14 – RIFUGIATI

SEZIONE 06 – POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI
ARTICOLO 14 – RIFUGIATI

È riconosciuto come rifugiato ogni cittadino straniero o apolide che, a seguito di procedura formale, dimostri di trovarsi fuori dal proprio Paese d’origine per fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, e che non possa o non voglia farvi ritorno.
Lo status di rifugiato è concesso dal Governo Veneto Provvisorio secondo criteri conformi ai principi della Convenzione di Ginevra del 1951 e dei protocolli aggiuntivi, integrati dalle disposizioni specifiche dell’Ordinamento veneto.
Ai rifugiati sono garantiti:

  • il soggiorno protetto sul territorio;
  • l’accesso a servizi di prima accoglienza, assistenza legale e sanitaria;
  • l’inserimento in programmi di integrazione culturale e sociale.

Il rifugiato ha l’obbligo di:

  • rispettare le norme della Repubblica e le disposizioni delle autorità competenti;
  • non abusare dello status concesso;
  • non svolgere attività contrarie alla sicurezza, alla pace o all’ordine pubblico.

Il riconoscimento dello status può essere revocato o sospeso in caso di falsità, comportamenti pericolosi o mutamento delle condizioni originarie.

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