07 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ

SEZIONE 01 – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 07 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ


Il principio di legalità stabilisce che tutti gli organi dello Stato, in ogni loro articolazione, sono tenuti ad agire in conformità alla legge, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Tale principio ammette che il potere pubblico possa essere esercitato in forma discrezionale, ma mai arbitraria, ed è sempre vincolato al perseguimento esclusivo del pubblico interesse.

1. LEGALITÀ FORMALE
Sotto il profilo formale, il principio di legalità:

  • conferisce alla Pubblica Amministrazione la giurisdizione e
  • le attribuisce unicamente i poteri conferiti dalla legge, senza possibilità di ampliamenti arbitrari.

2. LEGALITÀ SOSTANZIALE

Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità:

  • riconosce alla Pubblica Amministrazione la giurisdizione e la facoltà di esercizio dei poteri attribuiti,
  • con l’obbligo di esercitarli in conformità ai contenuti e alle finalità prescritte dalla legge.

3. LEGALITÀ COME INDIRIZZO E GARANZIA

L’Amministrazione è pertanto tenuta:

  • a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità come indirizzo);
  • e a operare nel pieno rispetto delle norme vigenti (legalità come garanzia).

L’Amministrazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP) agisce, in tutte le sue espressioni istituzionali e articolazioni operative, mediante:

  • l’emanazione di norme,
  • la loro applicazione effettiva, e
  • il potere di farle osservare nei limiti previsti dall’ordinamento.

Ogni atto dell’Amministrazione deve avere come unico fine il pubblico interesse, restando inammissibile qualsiasi finalità di natura privata o arbitraria.