EVERSIONE

Un'associazione sovversiva è un gruppo che si prefigge di sovvertire, anche con l'uso della violenza, l'ordine politico e sociale di uno Stato.
Negli ordinamenti liberal-democratici l'associazione è ritenuta sovversiva solo se è finalizzata alla sovversione con mezzi violenti, altrimenti è lecita e tutelata dalla Costituzione.
Il reato derivante può anche escludere in sé l'attentato, rientrante nella fattispecie dell'omicidio, il delitto comune o il terrorismo, ma configurarsi solo nell'associazione per delinquere per commettere cospirazione o sovversione.
Le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, secondo l'ordinamento giuridico italiano, sono quelle associazioni definite dagli articoli 270 bis del codice penale, come modificato e/o sostituito dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2001, n.438, sono propriamente quelle «che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (art. 270-bis). L'associazione sovversiva semplice (art. 270 c.p., come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n.85) si configura nella seguente formulazione: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni."
La loro costituzione è naturalmente un reato associativo, alla configurabilità del quale è perciò sufficiente una condotta – fra quelle idonee a concretizzare ragionevolmente un reale pericolo – di idonea "progettazione" di un futuro concorso in uno o più reati violenti, soprattutto dopo la modifica dell'art. 270 c.p. avvenuta nel 2006.
La norma infatti punisce sia chi «promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia» queste associazioni, con la reclusione da sette a quindici anni, che chi più semplicemente vi partecipa, con la reclusione da cinque a dieci anni.
Le finalità previste per la configurabilità del reato sono quelle di terrorismo, «anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale».
Una condotta diventa reato perseguibile penalmente se c'è una parte lesa, persona fisica o giuridica. La semplice dichiarazione di opinioni, per quanto antidemocratiche o che incentivino la violenza non è in sé reato, finché questo non si traduce in concrete azioni illecite. 
Sono tuttavia applicabili i reati di Istigazione a delinquere e Apologia di reato (art. 414 c.p.) nei casi in cui vi è concreto pericolo che vi consegua la commissione di reati.

La Corte suprema di cassazione italiana a più riprese è intervenuta per interpretare l'applicazione dell'articolo 270, mutuato da una legge concepita ben prima della nascita della Repubblica Italiana e della sua Carta Costituzionale, e per limitare i casi di applicazione dei reati associativi e di pericolo presunto.
In particolare: in merito ai reati associativi di natura eversiva è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale
"la semplice idea eversiva non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza non realizza il reato, ricevendo tutela proprio dall’assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere".
La giurisprudenza della Suprema Corte, sia pure facendo riferimento al diverso fenomeno delle associazioni mafiose, ha più volte chiarito che:
"si definisce intraneus a un contesto associativo colui che risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa della associazione i contestazione, non solo “è” ma “fa parte” della stessa: locuzione da intendersi in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi ed ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi. Di talché sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali si ricavi la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve trattarsi dunque di indizi gravi e precisi dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo".
 
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