Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali DEL 14.12.1960
Adottata il 14 dicembre 1960
L’Assemblea generale,
Cosciente del fatto che i popoli del mondo si sono dichiarati decisi, nello statuto delle Nazioni Unite, a riaffermare la loro fede nei diritti fondamentali dell’Uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e
piccole, e a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,
Cosciente della necessità di creare condizioni di stabilità e di benessere e relazioni pacifiche e amichevoli fondate sul rispetto dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione di tutti i popoli, e di garantire il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
Riconosciuto l’appassionato desiderio di libertà di tutti i popoli dipendenti e la parte decisiva che questi popoli hanno nella loro accessione all’indipendenza,
Cosciente dei crescenti conflitti derivanti dal fatto di rifiutare la libertà a questi popoli o di ostacolarla, conflitti che costituiscono una grave minaccia per la pace nel mondo,
Considerata l’importanza della funzione delle Nazioni Unite quale mezzo per aiutare il movimento verso l’indipendenza nei territori in amministrazione fiduciaria e nei territori non autonomi,
Riconosciuto che i popoli della terra auspicano ardentemente la fine del colonialismo in ogni sua manifestazione,
Convinta che il permanere del colonialismo impedisce lo sviluppo della cooperazione economica internazionale, ostacola lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei popoli dipendenti e si oppone all’ideale di pace universale delle Nazioni Unite,
Affermato che i popoli possono disporre liberamente, ai propri fini, delle loro ricchezze e risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del vantaggio reciproco, e sul diritto internazionale,
Persuasa che il processo di liberazione è irresistibile e irreversibile e che, per evitare delle crisi gravi, bisogna porre fine sia al colonialismo sia a tutte le pratiche di segregazione e di discriminazione che lo accompagnano,
Rallegratasi del fatto che nel corso degli ultimi anni numerosi territori dipendenti abbiano acceduto alla libertà e all’indipendenza, e riconosciuta la sempre più accentuata tendenza verso la libertà che si manifesta nei territori non ancora acceduti all’indipendenza.
Convinta che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile alla piena libertà, all’esercizio della propria sovranità e all’integrità del loro territorio nazionale,
Proclama solennemente la necessità di porre rapidamente e incondizionatamente fine al colonialismo, in ogni sua forma e in ogni sua manifestazione;
E, a questo fine,
Dichiara quanto segue:
1. La soggezione dei popoli al soggiogamento, alla dominazione e allo sfruttamento stranieri costituisce un diniego dei diritti fondamentali dell’Uomo, è contraria allo Statuto delle Nazioni Unite e compromette la causa della pace e della cooperazione mondiale.
2. Tutti i popoli hanno il diritto di libera decisione; in base a tale diritto, essi decidono liberamente del proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
3. La mancanza di preparazione in campo politico, economico o sociale e in quello dell’insegnamento non deve mai esser preso come pretesto per ritardare l’indipendenza.
4. Sarà posto fine ad ogni azione armata e ad ogni misura di repressione, di qualsiasi specie, diretta contro i popoli dipendenti, per consentire a questi popoli di esercitare in modo pacifico e liberamente il loro diritto alla completa indipendenza, e sarà rispettata l’integrità del loro territorio nazionale.
5. Nei territori di amministrazione fiduciaria, nei territori non autonomi e in tutti gli altri territori non ancora acceduti all’indipendenza, saranno adottate misure immediate per trasferire tutti i poteri alle popolazioni dei territori stessi, senza condizione o riserva alcuna, in conformità alla loro volontà e ai loro voti liberamente espressi, senza nessuna distinzione di razza, di fede o di colore, allo scopo di consentire loro di godere di un’indipendenza e di una libertà complete.
6. Qualsiasi tentativo mirante a distruggere parzialmente o totalmente l’unità nazionale e l’integrità territoriale di un paese è incompatibile con gli scopi e i princìpi dello Statuto delle Nazioni Unite.
7. Tutti gli Stati sono tenuti a osservare fedelmente e strettamente le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e della presente Dichiarazione, sulla base dell’uguaglianza, della non ingerenza negli affari interni degli Stati e del rispetto dei diritti sovrani e dell’integrità territoriale di tutti i popoli.