di soggiorno, e può assumere diverse forme in base alla finalità del soggiorno stesso (turismo, lavoro, studio, salute, motivi diplomatici, ecc.).
L’autorizzazione può essere:

  • temporanea, con durata limitata e rinnovabile;

  • a lungo termine, con possibilità di residenza;

  • speciale, nei casi previsti dalla legge.

Il titolare di autorizzazione di soggiorno ha il dovere di rispettare le condizioni indicate nel provvedimento, nonché le norme dell’Ordinamento e le disposizioni delle autorità competenti.
Il mancato rispetto delle condizioni comporta la revoca immediata dell’autorizzazione e l’obbligo di lasciare il territorio veneto entro il termine stabilito.

L’autorizzazione  al soggiorno è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe ed è costituito dall’attribuzione personale di un codice unico provvisorio a carico del cittadino straniero che ne ha fatto richiesta.
Ogni autorizzazione al soggiorno ha diversa validità temporale dal momento dell’ingresso nel territorio nazionale e attribuisce diversificate facoltà giuridiche all’avente diritto.
La mancanza, l’improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell’autorizzazione al soggiorno costituisce per lo straniero condizione di clandestinità con tutte le conseguenze derivanti sotto il profilo penale e amministrativo.
Le autorizzazioni al soggiorno sono così diversificate:

  1. diplomatico
  2. turismo
  3. studio
  4. lavoro
  5. salute
  6. profugo o esule
  7. rifugiato politico

 

 

04 – LA RICHIESTA DI SOGGIORNO

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ARTICOLO 04 – LA RICHIESTA DI SOGGIORNO

Ogni cittadino straniero che intenda soggiornare nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, per un periodo superiore alle 72 ore, è tenuto a presentare apposita richiesta di soggiorno presso l’Ufficio preposto del Governo Veneto Provvisorio o presso le autorità locali riconosciute.
La richiesta deve contenere:

  • i dati anagrafici e identificativi del richiedente;

  • il motivo del soggiorno;

  • la durata prevista della permanenza;

  • l’indirizzo di riferimento o di ospitalità nel territorio;

  • eventuali referenti o garanti veneti.

La valutazione della richiesta è subordinata alla verifica dell’assenza di condizioni ostative, alla disponibilità di risorse minime per l’autosostentamento e alla compatibilità del motivo dichiarato con l’interesse generale della Repubblica.
Il soggiorno non può iniziare formalmente prima della registrazione e dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione di soggiorno.

03 – STRANIERI RESIDENTI

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 03 – STRANIERI RESIDENTI

Sono considerati stranieri residenti tutti coloro che, non essendo Cittadini del Popolo Veneto né riconosciuti come tali, risiedono stabilmente nei territori della Serenissima Repubblica Veneta per motivi personali, familiari, lavorativi o di altra natura regolarmente autorizzata.
Gli stranieri residenti devono rispettare l’Ordinamento del Governo Veneto Provvisorio, le norme del vivere civile e i valori fondanti della comunità veneta, in uno spirito di lealtà, collaborazione e pacifica convivenza.
Il loro status giuridico e civile è oggetto di registrazione presso l’Anagrafe della Popolazione Straniera, e i diritti e i doveri loro riconosciuti sono stabiliti nei successivi articoli della presente Sezione, fatti salvi eventuali accordi internazionali bilaterali o multilaterali sottoscritti dal Governo Veneto Provvisorio.
Tutti gli stranieri regolarmente residenti nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, costituiscono la popolazione straniera residente.

02 – POPOLAZIONE RESIDENTE

SEZIONE 06 – ARTICOLO 02

L’OGVP identifica la popolazione come l’insieme degli esseri viventi, umani e animali, stanzianti, viaggianti e/o comunque presenti, anche temporaneamente, nei territori della Serenissima Repubblica Veneta al momento presente.
Tale definizione comprende ogni forma di presenza stabile o occasionale che interagisce con il territorio, contribuendo direttamente o indirettamente al suo equilibrio ecologico, sociale ed economico.

Commento:
L’elevata concentrazione di popolazione, sia umana che animale, rispetto ai limitati spazi disponibili, configura una condizione di sovrappopolazione, specialmente in relazione all’insufficienza delle risorse territoriali essenziali, come cibo e acqua, necessarie al sostentamento vitale.

01 – IUS SOLI (DIRITTO DEL SUOLO)

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ARTICOLO 01 – “IUS SOLI” (DIRITTO DEL SUOLO)

Nel territorio della Repubblica Veneta non trova applicazione automatica il principio dello ius soli.
La nascita in suolo veneto non attribuisce di per sé la cittadinanza veneta, salvo i casi previsti dalla legge, in presenza di condizioni specifiche atte a garantire l’effettiva integrazione, volontà, lealtà e partecipazione attiva alla vita della comunità veneta.
La cittadinanza è un legame giuridico e identitario fondato sul principio dello ius culturae, sull’appartenenza consapevole al Popolo Veneto e sul rispetto dei valori fondamentali della Repubblica.
Eventuali deroghe o percorsi facilitati di cittadinanza per nascita su suolo veneto possono essere previsti solo con deliberazione del Governo Veneto Provvisorio, su base individuale e con motivazione d’interesse pubblico.

L’OGVP non prevede, quale automatismo giuridico di attuazione, lo “Ius soli”.
La nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e la successiva cittadinanza al nascituro.

commento
Ius soli (in latino «diritto del suolo») è un’espressione giuridica che indica l’acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
In considerazione del fatto che l’OGVP prevede l’attribuzione della cittadinanza veneta a richiesta del membro emancipato della società e di nazionalità veneta e per richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero residente secondo i requisiti richiesti, non c’è alcuna necessità di contrapposizione giuridica al concetto di “ius sanguini” non dovendo l’OGVP oscillare fra i due istituti.
Vedi anche richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero.