Autore: sergio

STALKING GIUDIZIARIO

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Quando si può parlare di stalking giudiziario?
Lo stalking giudiziario, è una forma di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., le cui azioni moleste consistono in reiterate pretese risarcitorie in sede civile, amministrativa ed anche in denunce-querele del tutto infondate.
Tali azioni giudiziarie, infatti, sono volte unicamente a creare nella vittima uno stato di ansia e paura, e costringono la stessa a sostenere tutte le spese del giudizio per far valere le proprie ragioni.
A ben vedere, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3831/2017, ha implicitamente riconosciuto la configurabilità del reato di atti persecutori, perpetrati attraverso “un utilizzo degenerato dello strumento giudiziario a fini vessatori”.
Il delitto di atti persecutori “giudiziari”, viene integrato da una pluralità di condotte e pretese fatte valere in giudizio devono essere palesemente infondate e strumentali.

IL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO: LA LITE TEMERARIA
Il reato di stalking giudiziario affermato negli ultimi tempi dalla dottrina e dalla giurisprudenza svolge in ambito penale la funzione deterrente della c.d. lite temeraria in ambito civile di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c.
L’articolo in questione, non ha trovato larga applicazione e, solo recentemente i Tribunali sembrano recepire l’importanza di tale istituto. Difatti le pronunce della Corte di Cassazione, ormai affermano a chiare lette che “l’art. 96, comma 3, c.p.c., introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo, e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie, conseguentemente perseguendo indirettamente interessi pubblici quali il buon funzionamento e l’efficienza della giustizia, e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi mediante lo scoraggiare cause pretestuose” (ex multis, Cass. SU, 4853/2021).

IL PUNTO DI VISTA PENALISTICO
Dal punto di vista penalistico, per integrare il reato di stalking giudiziario, le condotte devono ripetersi nel tempo e costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.
Come sopra specificato, infatti, le denunce querele reiterate, devono essere volte unicamente a vessare il soggetto destinatario delle stesse.
Diversamente, l’infondatezza della singola accusa riguardante il fatto materiale potrebbe configurare anche il reato di calunnia ex art. 368 c.p.

COSA DICE LA CASSAZIONE?
È stato condannato per stalking giudiziario un avvocato di Monza che aveva intentato ben 39 ricorsi civili e penali del tutto infondati nei confronti di un suo cliente.
Nel caso in questione, la Cassazione penale con la recentissima sentenza n.11429/2020 ha, infatti, stabilito che è imputabile per il reato di stalking “giudiziario” l’avvocato che, usando in modo strumentale la sua qualifica, intenta un numero elevato di cause infondate.
Ad affermarlo è la Cassazione, confermando la decisione del Gip, secondo il quale l’indagato aveva messo in atto “una gran copia di azioni giudiziarie in maniera del tutto strumentale, al fine di aggredire e molestare”.
Ebbene, in seguito a tale condotta il legale è stato sospeso dalla professione per un intero anno.
In conclusione, lo stalking giudiziario, inizia ad essere rilevante per il nostro ordinamento, svolgendo cosi la duplice funzione di tutelare la vittima delle condotte criminose e di non sovraccaricare i tribunali con cause infondate.

TRATTO DA QUI

COSA CAMBIA PER IL POPOLO VENETO NELL’ ISTANTE IN CUI IL TERRITORIO E’ LIBERO?

Il Popolo Veneto ha una grande, unica opportunità per non rassegnarsi a un miserabile presente.
Può riconquistare il proprio futuro esercitando il diritto di autodeterminazione previsto dalle norme internazionali …
… ma bisogna smetterla di avere paura e tutti insieme uniti riconoscersi POPOLO VENETO (mai diventato italiano) e rinnegare l’imposta cittadinanza italiana.
Abbiamo il diritto di gridare a gran voce
BASTA ITALIA!
Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce il diritto di un popolo sottoposto a dominazione straniera ad ottenere l’indipendenza, associarsi a un altro stato o comunque a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico.
Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti e obblighi) per tutta la Comunità degli Stati.
Inoltre, questo principio è anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il diritto di autodeterminazione viene ratificato da leggi interne, per esempio, in Italia, la L. n. 881/1977, e vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
I NOSTRI PRIMI 10 OBBIETTIVI

  1. ESPULSIONE di tutte le istituzioni straniere, partiti politici, sindacati, magistratura, guardia di finanza, equitalia,  inps, notai, ordini professionali, carabinieri, polizia, forze armate, eurogendfor… espulsione di tutti i clandestini e dei criminali stranieri.
  2. RIPRISTINO dei confini nazionali e delle frontiere, della Polizia Nazionale e delle Cernide (protezione e difesa civile delle municipalità).
  3. RESTITUZIONE di tutte le proprietà,  (beni privati e pubblici) espropriate illegalmente in procedimenti stranieri italiani;   rivalutazione e ricapitalizzazione dei danni subiti, iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili e confisca cautelare di tutti i loro beni fino alla 7ma generazione  e grado parentale.
  4. IDENTITA’ NAZIONALE attraverso il risveglio del sentimento e dell’identità nazionale con particolare riferimento alla cultura, alla storia, alle nostre tradizioni, alle festitività Venete, alla riforma scolastica e ai programmi didattici.
  5. RIAPPROPRIAZIONE valorizzazione, potenziamento e consolidamento di tutte le risorse e dei servizi nazionali disponibili (trasporti, comunicazioni, risorse energetiche, idriche, faunistiche, alimentari…)
  6. SOVRANITA’ MONETARIA Cassa Nazionale Veneta (di cui tutti i Cittadini sono soci); Reddito di cittadinanza con crediti sociali mensili erogati a tutti i Cittadini residenti al fine di garantire una vita minima dignitosa;  i crediti sociali sono cumulabili con altri redditi (da lavoro, da impresa, da rendita) e indipendentemente dall’attività lavorativa effettuata.
  7. RIFORMA DEL LAVORO e del sistema pensionistico con abolizione del lavoro subordinato sostituito dalla prestazione individuale a contratto continuativo o temporaneo, (regole generali e sostanziali uguali per tutti i lavoratori e regole particolari e compatibili concordate privatamente fra le parti);   il sistema pensionistico sarò solo di natura privata ma solo perché sarà garantito il reddito di cittadinanza attraverso crediti sociali per tutto l’arco dell’esistenza in vita di ogni Cittadino residente.
  8. MODERATA OBBLIGAZIONI TRIBUTARIA con una imposta unica al 10 % esclusivamente sui consumi, (non sui redditi), a pari aliquota fiscale per tutti e municipalizzata.
  9. PREVIDENZA SOCIALE con assicurazione obbligatoria unica personale per ogni singolo cittadino a copertura dei rischi  sugli infortuni sul lavoro e delle principali responsabilità giuridiche civili, sia di natura personale che professionale.
  10. UNA REPUBBLICA SENZA I PARTITI POLITICI. Se c’è qualcosa di positivo nella nostra esperienza di dominazione italiana, è sicuramente quella di aver sofferto ogni tipo di sopruso e visto all’opera ogni tipo di inefficienza che uno stato possa concepire. L’italia ci insegna che la partitocrazia è uno dei tanti metodi per soffocare la democrazia sostituendo alle decisioni popolari, le decisioni del “partito”. Il nostro primo obiettivo sarà quindi l’eliminazione di tutti i partiti mentre prenderemo esempio positivo dalla culla della democrazia, la civiltà greca con le sue polis e ovviamente il nostro passato, la Repubblica di Venezia. Essendo la popolazione molto più numerosa di quella dell’età antica sarà adottata una democrazia diretta a rappresentatività limitata il cui centro di potere è però formato dai rappresentati e non dai rappresentanti. Per ottenere questo è indispensabile un decentramento sostanziale, con istituzioni orizzontali, con competenze diversificate e non sovrapposte.

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CI SONO PERSONE CHE SOSTENGONO CHE GLI AUTODETERMINATI PRESSO IL MLNV CHE REGISTRANO LA LORO ATTIVITÀ VENETA EVADONO LE TASSE … È VERO?

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Evadere le tasse significa commettere dei reati o degli illeciti amministrativi.

Ma nel caso di Cittadini del Popolo Veneto, autodeterminatesi sotto l’egida del MLNV, non possono sussistere simili violazioni perché non è solo un diritto non pagare le tasse allo stato straniero occupante … è anche un dovere sacro e santo.

Il Cittadino combatte l’occupazione straniera e non la deve sostenere.

Le tasse sono il frutto di atti di saccheggio, delle vere  e proprie estorsioni da parte di autorità d’occupazione straniere.

Infine il Cittadino autodeterminatesi e apre un’attività Veneta, sta alle regole del proprio Governo Veneto Provvisorio e a questi paga le tasse … quindi dove sta l’evasione?

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QUALCUNO DICE CHE ALCUNI AUTODETERMINATI PRESSO IL MLNV ABBIANO SUBÌTO PIGNORAMENTI DI CASE, BLOCCO CONTO CORRENTE… PERCHÈ È ACCADUTO?

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Perché l’italia non rispetta le regole e dei diritti dei Cittadini dimostra di non interessarsi alcunché.

La maggior parte delle volte i Cittadini arrivano tardi al MLNV e tentano di impedire certi provvedimenti autodeterminandosi e facendo qualche rigetto.

A monte, però, ci sono procedure avviate in ambito italiano, magari con legali italiani, che hanno anche aggravato la posizione da contestare allo stato italiano.

In ogni caso proponiamo sempre di fare il rigetto di notifica dell’atto notificato, anche in qualsiasi posizione si trovi il procedimento, perché è tutto illegale ciò che fa lo stato italiano sui nostri territori.

Possiamo anche procedere, qual’ora il Cittadino lo ritenesse utile, con provvedimenti di ricorsi tramite giuristi ma solo allo scopo di invalidare le procedure poste in essere, se ve ne sono i presupposti giuridici.

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CHE DIFFERENZA C’È TRA RIGETTI E RICORSI?

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ll rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’ azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C.

I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.

Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.

Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

RIFLETTETE PRIMA DI FARE UN RIGETTO DI NOTIFICA
(vedi la disposizione in proposito)
Perché è necessario essere in onore per fare un RDN.
Un “servizio essenziale e socialmente utile”, dev’essere corrisposto, per poterne usufruire.
Anche laddove si trattasse di una violazione amministrativa, se correttamente elevata, è doveroso corrispondere quanto reclamato (es: alcune contravvenzioni per violazione stradale) e poi fare il RDN.
Bisogna essere sempre in onore perché non si può pretendere che il MLNV si opponga al pagamento di un servizio necessario o ad una “sanzione eticamente giusta”, anche se esercitato, per ora,  da autorità d’occupazione straniere italiane.
Il consiglio è di pagare quanto in necessità e fare poi anche il RDN.
Il RDN non serve per non pagare “multe” o bollette.

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COSA SIGNIFICA LA FRASE ” DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE” CHE IL MLNV USA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO ITALIANO, DELLE SUE ISTITUZIONI E DEI SUOI DIPENDENTI?

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Tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana d’occupazione sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio e che per l’effetto ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

Tamquam non esset è un antico brocardo latino la cui traduzione letterale è: Come se non esistesse.
Tale massima è usata in riferimento a norme giuridiche (o parti di esse) ritenute dalla giurisprudenza vessatorie, lacunose o imperfette, così da essere considerate come non esistenti, come non scritte: incapaci cioè di produrre effetti giuridici.

Parimenti la massima è usata in diritto penale e precisamente nella teoria della causalità naturale per escludere il nesso di causalità solo se si verifica una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente è da considerarsi tamquam non esset e trova, nell’attività dell’imputato, soltanto l’occasione per svilupparsi.

Lo stato italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, con il quale è stato abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.

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COSA È NECESSARIO AFFINCHÉ ESSI SI AUTODETERMININO?

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Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo del proprio corpo fisico costituito da carne, ossa e sangue.

Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera intellettuale, con la propria libera facoltà di intendere, di concepire pensieri, elaborare idee e formulare pareri.

Ogni essere umano è originale e titolare esclusivo della propria sfera spirituale, radice ed estrinsecazione della sua libera coscienza e personalità.

Ogni essere umano è dunque Persona Umana perché è ciò che è, espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.

L’esistenza di ogni essere umano come Persona Umana costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera.

L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto all’esistenza di una persona umana rispetto ad un’altra determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.

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ANCHE UNO STRANIERO O UNA PERSONA CHE HA LA RESIDENZA IN UN TERRITORIO DIVERSO DALLA REPUBBLICA DI VENEZIA PUÒ AUTODETERMINARSI PRESSO IL MLNV?

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Certo che si.

Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità di “Genti Venete” libere e sovrane sulle proprie terre d’origine per diritto naturale.

La cittadinanza veneta è acquisita da ogni membro emancipato della società che liberamente sceglie di farne parte.

La cittadinanza veneta attribuisce comuni diritti civili e politici e fondamentali doveri cui si è tenuti.

I diritti civili derivanti dalla cittadinanza veneta sono attribuiti di diritto ad ogni persona di origine veneta fin dal proprio concepimento e fino alla propria emancipazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibili a specifici tratti razziali.

I diritti politici e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza veneta impegnano ogni cittadino a concorrere con gli altri membri della comunità ai doveri sociali e di stabilire comunemente il proprio ordinamento con statuti, codici, norme e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale per l’intero Popolo.

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PERCHÉ IL MLNV DICE CHE IL POPOLO VENETO NON È MAI DIVENTATO ITALIANO?

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Anche se la maggior parte dei Veneti è di Nazionalità Veneta per ius sanguinis oggi come oggi viene loro imposta illegalmente la cittadinanza italiana.

Noi Veneti non siamo MAI diventati italiani.

Un Popolo sottoposto a regime militare di uno Stato terzo è legittimato alla autodeterminazione.

Lo stato italiano, infatti, è straniero, occupa illegalmente i territori della nostra Patria, e adotta sistematicamente una politica razzista e colonialista nei confronti del Popolo Veneto.

Comprendere la storia del nostro Popolo è importante e ci può aiutare a capire quanto ci viene nascosto per non scuotere le coscienze di chi, erede di tremila anni di storia, si ritrova a vivere come schiavo in casa propria.

L’italia ha sistematicamente adottato provvedimenti d’autorità per cancellare dalla memoria del Popolo Veneto le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria lingua e soprattutto la storia del proprio passato.

Questo viene anche definito come  “Democidio”, un termine coniato dal politologo Rudolph Joseph Rummel per “l’assassinio di qualsiasi persona o genti da parte di un governo, tra cui il genocidio, l’omicidio politico e di massa”.

Rummel creò questo termine per includere tutte le forme di omicidio che vengono compiute dal governo o da organi governativi che non vengono coperti dalla definizione giuridica di genocidio.

Secondo Rummel, il termine genocidio ha tre significati distinti.

Quello normalmente utilizzato, cioè quando un governo ordina l’assassinio di popoli per via della loro nazione, religione o razza.

Il significato giuridico si riferisce alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio adottata il 9 dicembre 1948.

Questo include anche atti non volti all’omicidio ma che hanno come obiettivo finale l’eliminazione di un gruppo, come la prevenzione delle nascite o il trasferimento forzato di bambini del gruppo in un altro gruppo.

Il significato di genocidio in ambito giuridico è simile a quello ordinario, ma comprende anche gli omicidi governativi di oppositori politici o differenti omicidi intenzionali.

Rummel definisce il democidio come “l’assassinio di una qualsiasi persona o gruppo di persone da parte di un governo, tra cui il genocidio, l’omicidio politico e l’omicidio di massa”.

Per esempio, le uccisioni promosse o provocate dal governo per motivi di finalità politica, sarebbero da considerare democidio.

L’italia, quale stato straniero occupante che è, adotta da anni una sistematica azione di discriminazione razziale contro il Popolo Veneto, palesando un vero e proprio razzismo istituzionale allo scopo di annientare l’Amor Patrio e l’identità Nazionale del Popolo Veneto che sono valori universali per ogni Popolo e quindi inalienabili, irrinunciabili, incedibili e imprescrittibili.

Sotto il profilo storico consigliamo di farsi quanto meno un’idea di ciò che lo stato italiano tenta di nascondere in merito all’illegale occupazione della Serenissima Patria.

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