05 – APPLICABILITÀ E TIPOLOGIA DELLE NORME GIURIDICHE

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 05 – APPLICABILITÀ E TIPOLOGIA DELLE NORME GIURIDICHE


1. Principio di applicabilità concreta
L’applicabilità di ogni norma prevista dal presente Ordinamento Giuridico del Governo Veneto Provvisorio (OGVP) deve essere ponderata e coerente con il proposito per il quale è stata emanata.
Si realizza equilibrio giuridico tra lo scopo della norma e la sua applicabilità effettiva solo se essa risulta fattibile e concretamente attuabile in relazione alla specifica realtà cui è destinata.

2. Categorie normative in base al criterio di applicazione
Le norme giuridiche si distinguono secondo la loro forma e funzione applicativa, come segue:

DECRETI
Il decreto è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio.

Il Governo Veneto Provvisorio può emettere esclusivamente decreti legge, i quali devono:

  • ispirarsi ai principi generali dell’OGVP;
  • rispettare le norme consuetudinarie universalmente accettate.

TRATTATI INTERNAZIONALI E PROTOCOLLI
Il trattato internazionale è un accordo tra due o più soggetti statuali legittimi, destinato a regolare i rapporti giuridici tra essi.
Il termine protocollo designa:

  • un atto che integra o dettaglia le norme di un trattato;
  • un atto che ne disciplina l’attuazione in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma);
  • o un atto che regola una questione specifica.

I trattati e i protocolli sono fonti secondarie, e sono subordinati alle norme consuetudinarie del diritto dei trattati, che ne regolano la formazione, la ratifica e l’applicazione.

ORDINANZE
Nel presente OGVP, il termine ordinanza indica un atto urgente e motivato, avente forza di legge, adottato in ragione di una prevalente necessità pubblica.
Le ordinanze:

  • impongono doveri positivi (di fare o dare) o doveri negativi (di non fare o non dare);
  • entrano in vigore immediatamente al momento della loro emanazione;
  • sono emanate da Istituzioni preposte, solo in casi straordinari e di particolare gravità;
  • devono essere adeguatamente motivate;
  • possono essere rinnovate per il medesimo motivo, purché senza interruzione temporale tra i periodi di applicazione;
  • non possono derogare alle norme vigenti dell’OGVP;
  • hanno valore temporale limitato e non possono superare i cento (100) giorni.

Il presupposto necessario per l’emanazione di un’ordinanza è l’urgenza determinata da:

  • prevalente necessità;
  • impossibilità di rinviare l’intervento;
  • ragionevole previsione di un danno imminente e rilevante.

SENTENZE
La sentenza è un provvedimento di natura giurisdizionale, con il quale l’organo giudicante definisce, in tutto o in parte, una controversia sottoposta al suo esame.
La sentenza:

  • risolve le questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti;
  • rappresenta l’esercizio della funzione giudiziaria nell’ambito dell’ordinamento giuridico veneto.