Autore: sergio

LINGUA UFFICIALE NAZIONALE

SEZIONE 05 – ARTICOLO 11
 
L’OGVP riconosce quale lingua ufficiale e nazionale il “VENETO” in ogni sua espressione idiomatica e inflessione gergale.
Avendo esigenze e necessità di agevolare sia la comunicazione degli atti ufficiali che quella personale, durante la fase di transizione e in attesa di un’ufficiale definizione della grammatica, intesa anche come regole ortografiche e di punteggiatura, della fonologia, morfologia, sintassi, semantica e pragmatica, l’OGVP adotta quale lingua accessoria e di utilità qualsiasi altra lingua in uso attualmente dal Popolo Veneto.
 
commento
L'OGVP, fino a indiscutibile dimostrazione, non riconosce e/o prende atto che la lingua c.d. italiana sia da considerarsi tale.
E' discutibile la sua origine anche in relazione alla possibile sua derivazione proprio dalla lingua veneta e come tale quindi compatibile con il suo uso.
 

STATO GIURIDICO

SEZIONE 05 – ARTICOLO 10
L’OGVP individua e determina lo “stato giuridico” ovvero la posizione, la situazione e la condizione che ogni singolo o gruppo di soggetti di diritto, assume nell’ambito del contesto sociale, regolandone la realtà attraverso i possibili e vincolanti rapporti giuridici disciplinati per legge e che in linea di massima sono:
  • costitutivi;
  • modificanti;
  • estinguenti.
commento
Al soggetto non emancipato che gode della sola nazionalità veneta sono attribuiti diritti e doveri diversi da quelli attribuiti al 
cittadino veneto.
Anche il cittadino veneto residente all’estero è in una condizione giuridica diversa da quello residente in Patria, con limitati diritti di voto e altro.

CITTADINI VENETI RESIDENTI ALL’ESTERO

SEZIONE 05 – ARTICOLO 08
 
L'OGVP identifica i Cittadini Veneti residenti all'estero regolarmente registrati all'Anagrafe del Popolo Veneto ma stabilmente, regolarmente e legalmente residenti in un altro Stato da almeno sei (6) mesi.
Tale condizione prescrive la registrazione del Cittadino Veneto in apposito registro anagrafico e ne determina il limite al godimento di particolari diritti civili e politici e i doveri verso la Patria, in particolare:
  • non ha diritto al voto e/o alla candidatura come Delegato (essendo necessaria la residenza permanente nel territorio della Comunità Locale da almeno tre anni);
  • non ha temporaneamente diritto al reddito di cittadinanza a mezzo crediti sociali (diritto sospeso dal mese successivo alla propria regolare permanenza all'estero, da ripristinarsi dal mese successivo al suo regolare e definitivo ristabilimento residenziale in Patria);
  • ha diritto al voto in decisioni a democrazia diretta solo per i casi stabiliti specificamente dalla legge stessa;
  • ha diritto al rilascio e rinnovo dei documenti d'identità, dei titoli di viaggio e di ogni certificazione prevista;
  • il dovere di fedeltà alla Patria;
Non sono soggetti ad alcuna limitazione dei diritti civili e politici i Cittadini Veneti residenti permanentemente all'estero anche oltre i sei (6) mesi se trattasi di:
  • lavori stagionali;
  • personale dello Stato per ragioni di servizio diplomatico, nonché militari e poliziotti in servizio presso le sedi diplomatiche notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari del 1961 e del 1963;
  • Cittadini Veneti, compresi il personale dello Stato, militari e poliziotti impegnati in missioni umanitarie e di pace (peacekeeping) dell'ONU  e che hanno lo scopo di aiutare i Paesi colpiti da conflitti a creare le condizioni per una pacificazione stabile e sostenibile;

 

ESULI VENETI

SEZIONE 05 – ARTICOLO 07
 
L'OGVP identifica e riconosce come esuli tutti i cittadini Veneti e le persone di origine Veneta costrette in passato ad allontanarsi dalla Patria per:
  • qualsiasi ragione contrariamente e indipendentemente dalla propria volontà;
  • per stato di necessità derivante dalla necessità di sopravvivenza;
  • per scelta in conseguenza di condizioni geopolitiche e di occupazione italiana e che hanno caratterizzato la diaspora del Popolo Veneto.
L'OGVP riconosce agli esuli il diritto alla cittadinanza Veneta e al rimpatrio volontario ma organizzato e monitorato dallo Stato secondo le proprie possibilità, i tempi e le modalità di reinserimento nel “tessuto sociale” del Popolo Veneto.
 
commento
Per diaspora Veneta deve intendersi il movimento forzato di una parte numerosa del Popolo Veneto che si è trasferito all'estero per assicurarsi la sopravvivenza.
Nel contempo deve essere manifesto il desiderio comune di poter ritornare nella terra di origine (elementi essenziali ne sono quindi il trasferimento, il desiderio di ritornare e al contempo la sua impossibilità).
 

IDENTITÀ PERSONALE E DIRITTO AL NOME

SEZIONE 05  – ARTICOLO 06
 
IDENTITA' PERSONALE
Ogni essere umano è Persona perché è ciò che è, ovvero espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’identità personale è dunque l’estrinsecazione di ciò che ogni Persona è fisicamente, intellettualmente e coscientemente.
Nessuno e nessuna norma di legge può privare una Persona della propria identità e del proprio nome.
 
IL DIRITTO AL NOME
L'OGVP, con riferimento alla Convenzione sui Diritti del Bambino elaborata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 recepisce il diritto per ogni individuo di avere un nome.
 
IL NOME E COGNOME
Il prenome, o nome di battesimo: è dato dai genitori all'atto della nascita del figlio o della figlia.
Il cognome, o il nome patronimico: è il nome della famiglia, volto a distinguere una persona da altri membri della società.
La successiva registrazione all'anagrafe del Popolo di appartenenza è un atto che i genitori hanno il diritto/dovere di compiere solo ed esclusivamente per consentire la regolamentazione dei rapporti nell'ambito della società di appartenenza.
Con la propria emancipazione e attraverso il proprio nome e cognome il nativo potrà poi chiedere di entrare a far parte della società acquisendo oltre ai diritti previsti dalla Nazionalità  anche i doveri previsti dalla Cittadinanza.
 

CITTADINANZA VENETA

SEZIONE 05 – ARTICOLO 05
 
Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità di “Genti Venete” libere e sovrane sulle proprie terre d’origine per diritto naturale.
La cittadinanza veneta è acquisita da ogni membro emancipato di nazionalità veneta che liberamente sceglie di far parte di questa società.
La cittadinanza veneta attribuisce comuni diritti civili e politici e fondamentali doveri cui si è tenuti.
I diritti civili derivanti dalla cittadinanza veneta sono attribuiti di diritto ad ogni persona di origine veneta fin dal proprio concepimento e fino alla propria emancipazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali.
I diritti politici e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza veneta impegnano ogni cittadino a concorrere con gli altri membri della comunità ai doveri sociali e di stabilire comunemente il proprio ordinamento con statuti, codici, norme e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale per l’intero Popolo.
 
commento
vedi anche richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero.
 

NAZIONALITÀ VENETA

SEZIONE 05 – ART. 04
 
La nazionalità veneta è l’espressione di appartenenza al Popolo Veneto che accomuna ogni suo membro per la specificità della propria cultura, lingua, storia, tradizioni e origini etniche.
La nazionalità veneta è l’identità che accomuna le Genti Venete alla Nazione Veneta.
Ogni persona di origine veneta, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali è di nazionalità veneta per diritto naturale.
La nazionalità veneta è un diritto naturale acquisito con la nascita e per discendenza (ius saguinis) se la persona è:
– nata in una famiglia composta da genitori veneti (ovunque sia nata nel mondo);
– nata da madre veneta, anche con genitori non coniugati (ovunque sia nata nel mondo);
Con la nazionalità veneta all'avente diritto sono estesi i benefici derivanti dai diritti civili attribuiti con la cittadinanza veneta.
Lo “Ius soli” non è previsto nei territori della Repubblica Veneta e la nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e cittadinanza al nascituro.
La nazionalità veneta non può essere cancellata o ceduta.
 

IL POPOLO VENETO

SEZIONE 05 – ARTICOLO 01
 
L’OGVP identifica nel Popolo Veneto il Soggetto dotato di personalità giuridica originaria perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.
Il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come pluralità di Persone sovrane del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale e Venete per diritto naturale, libere e sovrane sulle proprie terre d’origine.
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibile a specifici tratti razziali.
Il Popolo Veneto esercita la propria sovranità attraverso lo Stato e le sue Istituzioni.
 

SOVRANITÀ POPOLARE E DELLO STATO

SEZIONE 04- ARTICOLO 08
 
L'OGVP riconosce l'originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.
L'OGVP riconosce l'originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso il mutuo consenso.
La sovranità dello Stato ha solo il precipuo fine di garantire interessi individuali, collettivi e primari quali:
  • la sicurezza nazionale e personale;
  • la pacifica e serena convivenza civile;
  • la giustizia;
  • il perseguimento del bene comune;
  • le giuste libertà individuali e sociali;
  • una buona pubblica e generale amministrazione;
  • le relazioni con gli altri Stati della Comunità Internazionale.
commento
Il potere dello stato e la sua sovranità deriva dal mutuo consenso con cui il Popolo ne delega la facoltà di imperio e di rappresentarlo.
 

AUTODETERMINAZIONE

SEZIONE 04 – ARTICOLO 07
 
L'OGVP riconosce il diritto di autodeterminazione in base al quale:
  • tutti i Popoli possono liberamente scegliere il proprio sistema di governo (autodeterminazione interna);
  • tutti i Popoli devono essere liberi da ogni dominazione esterna, in particolare dal dominio coloniale (autodeterminazione esterna).
  • tutti i Popoli (e non gli Stati) hanno diritto di sovranità sui territori di origine;
  • tutti i Popoli (e poi gli Stati) godono di soggettività giuridica internazionale;
L'OGVP disconosce quei territori la cui sovranità non appartenga al Popolo originario ma ad uno stato straniero che li occupa militarmente, ne utilizza le risorse naturali e lo amministra con un ordinamento giuridico particolare in base al quale i diritti delle popolazioni autoctone non sono equiparati a quelli dei cittadini dello Stato occupante.
 
commento
Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce l'obbligo, in capo alla comunità degli stati, a consentire che un popolo sottoposto a dominazione straniera (colonizzazione o occupazione straniera con la forza), o facente parte di uno stato che pratica l'apartheid, possa determinare il proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l'indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro stato già in essere, o, comunque, a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico[
Tuttavia, tale principio, nell'ambito del diritto internazionale, esplica i suoi effetti solo sui rapporti tra gli stati e non sancisce alcun diritto all'autodeterminazione in capo a un popolo: quest'ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio di diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all'autodeterminazione.
Proposto durante la Rivoluzione francese e poi sostenuto, con diverse accezioni, da statisti quali Lenin e Wilson, tale principio implica la considerazione dei diritti dei popoli, in contrapposizione a quella degli Stati intesi come apparati di governo.
In tal senso, si pone potenzialmente in conflitto con la concezione tradizionale della sovranità statale; la sua attuazione deve inoltre essere contemperata con il principio dell’integrità territoriale degli Stati.
Nella prassi, si è in ogni caso escluso di assegnare al principio di autodeterminazione effetti retroattivi tali da consentire di rimettere in discussione situazioni territoriali definite a seguito dei più importanti eventi bellici del XX secolo, poiché metterebbero in discussione la certezza dei confini nazionali.
Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato.
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizione di popolo. 
Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso. 
Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i popoli hanno una propria soggettività giuridica internazionale.
La Corte suprema del Canada, valutando le rivendicazioni di indipendenza del Québec rispetto al Canada, ha analizzato attentamente tale principio definendone i limiti: di esso sono autorizzati ad avvalersi ex colonie, popoli soggetti a dominio militare straniero, e gruppi sociali cui le autorità nazionali rifiutino un effettivo diritto allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale. (Sentenza 385/1996).