STALKING GIUDIZIARIO

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Quando si può parlare di stalking giudiziario?
Lo stalking giudiziario, è una forma di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., le cui azioni moleste consistono in reiterate pretese risarcitorie in sede civile, amministrativa ed anche in denunce-querele del tutto infondate.
Tali azioni giudiziarie, infatti, sono volte unicamente a creare nella vittima uno stato di ansia e paura, e costringono la stessa a sostenere tutte le spese del giudizio per far valere le proprie ragioni.
A ben vedere, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3831/2017, ha implicitamente riconosciuto la configurabilità del reato di atti persecutori, perpetrati attraverso “un utilizzo degenerato dello strumento giudiziario a fini vessatori”.
Il delitto di atti persecutori “giudiziari”, viene integrato da una pluralità di condotte e pretese fatte valere in giudizio devono essere palesemente infondate e strumentali.

IL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO: LA LITE TEMERARIA
Il reato di stalking giudiziario affermato negli ultimi tempi dalla dottrina e dalla giurisprudenza svolge in ambito penale la funzione deterrente della c.d. lite temeraria in ambito civile di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c.
L’articolo in questione, non ha trovato larga applicazione e, solo recentemente i Tribunali sembrano recepire l’importanza di tale istituto. Difatti le pronunce della Corte di Cassazione, ormai affermano a chiare lette che “l’art. 96, comma 3, c.p.c., introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo, e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie, conseguentemente perseguendo indirettamente interessi pubblici quali il buon funzionamento e l’efficienza della giustizia, e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi mediante lo scoraggiare cause pretestuose” (ex multis, Cass. SU, 4853/2021).

IL PUNTO DI VISTA PENALISTICO
Dal punto di vista penalistico, per integrare il reato di stalking giudiziario, le condotte devono ripetersi nel tempo e costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.
Come sopra specificato, infatti, le denunce querele reiterate, devono essere volte unicamente a vessare il soggetto destinatario delle stesse.
Diversamente, l’infondatezza della singola accusa riguardante il fatto materiale potrebbe configurare anche il reato di calunnia ex art. 368 c.p.

COSA DICE LA CASSAZIONE?
È stato condannato per stalking giudiziario un avvocato di Monza che aveva intentato ben 39 ricorsi civili e penali del tutto infondati nei confronti di un suo cliente.
Nel caso in questione, la Cassazione penale con la recentissima sentenza n.11429/2020 ha, infatti, stabilito che è imputabile per il reato di stalking “giudiziario” l’avvocato che, usando in modo strumentale la sua qualifica, intenta un numero elevato di cause infondate.
Ad affermarlo è la Cassazione, confermando la decisione del Gip, secondo il quale l’indagato aveva messo in atto “una gran copia di azioni giudiziarie in maniera del tutto strumentale, al fine di aggredire e molestare”.
Ebbene, in seguito a tale condotta il legale è stato sospeso dalla professione per un intero anno.
In conclusione, lo stalking giudiziario, inizia ad essere rilevante per il nostro ordinamento, svolgendo cosi la duplice funzione di tutelare la vittima delle condotte criminose e di non sovraccaricare i tribunali con cause infondate.

TRATTO DA QUI

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