07 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CRITERI DI ATTUAZIONE

SEZIONE 01 – ARTICOLO 07
Il principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge in modo formale e sostanziale.
Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario e deve sempre essere improntato a finalità di pubblico interesse.
Sotto il profilo formale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione la giurisdizione e i soli poteri conferiti dalla legge.
Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione sia la giurisdizione che la facoltà di esercizio dei loro poteri in conformità con i contenuti prescritti dalla legge.
L’amministrazione pubblica è tenuta non solo a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità-indirizzo), ma anche a operare in conformità alle disposizioni normative stesse (legalità-garanzia).
L’Amministrazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP), agisce in tutte le sue espressioni ed articolazioni attraverso l’emanazione, l’applicazione e il potere di far osservare le norme emanate e che possono essere solo di esclusivo pubblico interesse.
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